CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1974
Cassazione n. 29218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1974 avverso l'ordinanza del 02/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di CAMELI Roberto. In motivazione, il Tribunale sottolinea che il condannato nella notte tra il 22 il 23 luglio 2021, nel corso di un controllo, non veniva rintracciato nel proprio domicilio. Il condannato, anche prima della sospensione della misura, manifestava una particolare immaturità, chiedendo modifiche delle prescrizioni della misura accordata, al fine di adattarla alle sue esigenze personali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CAMELI Roberto deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il Tribunale concretamente apprezzato la gravità dei fatti c:he hanno determinato la revoca della misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]