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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06379/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lè.inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del C.D.A. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 giugno 2017, di avere aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante uno stato di insolvenza manifestatosi già dal 2015.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo, è dedotta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 217 co.1 n. 4 in relazione all'art. 5 L.F. e correlati vizi della motivazione.

Secondo la Difesa non corrisponde al vero che la società si trovasse in stato di dissesto o comunque in grave crisi finanziaria fin dal 2015, a quell'epoca essendosi solo verificato un incremento dei debiti finanziari che, pur esponendo a rischio la posizione dei creditori, non equivaleva a una situazione di insolvenza per come definita dall'art. 5 L.F.

Neppure può assumere rilievo lo stato passivo al momento del fallimento, giacchè la valutazione va condotta ex ante, sulla base della situazione esistente alla fine del 2015, allorchè l'imputato decise di proseguire l'attività per tutto il 2016.

2.2. Con il secondo motivo è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2424 e 2426 cod. civ. nonché degli artt. 521 e 522 cod. proc:. pen., e correlal:i vizi della motivazione, con riguardo all'affermazione che il ricorrente avesse tenuto una condotta di dissimulazione dello stato patrimoniale della società attraverso la artificiosa capitalizzazione dei costi, pur escludendo la falsificazione del bilancio, peraltro mai contestata.

Non spiega la Corte di appello in cosa sia consistita tale dissimulazione, e, in ogni caso, se per essa si intenda appunto la artificiosa capitalizzazione dei costi, possibilità espressamente prevista, nel testo allora vigente, dalle richiamate norme civilistiche, che, appunto, consentivano, in presenza del sostenimento di costi con utilità pluriennali, la loro capitalizzazione, ovvero di essere iscritti nell'attivo: sul punto la Corte di appello non ha chiarito se abbia inteso affermare che si trattava di costi non ricapitalizzabili ( contrariamente a quanto consentito dalla legge del tempo) oppure che non vi fossero le condizioni per la ricapitalizzazione.

2.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione, con riguarda alla affermata prevedibilità laddove del dissesto correlato all'incremento dell'esposizione debitoria verso l'Erario, in quanto la società operava sostanzialmente in perdita da tempo, senza riscontro probatorio in merito a tale affermazione né individuazione di un momento preciso a cui riferire la formazione del dissesto, e senza confronto con le deduzioni difensive che ponevano in luce come il bilancio del 2015 facesse apparire una situazione di crisi economica temporanea che, comunque, non intaccava il patrimonio sociale.

Parimenti ingiustificai:a la affermazione della sistematica evasione tributaria e contributiva, riferita a puntualizzazioni che sarebbero state fornite dal curatore "nel corso di giudizio", laddove si è proceduto con rito abbreviato.

2.4. Vizi della motivazione sono denunciati anche con il quarto motivo quanto all'elemento soggettivo del reato.

Non spiega la Corte di appello perchè la capitalizzazione dei costi debba ritenersi artificiosa, in presenza di due assemblee straordinarie tenutesi nel 2015 nelle quali, per contrastare la crisi appena manifestatasi, si assunsero decisioni di ristrutturazione aziendale tese a rivitalizzare i ricavi, con individuazione di nuovi servizi da offrire alla clientela, tanto più che non erano emersi reati societari.

Si tratta, nell'ottica difensiva, di scelte gestionali ragionevoli che giustificavano l'attesa di circa un anno per verificarne gli esiti in termini di fattibilità e convenienza economica.

Di tali iniziative la Corte di appello non ha tenuto alcun conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

1. La disamina delle censure articolate dal ricorso va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui la mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggettp del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220). 2.Nel caso di specie, la sentenza impugnata va censurata, in primo luogo, perché fornisce una generica risposta alle specifiche contestazioni difensive, che chiedevano di conoscere le ragioni per cui, nel 2015, si era ritenuto sussistente il dissesto, ovvero uno stato di irreversibile crisi ( così la conforme sentenza di primo grado, pg. 6), in presenza di perdite che non avevano, a quell'epoca, inciso sul capitale sociale, che risultava ancora integro.

2.1. Invero, posto che- a fronte del contestato aggravamento del dissesto per ritardato fallimento - la sentenza riconduce in modo disorganico il dissesto alla capitalizzazione dei costi e al sistematico omesso pagamenti dei debiti fiscali, senza fornire una adeguata, quanto necessaria, spiegazione, in merito alla natura della condotta asseritamente dissimulatoria attuata dal ricorrente mediante la ricapitalizzazione di costi, giacche, come deduce la Difesa, non viene chiarito se si tratti di costi non capitalizzabili o, invece, di una forzata ricapitalizzazione in assenza di presupposti contabili, e tanto considerando che non risulta contestato il reato societario ( falso in bilancio), evidentemente essendosi ritenuti corretti i criteri contabili adoperati per la redazione del bilancio del 2015.

