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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29412/2022

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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna.

Deduce violazione di legge, nonché carenza ed illogicità della motivazione, con riguardo all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Esso sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una sua diversa ricostruzione, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e c:ongrue (pp. 2 e 3). è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni inchiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Quanto alle determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, esse sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (pp. 3 e 4) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna. Deduce violazione di legge, nonché carenza ed illogicità della motivazione, con riguardo all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Esso sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una sua diversa ricostruzione, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e c:ongrue (pp. 2 e 3). è d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni inchiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Quanto alle determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, esse sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (pp. 3 e 4) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 29412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris