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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 25477/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Urso e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla mancata titolarità del prevenuto del diritto al risarcimento richiesto alla Compagnia assicuratrice, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza con la contestata recidiva, stante la natura della stessa ed il disposto dell'art. 69 comma ultimo cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese per la parte civile, in assenza di domanda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Urso e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale quanto alla mancata titolarità del prevenuto del diritto al risarcimento richiesto alla Compagnia assicuratrice, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 69 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza con la contestata recidiva, stante la natura della stessa ed il disposto dell'art. 69 comma ultimo cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese per la parte civile, in assenza di domanda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C