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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16817/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31811/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n 109/2018 dellaCORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il31/05/2018 R.G.N. 369/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 31.5.2018, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento della decorrenza di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, tra le più recenti, 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenutiall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che, essendosi l’anzidetto principio di diritto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31811/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n 109/2018 dellaCORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il31/05/2018 R.G.N. 369/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 31.5.2018, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento della decorrenza di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, tra le più recenti, 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenutiall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; che, essendosi l’anzidetto principio di diritto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese
Sentenza Cassazione n. 16817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris