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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01966/2022

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sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2357/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 3/2022 RG 28584-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il 1j gennaio 2021.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola nFii% +Io is N7a.r CANCELLERiA '2 LIL ' 222 GiUdi2:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2357/2020 pubblicata in data 15 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 3/2022 RG 28584-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 1j gennaio 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola nFii% +Io is N7a.r CANCELLERiA '2 LIL ' 222 GiUdi2:
Decreto Cassazione n. 01966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris