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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32391/2023

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 11932 / 20 17 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], N. 18 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12 -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] PORDENONE -intimata – avverso la sentenza n. 149/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, depositatail 9 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. I ricorrenti –nudi proprietari delle quote di Profilo s.r.l., cedute in usufrutto –es posero , nel [OSCURATO:PERSONA] per la dichiarazione 2003, il reddito loro derivato dalla liquidazione della predetta società , esprimendo l’opzione per l’assoggettamento a tassazione separata ai fini Irpef.

Trattandosi di reddito formato da «utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società», in base all’art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),si assunsero titolari d el corrispondente credito d'imposta.

Ai sensi dell’art. 18 TUIR (nel testo allora vigente ) , l’assoggettamento del reddito in questione a tassazione separata comportava il calcolo dell’imposta secondo l’aliquota media relativa al contribuente nel biennio precedente; e se, come nel caso di specie, esitava un credito d’imposta in misura superiore all’imposta liquidata, l’Amministrazione doveva rimborsare la differenza.

I ricorrenti formularono pertanto istanza di rimborso, alla quale l’Ufficio oppose un silenzio-rifiuto; di qui l’impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che respinse il ricorso con la sentenza in epigrafe.2.

Secondo la C.T.P., in particolare, poiché il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura, i soggetti passivi dell’imposta – e perciò i titolari del corrispondente credito ai sensi dell’art. 14 TUIR – andavano individuati negli usufruttuaridelle quote.

3. La predetta decisione è stata impugnata da Silvia, Alessio, Federico, Giancarlo e NicolaLocatelli con ricorso per saltum innanzi a questa Corte, affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

In esito all’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata all’odierna udienza onde consentirne, come da istanza dei ricorrenti, la trattazione congiunta con i procedimenti nn.r.g. 6190/2017 e 26069/2021.

Considerato che:

1. Con il primo , articolato motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 TUIR, nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo ai nudi proprietari delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.

2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, i ricorrenti denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a loro carico le spese del giudizio.

3. Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto.

Si tratta, per vero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato.

La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 11932 / 20 17 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sono elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], N. 18 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12 -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] PORDENONE -intimata – avverso la sentenza n. 149/2016 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone, depositatail 9 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. I ricorrenti –nudi proprietari delle quote di Profilo s.r.l., cedute in usufrutto –es posero , nel [OSCURATO:PERSONA] per la dichiarazione 2003, il reddito loro derivato dalla liquidazione della predetta società , esprimendo l’opzione per l’assoggettamento a tassazione separata ai fini Irpef. Trattandosi di reddito formato da «utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società», in base all’art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),si assunsero titolari d el corrispondente credito d'imposta. Ai sensi dell’art. 18 TUIR (nel testo allora vigente ) , l’assoggettamento del reddito in questione a tassazione separata comportava il calcolo dell’imposta secondo l’aliquota media relativa al contribuente nel biennio precedente; e se, come nel caso di specie, esitava un credito d’imposta in misura superiore all’imposta liquidata, l’Amministrazione doveva rimborsare la differenza. I ricorrenti formularono pertanto istanza di rimborso, alla quale l’Ufficio oppose un silenzio-rifiuto; di qui l’impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che respinse il ricorso con la sentenza in epigrafe.2. Secondo la C.T.P., in particolare, poiché il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura, i soggetti passivi dell’imposta – e perciò i titolari del corrispondente credito ai sensi dell’art. 14 TUIR – andavano individuati negli usufruttuaridelle quote. 3. La predetta decisione è stata impugnata da Silvia, Alessio, Federico, Giancarlo e NicolaLocatelli con ricorso per saltum innanzi a questa Corte, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. In esito all’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata all’odierna udienza onde consentirne, come da istanza dei ricorrenti, la trattazione congiunta con i procedimenti nn.r.g. 6190/2017 e 26069/2021. Considerato che: 1. Con il primo , articolato motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 TUIR, nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo ai nudi proprietari delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società. 2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, i ricorrenti denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a loro carico le spese del giudizio. 3. Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto. Si tratta, per vero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato. La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo
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