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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 24018/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di KTAIBI Kamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente contrasta il giudizio sul dolo eventuale riscontrato dalla decisione gravata a sostegno delle lesioni imputate al ricorrente quando di contro la motivazione spesa mette puntualmente in evidenza come nel caso il ricorrente ebbe a rappresentarsi chiaramente la concreta possibilità di verificazione dell'evento e ciò malgrado, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causarne la produzione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di KTAIBI Kamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente contrasta il giudizio sul dolo eventuale riscontrato dalla decisione gravata a sostegno delle lesioni imputate al ricorrente quando di contro la motivazione spesa mette puntualmente in evidenza come nel caso il ricorrente ebbe a rappresentarsi chiaramente la concreta possibilità di verificazione dell'evento e ciò malgrado, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causarne la produzione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 24018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris