CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 25236/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17390/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1504/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 29/12/2016 , R.G.N. 1047/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di M ilano, con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento del gravame svolto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha rigettato l’opposizione ad iscrizione ipotecaria proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socia accomandataria della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2. in particolare, la Corte di merito, esclus a la qualificazione dell’iscrizione ipotecaria come atto dell’esecuzione, ha ritenuto perciò inapplicabile , nella specie, il limite posto dall'art. 170 cod.civ. - quanto alle attività , fra queste l’esecuzione, il cui compimento è negato sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti - in considerazione della natura eccezion al e della disposizione soggett a ad interpretazione tassativa, rispetto alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod.civ.; 3. in definitiva, per la Corte di merito l’esclusione della natura di atto dell’esecuzione comportava la piena applicazione della regola della responsabilità patrimoniale; 4. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta società, cui resiste, con controricorso ADER; [OSCURATO:PERSONA] 5. i p rimi due motivi di ricorso , che inerisc ono a profili, per violazione di legge e nullità della sentenza , per mancata astensione del giudice, si appalesano inammissibili sia perché si allegano circostanze inerenti ad altro processo, sia perché non risulta proposta, nel presente giudizio, alcuna istanza di ricusazione; 6. invero, come affermato da questa Corte (Cass.,Sez.Un., n. 3527 del 2002 e numerose successive conformi) l'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51, comma 1 , n. 3 c.p.c. determina la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi (chiaramente estranea al caso in esame) in cui il giudice abbia grave inimicizia con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, tale da costituire serio pericolo per la serenità e obiettività del giudizio, con perdita dell'indispensabile posizione di imparzialità e terzietà; 7. diversamente , la violazione dell'art. 51 cod.proc.civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, con la conseguenza che la mancata proposizione della relativa istanza nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 52 cod.proc.civ. preclude la possibilità di far valere tale vizio, in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ.; 8. una lettura logico - sistematica degli artt.51 e 52 cod.proc.civ. - costituenti il fulcro della normativa, in quanto riflettono la regolamentazione dei presupposti e delle condizioni per l'astensione o la ricusazione, onde assicurare la imparzialità e terzietà del giudice ma anche il regolare e normale svolgimento del processo - induce a configurare la ricusazione come un potere-dovere che la parte è tenuta ad esercitare nelle forme e nei termini fissati dall'art. 52 cod.proc.civ., non prevedendo l'ordinamento altri mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; 9. in conclusione, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza e, nella specie, è da escludere la dedotta nullità dal momento che in mancanza di tempestiva istanza di ricusazione proposta nelle forme e nei termini stabiliti, non può incidere, per quanto si è detto, sulla validità della sentenza impugnata; 10. il terzo motivo , con il quale si prospettano profili di censura inerenti all’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata su un bene immobile integrante fondo patrimoniale ex art.167 c.c. non è affatto conferente con la sentenza impugnata incentrataesclusivamente, con motivazione sia pur sintetica, sul rigetto dell’opposizione per non essere l’iscrizione ipotecaria atto di esecuzioneconformemente ai principi affermati da Cass.,Sez.Un. n.19667 del 2014 e successive conformi; 11. infine, l’ultimo motivo , con il quale si devolve un omesso esamedelle verbalizzazioni rese, in udienza, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non risulta formulato secondo il paradigma del novellato vizio motivazionale alla stregua dell’interpretazione data Cass.,Sez.Un., n. 8053del 2014, e numerose successive conformi, secondo cui l ’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria); peraltro, il riferimento al fatto secondario non implica -e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente - che possa denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti; 12. in conclusione, la sentenza non risulta scalfita da alcuna delle censure svolte; 13. s egue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,