Né, soprattutto, la sentenza chiarisce l'incidenza, sulla formazione dello stato di dissesto, della condotta dissimulatoria, alla luce della previsione legale del tempo, che consentiva la possibilità di inserire alcuni costi, all'interno dello stato patrimoniale, e, quindi, tra le voci attive anziché tra i costi e, considerando, sulla base di una valutazione ex ante, che la ricapitalizzazione — attuata a fronte di una prima crisi economica - non intaccò il patrimonio sociale, mentre il ricorrente mise in atto delle iniziative, riscontrate da cielibere assembleare, per arginare la crisi di liquidità.3.

Quanto ora osservato produce, dunque, ricadute anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, non emergendo, dalla sentenza, una adeguata valutazione delle circostanze addotte dal ricorrente, circa le decisioni, finalizzate a una ristrutturazione aziendale, adottate in due assemblee straordinarie tenutesi proprio nel 2015, di cui non v'è traccia nell'analisi svolta dalla Corte di appello.

Nel reato di bancarotta semplice, invero, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è, infatti, punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ril:ardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione ( cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823 ).

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc.

Zille e altri, Rv. 257533).

3.1. La Corte territoriale dopo avere individuato chiari e specifici indici oggettivi di insolvenza della società, avrebbe dovuto compiutamente valutare la percepibilità esteriore della loro insorgenza, rilevante dal punto di vista soggettivo, ai fini del necessario requisito psicologico della colpa grave dell'agente.

4. Occorre, dunque, bene chiarire in cosa si siano concretizzati, e come abbiano inciso sulla formazione del dissesto, i segnali di insolvenza, come essi si fossero chiaramente manifestati già all'epoca del bilancio 2015, confrontandosi l'assenza della falsificazione dei dati di bilancio, e con le azioni salvifiche poste in essere dal ricorrente, come risultanti dai verbali assembleari.

4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame delle questioni evidenziate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad alta sezione della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lè.inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del C.D.A. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 23 giugno 2017, di avere aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento nonostante uno stato di insolvenza manifestatosi già dal 2015. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, è dedotta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 217 co.1 n. 4 in relazione all'art. 5 L.F. e correlati vizi della motivazione. Secondo la Difesa non corrisponde al vero che la società si trovasse in stato di dissesto o comunque in grave crisi finanziaria fin dal 2015, a quell'epoca essendosi solo verificato un incremento dei debiti finanziari che, pur esponendo a rischio la posizione dei creditori, non equivaleva a una situazione di insolvenza per come definita dall'art. 5 L.F. Neppure può assumere rilievo lo stato passivo al momento del fallimento, giacchè la valutazione va condotta ex ante, sulla base della situazione esistente alla fine del 2015, allorchè l'imputato decise di proseguire l'attività per tutto il 2016. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2424 e 2426 cod. civ. nonché degli artt. 521 e 522 cod. proc:. pen., e correlal:i vizi della motivazione, con riguardo all'affermazione che il ricorrente avesse tenuto una condotta di dissimulazione dello stato patrimoniale della società attraverso la artificiosa capitalizzazione dei costi, pur escludendo la falsificazione del bilancio, peraltro mai contestata. Non spiega la Corte di appello in cosa sia consistita tale dissimulazione, e, in ogni caso, se per essa si intenda appunto la artificiosa capitalizzazione dei costi, possibilità espressamente prevista, nel testo allora vigente, dalle richiamate norme civilistiche, che, appunto, consentivano, in presenza del sostenimento di costi con utilità pluriennali, la loro capitalizzazione, ovvero di essere iscritti nell'attivo: sul punto la Corte di appello non ha chiarito se abbia inteso affermare che si trattava di costi non ricapitalizzabili ( contrariamente a quanto consentito dalla legge del tempo) oppure che non vi fossero le condizioni per la ricapitalizzazione. 2.3. Con il terzo motivo sono denunciati vizi della motivazione, con riguarda alla affermata prevedibilità laddove del dissesto correlato all'incremento dell'esposizione debitoria verso l'Erario, in quanto la società operava sostanzialmente in perdita da tempo, senza riscontro probatorio in merito a tale affermazione né individuazione di un momento preciso a cui riferire la formazione del dissesto, e senza confronto con le deduzioni difensive che ponevano in luce come il bilancio del 2015 facesse apparire una situazione di crisi economica temporanea che, comunque, non intaccava il patrimonio sociale. Parimenti ingiustificai:a la affermazione della sistematica evasione tributaria e contributiva, riferita a puntualizzazioni che sarebbero state fornite dal curatore "nel corso di giudizio", laddove si è proceduto con rito abbreviato. 2.4. Vizi della motivazione sono denunciati anche con il quarto motivo quanto all'elemento soggettivo del reato. Non spiega la Corte di appello perchè la capitalizzazione dei costi debba ritenersi artificiosa, in presenza di due assemblee straordinarie tenutesi nel 2015 nelle quali, per contrastare la crisi appena manifestatasi, si assunsero decisioni di ristrutturazione aziendale tese a rivitalizzare i ricavi, con individuazione di nuovi servizi da offrire alla clientela, tanto più che non erano emersi reati societari. Si tratta, nell'ottica difensiva, di scelte gestionali ragionevoli che giustificavano l'attesa di circa un anno per verificarne gli esiti in termini di fattibilità e convenienza economica. Di tali iniziative la Corte di appello non ha tenuto alcun conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 1. La disamina delle censure articolate dal ricorso va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui la mancata valutazione di argomentazioni difensive integra elemento che inficia la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, ogni qualvolta tali argomentazioni non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di temi già conclusivamente affrontati, né abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggettp del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), ma abbiano sviluppato autonome e inedite censure, ossia introdotto temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220). 2.Nel caso di specie, la sentenza impugnata va censurata, in primo luogo, perché fornisce una generica risposta alle specifiche contestazioni difensive, che chiedevano di conoscere le ragioni per cui, nel 2015, si era ritenuto sussistente il dissesto, ovvero uno stato di irreversibile crisi ( così la conforme sentenza di primo grado, pg. 6), in presenza di perdite che non avevano, a quell'epoca, inciso sul capitale sociale, che risultava ancora integro. 2.1. Invero, posto che- a fronte del contestato aggravamento del dissesto per ritardato fallimento - la sentenza riconduce in modo disorganico il dissesto alla capitalizzazione dei costi e al sistematico omesso pagamenti dei debiti fiscali, senza fornire una adeguata, quanto necessaria, spiegazione, in merito alla natura della condotta asseritamente dissimulatoria attuata dal ricorrente mediante la ricapitalizzazione di costi, giacche, come deduce la Difesa, non viene chiarito se si tratti di costi non capitalizzabili o, invece, di una forzata ricapitalizzazione in assenza di presupposti contabili, e tanto considerando che non risulta contestato il reato societario ( falso in bilancio), evidentemente essendosi ritenuti corretti i criteri contabili adoperati per la redazione del bilancio del 2015. Né, soprattutto, la sentenza chiarisce l'incidenza, sulla formazione dello stato di dissesto, della condotta dissimulatoria, alla luce della previsione legale del tempo, che consentiva la possibilità di inserire alcuni costi, all'interno dello stato patrimoniale, e, quindi, tra le voci attive anziché tra i costi e, considerando, sulla base di una valutazione ex ante, che la ricapitalizzazione — attuata a fronte di una prima crisi economica - non intaccò il patrimonio sociale, mentre il ricorrente mise in atto delle iniziative, riscontrate da cielibere assembleare, per arginare la crisi di liquidità.3. Quanto ora osservato produce, dunque, ricadute anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, non emergendo, dalla sentenza, una adeguata valutazione delle circostanze addotte dal ricorrente, circa le decisioni, finalizzate a una ristrutturazione aziendale, adottate in due assemblee straordinarie tenutesi proprio nel 2015, di cui non v'è traccia nell'analisi svolta dalla Corte di appello. Nel reato di bancarotta semplice, invero, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è, infatti, punibile se dovuta a colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ril:ardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione ( cfr. Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823 ). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533). 3.1. La Corte territoriale dopo avere individuato chiari e specifici indici oggettivi di insolvenza della società, avrebbe dovuto compiutamente valutare la percepibilità esteriore della loro insorgenza, rilevante dal punto di vista soggettivo, ai fini del necessario requisito psicologico della colpa grave dell'agente. 4. Occorre, dunque, bene chiarire in cosa si siano concretizzati, e come abbiano inciso sulla formazione del dissesto, i segnali di insolvenza, come essi si fossero chiaramente manifestati già all'epoca del bilancio 2015, confrontandosi l'assenza della falsificazione dei dati di bilancio, e con le azioni salvifiche poste in essere dal ricorrente, come risultanti dai verbali assembleari. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame delle questioni evidenziate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad alta sezione della Corte d
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