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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 11505/2025

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023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4110/2023R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2,presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in atti. –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]

12. –controricorrenti – DESSI’ [OSCURATO:PERSONA], DESSI’ FRANCESCA. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 84 /20 22 depositata il 22/02/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha sollecitatol’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri.

Udite leconclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti .

Udite le conclusioni dell’’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le Amministrazioni controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (17 luglio 1968), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (6 aprile 1951) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero il Ministero delle Finanzeed il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti) avanti il Tribunale di Cagliari , al fine di ottenere l’accertamento negativo della natura demaniale del lo stagno “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel Comune di Cabras.

I Ministeri convenutisi costituirono contestando la domanda attorea.

In esito all’istruzione probatoria, il Tribunale accolse la domanda , affermando la natura non demaniale dello stagno.

Proposero appello le Amministrazioni soccombenticon l’Agenzia del Demanio.Resistettero al gravame le controparti.

Nel corso del giudizio di impugnazione , l’avvocato degli originari attori venne a conoscenza del decesso dell’appellato [OSCURATO:PERSONA],avvenuto il 16 aprile 2019.

Con atto notificato il 18 giugno 2020 alle parti pubbliche appellanti ed a quelle private non costituite, l’avvocato dichiarò l’evento interruttivo ex art. 300 co. 1 e 2 c.p.c.; in seguito, in data 7 luglio 2020, provvide al deposito nel fascicolo telematico della dichiarazione e delle prove di tutte le eseguite notificazioni.

Il 22 giugno 2020, l’Avvocatura dello Stato notificò tramite pec “Atto di citazione in riassunzione in prevenzione”, citando le parti a comparire all’udienza del 13 luglio 2020.

Tuttavia, la Corte d’appellodichiarò interrotto il processo con decreto dell’8 luglio 2020; il medesimo giorno l’Avvocatura depositò telematicamente il predetto atto di citazione.

In seguito, il 17 luglio 2020, notificò all’avvocato ricorso per riassunzione con decreto di fissazioneudienza per il giorno 12 ottobre 2020.

I ricorrenti si costituirono in prosecuzione, eccependo il difetto di valida notifica del ricorso in riassunzione agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’erede [OSCURATO:PERSONA] , in quanto notificato ad un domicilio errato.

Eccepirono altresì l’inammissibilità ed improcedibilità del gravame per mancata, tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del giudizio d’appello.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 84 del 22 febbraio 2022, respinse l’eccezione dei ricorrenti sull’intervenuta estinzione del processo d’appello, rilevando come , dalla documentazione prodotta telematicamente, risultasseche le amministrazioni avevano provveduto a riassumere il processo nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] , impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto, con notifica ritualmente eseguita il 29 giugno2020 a mani della vedova.

Ritenne, inoltre, che non si sarebbe potuta ravvisare alcuna nullità della notifica avvenuta a mezzo posta del ricorso in riassunzione e del relativo decreto nei confronti dell’erede Maria StefaniaManca, in proprio, poiché l’avviso di giacenza affisso sulla porta avrebbe dimostratoche l’agente aveva individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica, non essendo dirimente la mancata specificazione del numero interno, ma bastando , a tali fini,l’indicazione della via ed il numero civico.

In ogni caso, la notifica sarebbe stata eventualmente nulla e non inesistente, come ritenuto dagli appellati, e quindi suscettibile di rinnovazione, senza dar luogo ad alcuna inammissibilità o improcedibilità dell’appello per difetto di tempestività.

Nel merito, la Corte d’appello di Cagliari, riformando la decisione del Tribunale,affermò la demanialità dello stagno [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di secondo grado rilevarono che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla ritenuta insussistenza dell’elemento cd “teleologico”; inoltre, la valutazione espressa dal giudice di prime cure, basata sulla CTU, non sarebbe stata condivisibile, potendo trarsi dallo stesso accertamento peritale elementi sufficienti a raggiungere il convincimento circa la idoneità attuale del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica , a servire ai pubblici usi del mare.

Con quattro motiviricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (17 luglio 1968), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (6 aprile 1951), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio.

La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio,in seguito all’istanza ex art. 380 bis co. 2 c.p.c., è stata rimessa alla pubblica udienza“ritenuto che con il primo motivo di ricorso vengono poste questioni processuali di potenziale rilievo nomofilattico che rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, essendo eccepita esclusivamente l’estinzione del giudizio di appello per effetto della asserita invalidità – negata dalla Corte di merito – di due distinti atti di riassunzione, di cui uno di essi indirizzato ad un erede della parte deceduta, con possibile lesione della regolarità del contraddittorio, non essendo invece posto in dubbio il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione”.

La pubblica udienza,già fissata per il giorno 10 ottobre 2024, è stata successivamente rinviata, in esito all ’accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’astensione del Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].

Per la suddetta udienza, sono state depositate le conclusioni del Procuratore Generale che ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c. , atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. 1 Con il primo motivo, i ricorrentiadducono la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, 303, 304, 305 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado per mancatarituale riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] .

Il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, considerando che “il ricorso in riassunzione in prevenzione” era privo di ogni efficacia giuridica , giacché recava una citazione a comparire ad una udienza mai celebratasi, né sarebbero stati rispettati i termini dilatori minimi per comparire,e le stesse Amministrazioni resistenti avrebbero prestato acquiescenza al decreto di dichiarazione di interruzione, notificando il secondo ricorso alla erede [OSCURATO:PERSONA] ad un civico inesatto.La notifica, quindi, sarebbe stata affetta da nullità assoluta ed insanabile, e, comunque, non sarebbe stata sanata poiché la stessainteressata non si era mai costituita in giudiz io.

D’altronde, l’avviso di giacenza non sarebbe stato depositato “sulla porta” del civico della signora Manca (n. 19 A), come erroneamente indicato nella sentenza gravata, ma presso altro immobile (civico 19) diverso, separato e distinto.

L’indicazione erronea dell’interno o del piano non sarebbe, dunque, irrilevante, come ritenuto dalla Corte distrettuale, essendo stato proprio il numero civico ad essere stato erroneamente indicato, non l’interno e/o il piano, derivandone l’irrimediabile nullità e non sanabilità della notifica (non essendo stata rinnovata nel termine annuale di cui all’art. 303 co. 2 c.p.c.).

Il processo non sarebbe stato, pertanto, ritualmente riassunto.

2. Attraverso il secondo motivo, si lamenta l’ingiustizia della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e falsa interpretazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., ai sensi dell’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.

La Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe omesso di esaminare, senza alcuna motivazione, le risultanze della CTU espletata, dalla quale emergerebbe l’assenza di ogni indicatore circa la demanialità del bacino; avrebbe, altresì, omesso di esaminare le difese e la documentazione dei ricorrenti ed avrebbe immotivatamente negato l’ammissione della prova per testi.

La sentenza gravata sarebbe, altresì, erronea laddove avrebbe ritenuto provata la sussistenza sia dell’elemento fisico-morfologico, consistente nella comunicazione dello specchio d’acqua con il mare, sia dell’elemento finalistico e funzionale, poiché lo stagno consentirebbe lo svolgimento della pesca e della molluschicoltura.

3. Mediante il terzo motivo, i ricorrenti sottolineano l’ingiustizia della decisione per omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e falsa interpretazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. ai sensi dell’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe infatti ritenuto irrilevante l’inidoneità alla navigazione di tipo marittimo, alla talassoterapia o alla balneazione, non esaurendosi solamente in tali attività gli usi pubblici del mare.

Di contro, sarebbe emerso dall’istruttoria che non sussisterebbe affatto la libera comunicazione con il mare in ragione della presenza di opere di sbarramento artificiale della bocca dello stagno,essenziali per garantire la sua stessa sopravvivenza; sarebbe altresì necessaria una continua e periodica attività umana di manovra di dette opere.

Inoltre, le attività di pesca e molluschicoltura, esercitate nello specchio d’acqua, avverrebbero con modalità diverse rispetto a quelle tipiche del mare aperto.

4. Con l’ultimo mezzo d’impugnazione, si sostiene l’ingiustizia della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.

In particolare, i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di considerare gli ulteriori usi pubblici del mare, che nella specie il CTU aveva escluso, come l’acquacoltura e la stessa balneazione, oltre che la talassoterapia.

5. Il primo motivo è fondato, nei limiti che seguono.

A fronte dell’eccezione di estinzione, ritualmente sollevata, la sentenza impugnata ha affermato: “L’assunto è infondato, risultando dalla documentazione prodotta telematicamente che, in data antecedente alla dichiarazione di interruzione, la difesa erariale aveva provveduto a riassumere il processo nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto, con notifica ritualmente eseguita il 29 giugno 2020 a mani della vedova.

In ogni caso, non è ravvisabile alcuna nullità nella notifica del ricorso in riassunzione e delrelativo decreto, a seguito dell’interruzione dichiarata in data 8.7.2020 nei confronti dell’erede [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avvenuta a mezzo posta e per compiuta giacenza (con relativo avviso immesso in cassetta) presso la sua residenza in Cabras, via Machiavelli n. 19, in luogo di “via Machiavelli n. 19 - lettera A” come indicato nel certificato di residenza; invero come è stato di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. ordinanza 22983/2021) “l'avviso di giacenza affisso sulla porta del contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento, dimostra che l'agente ha individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica.

La mancata indicazione del numero interno non è necessario, bastando la via e il numero civico”.

In ogni caso la notifica sarebbe eventualmente nulla e non inesistente, come assunto dagli appellanti, e quindi suscettibile di rinnovazione, senza dare luogo all’eccepita inammissibilità / improcedibilità dell’appello per difetto di tempestività.

Adempimento al quale non è necessario, tuttavia, dare seguito per le ragioni evidenziate, che rendono rituale la notifica”.

Rileva questa Corte che la prima parte della motivazione della Corte d’appello è senz’altro condivisibile: il ricorso in riassunzione preventivaper l’udienza del 13 luglio 2020 è stato infatti vanificato dal decreto presidenziale, che dichiarava l’interruzione del processo.

L’attenzione deve dunque focalizzarsi sul periodo successivo alla data della dichiarazione interruttiva (8 luglio 2020), nel corso del quale, a seguito del ricorso in riassunzione, era stata fissata la nuova udienza del 12 ottobre 2020.

Come è noto, allorquando ilprocesso sia stato dichiarato interrotto, lariassunzione è tempestiva se il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria neltermine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ.(trattandosi di causa intrapresa in primo grado nel 1990), con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza diriassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione delprocesso, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro untermine perentorio (Sez. 2, n. 16982 del 14 giugno 2023).

Nella specie, la riassunzione del processo deve reputarsi tempestiva e deve piuttosto considerarsi l’ulteriore aspetto, costituito dalla notifica del decreto di riassunzione a tutte le parti della causa.

Infatti, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione delprocesso interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionisda quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, queltermine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulterioretermine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittoriointerrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedentetermine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius.

Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto diriassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica allariassunzione stessa (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso)termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulterioretermine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Sez. 6 - 3, n. 2526 del 3 febbraio 2021; Sez. 3, n. 9819 del 20 aprile 2018).

A proposito della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i giudici d’appello ha nno reputato corretta la procedura di notifica a mezzo posta, ex art. 8 legge n. 890/82, presso l’indirizzo di via Machiavelli n. 19, confortati da un arresto di questa Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento”.(Sez. 5, n. 22983 del 17 agosto 2021) Sennonché,la massima riportata dalla Corte d’appello non è in realtà applicabile alla fattispecie, giacché la notifica in parola è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza della Manca (19 lett.

A).

Non si tratta di un interno o di un piano del medesimo palazzo, ma di un ingresso differente di un immobile differente.

La suddetta notifica avrebbe dovuto dunque essere reputata nulla, in mancanza di una sanatoria successiva, perché la parte non si è costituita, né è stato dimostrato che la stessa avesse effettivamente ricevuto la raccomandata di avviso di deposito dell’atto nell’ufficio postale (c.d.

CAD), in quanto l’atto non è stato ritirato ed il notificante non ha prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez.

U, n.10012 del 15 aprile 2021; Sez. 5, n. 26593 dell’11 ottobre 2024; Sez. 5, n. 36562 del 25 novembre 2021).

La predetta nullità non comporta peraltro l’estinzione del giudizio di gravame, come invocano i ricorrenti.

Infatti, una volta depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi lariassunzione, in caso di nullità della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto da ll'art. 291 cod. proc. civ. -il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio (Sez. 2, n. 30802 del 6 novembre 2023; Sez. 1, n. 6921 dell’11 marzo 2019).

Conseguentemente, la Corte d’appello , in presenza di una riassunzione ritualmente perfezionatasinei confronti di tutte le parti intimate, ad eccezione di una, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine perentorio per il rinnovo della notifica al fine di integrare il contraddittorio e solo in caso di mancata ottemperanza avrebbe potuto dichiarare l‘estinzione del giudizio.

L’accoglimento del primo motivo determina l’ assorbimento degli altri.

In definitiva, va disposta la cassazione della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, dovrà rimediare all’errore, procede ndo all’integrazione del contraddittorioed attenendosi ai principi citati.

Il giudice del rinvio provvederàaltresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4110/2023R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2,presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in atti. –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12. –controricorrenti – DESSI’ [OSCURATO:PERSONA], DESSI’ FRANCESCA. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 84 /20 22 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2025dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha sollecitatol’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri. Udite leconclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti . Udite le conclusioni dell’’avv. [OSCURATO:PERSONA] per le Amministrazioni controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (17 luglio 1968), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (6 aprile 1951) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero il Ministero delle Finanzeed il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti) avanti il Tribunale di Cagliari , al fine di ottenere l’accertamento negativo della natura demaniale del lo stagno “[OSCURATO:PERSONA]” sito nel Comune di Cabras. I Ministeri convenutisi costituirono contestando la domanda attorea. In esito all’istruzione probatoria, il Tribunale accolse la domanda , affermando la natura non demaniale dello stagno. Proposero appello le Amministrazioni soccombenticon l’Agenzia del Demanio.Resistettero al gravame le controparti. Nel corso del giudizio di impugnazione , l’avvocato degli originari attori venne a conoscenza del decesso dell’appellato [OSCURATO:PERSONA],avvenuto il 16 aprile 2019. Con atto notificato il 18 giugno 2020 alle parti pubbliche appellanti ed a quelle private non costituite, l’avvocato dichiarò l’evento interruttivo ex art. 300 co. 1 e 2 c.p.c.; in seguito, in data 7 luglio 2020, provvide al deposito nel fascicolo telematico della dichiarazione e delle prove di tutte le eseguite notificazioni. Il 22 giugno 2020, l’Avvocatura dello Stato notificò tramite pec “Atto di citazione in riassunzione in prevenzione”, citando le parti a comparire all’udienza del 13 luglio 2020. Tuttavia, la Corte d’appellodichiarò interrotto il processo con decreto dell’8 luglio 2020; il medesimo giorno l’Avvocatura depositò telematicamente il predetto atto di citazione. In seguito, il 17 luglio 2020, notificò all’avvocato ricorso per riassunzione con decreto di fissazioneudienza per il giorno 12 ottobre 2020. I ricorrenti si costituirono in prosecuzione, eccependo il difetto di valida notifica del ricorso in riassunzione agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’erede [OSCURATO:PERSONA] , in quanto notificato ad un domicilio errato. Eccepirono altresì l’inammissibilità ed improcedibilità del gravame per mancata, tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del giudizio d’appello. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 84 del 22 febbraio 2022, respinse l’eccezione dei ricorrenti sull’intervenuta estinzione del processo d’appello, rilevando come , dalla documentazione prodotta telematicamente, risultasseche le amministrazioni avevano provveduto a riassumere il processo nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] , impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto, con notifica ritualmente eseguita il 29 giugno2020 a mani della vedova. Ritenne, inoltre, che non si sarebbe potuta ravvisare alcuna nullità della notifica avvenuta a mezzo posta del ricorso in riassunzione e del relativo decreto nei confronti dell’erede Maria StefaniaManca, in proprio, poiché l’avviso di giacenza affisso sulla porta avrebbe dimostratoche l’agente aveva individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica, non essendo dirimente la mancata specificazione del numero interno, ma bastando , a tali fini,l’indicazione della via ed il numero civico. In ogni caso, la notifica sarebbe stata eventualmente nulla e non inesistente, come ritenuto dagli appellati, e quindi suscettibile di rinnovazione, senza dar luogo ad alcuna inammissibilità o improcedibilità dell’appello per difetto di tempestività. Nel merito, la Corte d’appello di Cagliari, riformando la decisione del Tribunale,affermò la demanialità dello stagno [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado rilevarono che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla ritenuta insussistenza dell’elemento cd “teleologico”; inoltre, la valutazione espressa dal giudice di prime cure, basata sulla CTU, non sarebbe stata condivisibile, potendo trarsi dallo stesso accertamento peritale elementi sufficienti a raggiungere il convincimento circa la idoneità attuale del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica , a servire ai pubblici usi del mare. Con quattro motiviricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (17 luglio 1968), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (6 aprile 1951), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio. La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio,in seguito all’istanza ex art. 380 bis co. 2 c.p.c., è stata rimessa alla pubblica udienza“ritenuto che con il primo motivo di ricorso vengono poste questioni processuali di potenziale rilievo nomofilattico che rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, essendo eccepita esclusivamente l’estinzione del giudizio di appello per effetto della asserita invalidità – negata dalla Corte di merito – di due distinti atti di riassunzione, di cui uno di essi indirizzato ad un erede della parte deceduta, con possibile lesione della regolarità del contraddittorio, non essendo invece posto in dubbio il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione”. La pubblica udienza,già fissata per il giorno 10 ottobre 2024, è stata successivamente rinviata, in esito all ’accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’astensione del Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Per la suddetta udienza, sono state depositate le conclusioni del Procuratore Generale che ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c. , atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. 1 Con il primo motivo, i ricorrentiadducono la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, 303, 304, 305 e 307 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché l’omessa declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado per mancatarituale riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . Il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere ritualmente notificato il ricorso in riassunzione, considerando che “il ricorso in riassunzione in prevenzione” era privo di ogni efficacia giuridica , giacché recava una citazione a comparire ad una udienza mai celebratasi, né sarebbero stati rispettati i termini dilatori minimi per comparire,e le stesse Amministrazioni resistenti avrebbero prestato acquiescenza al decreto di dichiarazione di interruzione, notificando il secondo ricorso alla erede [OSCURATO:PERSONA] ad un civico inesatto.La notifica, quindi, sarebbe stata affetta da nullità assoluta ed insanabile, e, comunque, non sarebbe stata sanata poiché la stessainteressata non si era mai costituita in giudiz io. D’altronde, l’avviso di giacenza non sarebbe stato depositato “sulla porta” del civico della signora Manca (n. 19 A), come erroneamente indicato nella sentenza gravata, ma presso altro immobile (civico 19) diverso, separato e distinto. L’indicazione erronea dell’interno o del piano non sarebbe, dunque, irrilevante, come ritenuto dalla Corte distrettuale, essendo stato proprio il numero civico ad essere stato erroneamente indicato, non l’interno e/o il piano, derivandone l’irrimediabile nullità e non sanabilità della notifica (non essendo stata rinnovata nel termine annuale di cui all’art. 303 co. 2 c.p.c.). Il processo non sarebbe stato, pertanto, ritualmente riassunto. 2. Attraverso il secondo motivo, si lamenta l’ingiustizia della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e falsa interpretazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., ai sensi dell’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. La Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe omesso di esaminare, senza alcuna motivazione, le risultanze della CTU espletata, dalla quale emergerebbe l’assenza di ogni indicatore circa la demanialità del bacino; avrebbe, altresì, omesso di esaminare le difese e la documentazione dei ricorrenti ed avrebbe immotivatamente negato l’ammissione della prova per testi. La sentenza gravata sarebbe, altresì, erronea laddove avrebbe ritenuto provata la sussistenza sia dell’elemento fisico-morfologico, consistente nella comunicazione dello specchio d’acqua con il mare, sia dell’elemento finalistico e funzionale, poiché lo stagno consentirebbe lo svolgimento della pesca e della molluschicoltura. 3. Mediante il terzo motivo, i ricorrenti sottolineano l’ingiustizia della decisione per omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché per violazione e falsa interpretazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav. ai sensi dell’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe infatti ritenuto irrilevante l’inidoneità alla navigazione di tipo marittimo, alla talassoterapia o alla balneazione, non esaurendosi solamente in tali attività gli usi pubblici del mare. Di contro, sarebbe emerso dall’istruttoria che non sussisterebbe affatto la libera comunicazione con il mare in ragione della presenza di opere di sbarramento artificiale della bocca dello stagno,essenziali per garantire la sua stessa sopravvivenza; sarebbe altresì necessaria una continua e periodica attività umana di manovra di dette opere. Inoltre, le attività di pesca e molluschicoltura, esercitate nello specchio d’acqua, avverrebbero con modalità diverse rispetto a quelle tipiche del mare aperto. 4. Con l’ultimo mezzo d’impugnazione, si sostiene l’ingiustizia della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. In particolare, i giudici di secondo grado avrebbero trascurato di considerare gli ulteriori usi pubblici del mare, che nella specie il CTU aveva escluso, come l’acquacoltura e la stessa balneazione, oltre che la talassoterapia. 