CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bari , in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e deduce due motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'insussistenza del fatto, trattandosi di un porto realizzato ioci causa, contenuto in un limitatissimo lasso temporale (pochi minuti) e, come tale, inoffensivo - non si confronta con la motivazione della Corte di appello (p.2) che esclude qualsiasi rilievo, ai fini della configurabilità del reato, alla durata della detenzione; rilevato che detta motivazione è in linea con un arresto, risalente ma mai smentito, della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, il termine "cessione" deve intendersi coincidente non con quello di costituzione di un diritto reale a favore del cessionario, bensì con qualunque passaggio di disponibilità materiale di un'arma, per qualunque titolo avvenuto ed anche per un breve lasso di tempo: per realizzare una cessione apprezzabile sotto il profilo della durata, e quindi rilevante ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma, bastano anche pochi minuti di disponibilità dell'arma stessa» (Sez. 1, n. 6448 del 03/06/1997, Buffon, Rv. 207999); ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi„ tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv, 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo alla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali a tal fine valori:zzabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C