CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta edifende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3768/07/21depositata il 28/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3768/07/21 del 28/07/2021, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostoNumero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/2026da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5955/19/20 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso diiscrizione ipotecaria e di quattrodici cartelle di pagamento concernentiIVA, ICI, IRAP e IRPEF relative agli anni d’imposta dal 2007 al 2015.1.1. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che:a) come già affermato dalla sentenza della CTP n. 8278/2021 del09/07/2021, riguardante un’intimazione di pagamento concernente lemedesime cartelle di pagamento impugnate nel presente procedimento, imotivi di appello proposti dal contribuente erano inammissibili, in quantoavrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti delle cartelleregolarmente notificate; c) era infondata l’eccezione di prescrizioneconcernente i tributi; d) il formato .pdf era idoneo a garantire, salvo provacontraria, la certezza della provenienza e della non modificabilità del testooriginario, al pari del formato .p7m; e) l’iscrizione ipotecaria eragiustificata dal rilevante valore del credito fiscale vantatodall’Amministrazione finanziaria.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a dieci motivi, diseguito riassunti.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza nullità dellasentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CTR reso motivazione apparente, avendo posto afondamento del rigetto dell’appello alcune sentenze non ancora passate ingiudicato.2 di 7Numero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/20261.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 36 e 61 deld.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 137 e 140cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente sulla regolarenotificazione delle cartelle di pagamento, limitandosi a riportare alcunesentenze di primo grado che si sarebbero espresse sul punto, ma che nonsono passate in giudicato.1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del1973, degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 6 del d.P.R. 11febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codicedell’amministrazione digitale - CAD), per non avere la CTR accoltol’appello laddove l’appellante ha denunciato l’illegittimità dellanotificazione degli atti prodromici all’avviso di ipoteca a mezzo del serviziopostale.1.4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt.2946 2948, n. 4, e 2953 cod. civ., nonché dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, per non avere la CTR ritenuto la prescrizione quinquennale delcredito e degli interessi maturata tra la data di notificazione delle cartelledi pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 20, commi 1 ter e 3, del CAD, peravere ritenuto la validità della notificazione della comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria consistente in un file .pdf non nativodigitale, né firmato.3 di 7Numero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/20261.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR fatto «cattiva applicazionedelle norme di riferimento alla sproporzione rispetto al credito cui siprocede».1.7. Con il settimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 12,quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 19 e 52 deld.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per avere la CTR omesso di pronunciarsi inordine alla regolare sottoscrizione dei ruoli da parte di un dirigenteabilitato e assunto nei ruoli dirigenziali della pubblica Amministrazione.1.8. Con l’ottavo motivo ci si duole, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione o falsa applicazione dell’art.77, comma secondo bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 21 del d.lgs.n. 546 del 1992, per non avere la CTR ritenuto la lesione del diritto didifesa del contribuente, invitato al pagamento entro trenta giorni dallanotificazione sebbene il provvedimento sia impugnabile nel termine disessanta giorni.1.9. Con il nono motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241,per non avere la CTR annullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria,priva del dettaglio del debito, dell’indicazione dell’ente creditore edell’autorità da adire ai fini dell’impugnazione.1.10. Con il decimo motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza perviolazione dell'art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif.nella l. del 18/12/2020, n. 176, degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre4 di 7Numero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/20261992, n. 546 e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per avere la CTRomesso di esaminare l’istanza di rinvio depositata dal contribuente duegiorni liberi prima dell’udienza di discussione della causa, decidendo incamera di consiglio nel corso del periodo emergenziale conseguente allapandemia COVID-19.2. Il decimo motivo, il cui esame riveste carattere pregiudiziale, èfondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi diricorso.2.1. La normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19consente di sostituire l'udienza pubblica di discussione con il suosvolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevedela decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte lapossibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile ilcollegamento da remoto per carenze organizzative all'interno dell'ufficio,può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalenteall'udienza. Pertanto, in presenza di rituale e specifica istanza di parte,deve ritenersi la nullità della sentenza pronunciata allo stato degli atti,senza che il giudice abbia dato atto dell'impossibilità di procedere alcollegamento da remoto e senza che abbia concesso i termini per latrattazione scritta (Cass. n. 20420 del 23/07/2024).2.2. In proposito, va ulteriormente osservato che «nel giudizio diappello la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa,nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, lanullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti cheavrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poichél'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esitodell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus alprincipio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (Cass. n.4277 del 18/02/2025; Cass. n. 2067 del 24/01/2023). Questo5 di 7Numero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/2026orientamento si fa preferire, rispetto all'opposto orientamento secondo ilquale dovrebbe enunciarsi il pregiudizio in concreto subìto, poiché ladiscussione della causa costituisce l'in sé dell'esercizio del diritto di difesa,ed il negarla significa impedire all'avvocato la possibilità di svolgere conpienezza il proprio mandato (Cass. n. 19229 del 12/07/2024; Cass. n.2067 del 24/01/ 2023). Esso è inoltre coerente con l'orientamentoespresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36596 del 2021), le quali,in tema di nullità della sentenza pronunciata prima della scadenza deitermini per le memorie di replica o delle comparse conclusionali, casoaffine a quello in esame, ha affermato che la parte la quale intenda farvalere la suddetta nullità “…non ha alcun onere di indicare in concretoquali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva diuna diversa soluzione del merito della controversia”» (così, inmotivazione, Cass. n. 26244 del 26/09/2025).2.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e comprovato di averepresentato e notificato alla controparte istanza di rinvio per discussioneorale due giorni liberi prima dell’udienza e che, a dispetto dell’istanza, ilgiudice di appello ha comunque deciso la controversia allo stato degli atti.2.4. Pertanto, la sentenza di appello deve ritenersi emessa inviolazione del diritto di difesa del contribuente, con conseguente nullitàdella stessa per violazione dell’art. 27 del d.l. n. 137 del 2020.3. In conclusione, va accolto il decimo motivo, assorbiti gli altri; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di6 di 7Numero registro generale 27544/2021Numero sezionale 6962/2025Numero di raccolta generale 10632/2026Data pubblicazione 22/04/2026giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, il 17/10/2025.Il PresidenteLUCIO LUCIOTTI7 di 7