5. Il primo motivo è fondato, nei limiti che seguono. A fronte dell’eccezione di estinzione, ritualmente sollevata, la sentenza impugnata ha affermato: “L’assunto è infondato, risultando dalla documentazione prodotta telematicamente che, in data antecedente alla dichiarazione di interruzione, la difesa erariale aveva provveduto a riassumere il processo nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto, con notifica ritualmente eseguita il 29 giugno 2020 a mani della vedova. In ogni caso, non è ravvisabile alcuna nullità nella notifica del ricorso in riassunzione e delrelativo decreto, a seguito dell’interruzione dichiarata in data 8.7.2020 nei confronti dell’erede [OSCURATO:PERSONA], in proprio, avvenuta a mezzo posta e per compiuta giacenza (con relativo avviso immesso in cassetta) presso la sua residenza in Cabras, via Machiavelli n. 19, in luogo di “via Machiavelli n. 19 - lettera A” come indicato nel certificato di residenza; invero come è stato di recente chiarito dalla Suprema Corte (v. ordinanza 22983/2021) “l'avviso di giacenza affisso sulla porta del contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento, dimostra che l'agente ha individuato correttamente la dimora o la residenza del destinatario della notifica. La mancata indicazione del numero interno non è necessario, bastando la via e il numero civico”. In ogni caso la notifica sarebbe eventualmente nulla e non inesistente, come assunto dagli appellanti, e quindi suscettibile di rinnovazione, senza dare luogo all’eccepita inammissibilità / improcedibilità dell’appello per difetto di tempestività. Adempimento al quale non è necessario, tuttavia, dare seguito per le ragioni evidenziate, che rendono rituale la notifica”. Rileva questa Corte che la prima parte della motivazione della Corte d’appello è senz’altro condivisibile: il ricorso in riassunzione preventivaper l’udienza del 13 luglio 2020 è stato infatti vanificato dal decreto presidenziale, che dichiarava l’interruzione del processo. L’attenzione deve dunque focalizzarsi sul periodo successivo alla data della dichiarazione interruttiva (8 luglio 2020), nel corso del quale, a seguito del ricorso in riassunzione, era stata fissata la nuova udienza del 12 ottobre 2020. Come è noto, allorquando ilprocesso sia stato dichiarato interrotto, lariassunzione è tempestiva se il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria neltermine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ.(trattandosi di causa intrapresa in primo grado nel 1990), con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza diriassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione delprocesso, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro untermine perentorio (Sez. 2, n. 16982 del 14 giugno 2023). Nella specie, la riassunzione del processo deve reputarsi tempestiva e deve piuttosto considerarsi l’ulteriore aspetto, costituito dalla notifica del decreto di riassunzione a tutte le parti della causa. Infatti, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione delprocesso interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionisda quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, queltermine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulterioretermine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittoriointerrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedentetermine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto diriassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica allariassunzione stessa (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso)termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulterioretermine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Sez. 6 - 3, n. 2526 del 3 febbraio 2021; Sez. 3, n. 9819 del 20 aprile 2018). A proposito della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i giudici d’appello ha nno reputato corretta la procedura di notifica a mezzo posta, ex art. 8 legge n. 890/82, presso l’indirizzo di via Machiavelli n. 19, confortati da un arresto di questa Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento”.(Sez. 5, n. 22983 del 17 agosto 2021) Sennonché,la massima riportata dalla Corte d’appello non è in realtà applicabile alla fattispecie, giacché la notifica in parola è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza della Manca (19 lett. A). Non si tratta di un interno o di un piano del medesimo palazzo, ma di un ingresso differente di un immobile differente. La suddetta notifica avrebbe dovuto dunque essere reputata nulla, in mancanza di una sanatoria successiva, perché la parte non si è costituita, né è stato dimostrato che la stessa avesse effettivamente ricevuto la raccomandata di avviso di deposito dell’atto nell’ufficio postale (c.d. CAD), in quanto l’atto non è stato ritirato ed il notificante non ha prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Sez. U, n.10012 del 15 aprile 2021; Sez. 5, n. 26593 dell’11 ottobre 2024; Sez. 5, n. 36562 del 25 novembre 2021). La predetta nullità non comporta peraltro l’estinzione del giudizio di gravame, come invocano i ricorrenti. Infatti, una volta depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi lariassunzione, in caso di nullità della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto da ll'art. 291 cod. proc. civ. -il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio (Sez. 2, n. 30802 del 6 novembre 2023; Sez. 1, n. 6921 dell’11 marzo 2019). Conseguentemente, la Corte d’appello , in presenza di una riassunzione ritualmente perfezionatasinei confronti di tutte le parti intimate, ad eccezione di una, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine perentorio per il rinnovo della notifica al fine di integrare il contraddittorio e solo in caso di mancata ottemperanza avrebbe potuto dichiarare l‘estinzione del giudizio. L’accoglimento del primo motivo determina l’ assorbimento degli altri. In definitiva, va disposta la cassazione della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, dovrà rimediare all’errore, procede ndo all’integrazione del contraddittorioed attenendosi ai principi citati. Il giudice del rinvio provvederàaltresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo