CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 06225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7891-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la germana [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Avellino, invocando lo scioglimento della comunione di un immobile sito in Summonte (AV), loro pervenuto, quanto alla quota di 1/6cadauna, per successione del padre [OSCURATO:PERSONA], e quanto alla quota dei 2/6 cadauna, per successione della madre [OSCURATO:PERSONA]. Nel costituirsi in detto giudizio, la convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, a favore di quello di Napoli, luogo di apertura della successione della madre. Con successivo atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] evocava a sua volta in giudizio la sorella [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Napoli, invocando lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente alla successione della madre, avente ad oggetto, oltre all’immobile già oggetto del primo giudizio, anche alcuni beni mobili. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo – nell’ambito del secondo giudizio– sull’ammiss ibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie articolate dalle parti, affermava la propria competenza, sul presupposto che il Tribunale di Avellino non fosse competente a conoscere la causa di divisione ereditaria conseguente alla successione di TortoraRenata. Propone ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente regolamento. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli abbia affermato la propria competenza a conoscere della causa di divisione ereditaria conseguente alla successione di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che nel relativo asse, oltre all’immobile in Summonte già oggetto del primo giudizio pendente innanzi il Tribunale di Avellino, erano compresi soltanto alcuni beni mobili, di valore assai marginale rispetto a quello del cespite immobiliare di cui anzidetto. Prima di esaminare la censura proposta dalla ricorrente, va ribadito il principio per cui “Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass. Sez. U , Ordinanza n. del 29/09/2014, Rv. 631956 ; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020 , Rv. 656642 ) . Nel caso di specie il Tribunale di Napoli, prima di emanare il provvedimento oggi impugnato, non ha invitato le parti a rassegnare le loro concludezioni, nèha inteso affermare la propria competenza in termini di “… assoluta ed oggettiva inequivocità e incontrovertibilità … ” . Piuttosto, ritenendosi competente a conoscere della controversia introdotta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], ha statuito sull’ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti. Il provvedimento impugnato, pertanto, non contiene una statuizione definitiva sulla competenza, idonea a esaurire la potestas iudicandi del Tribunale sul punto e, di conseguenza, non è impugnabile con il regolamento di competenza. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il regolamento va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Cortedichiara inammissibile il regolamento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se