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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2012 S.R.L. nei confronti di: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto n. 145/2016 TRIBUNALE di ROMA, del 12/10/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/semúe le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 145/2016 del 12 ottobre 2020, la Sezione specializzata - Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato ex art. 59 del D.Lvo 159/2011 le opposizioni avverso l'esclusione dallo stato passivo, formato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2019, con riferimento alla confisca di prevenzione riguardante diverse società ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di Roma, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ecc.) aderenti all'operazione immobiliare relativa alla costruzione di un residence turistico presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in località Ostia (RM), in quanto riconosciute nella disponibilità diretta o indiretta del proposto [OSCURATO:PERSONA], e dei relativi beni immobili.

1.1. In particolare, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: • [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., vantante un credito di euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., vantante crediti ammontanti a: euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; euro 15.040,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I.; euro 14.241, 00, oltre spese legali per euro 2.737,50, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r1. (d'ora innanzi ATI s.r.I.); euro 4.526,20 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 274.073,14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nonché di euro 513.864,00 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 85.259,46 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 685.733,06 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 231.775,00 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA]., vantante un credito di euro 392.844,57 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA]., vantante un credito di euro 266.817,05 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso il suddetto decreto n. 145/2016 del 12.10.2020 hanno proposto ricorsi, ai sensi del comma 9 dell'art. 59 D.Lvo 159/2011, i suddetti terzi creditori delle varie società soggette a confisca di prevenzione ex art. 24 D.Lgs. n. 159/2011.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] E Ceramiche s.r.I., in relazione al credito per euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativo alla fornitura di arredi del residence di Ostia, non ammesso al passivo, all'esito del rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 52, comma 1, e 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, nonché 2704, comma 1, c.c. in punto di prova dell'esistenza del credito e della data certa anteriore al sequestro; invero, il Tribunale ha errato nel ritenere che la verifica della data certa fosse soggetta ad un regime di prova legale, mal interpretando il disposto dell'art. 52 cod. antimafia, atteso che, in base all'analogo art. 2704, comma 1, c.c.- che regola l'identica fattispecie in materia fallimentare -la prova dell'esistenza di una scrittura privata non autenticata può essere tratta anche da fatti atipici idonei a fornire certezza della data; così facendo il Tribunale è incorso in un vizio motivazionale per travisamento della prova, laddove ha omesso di considerare le numerose fatture ed i documenti di trasporto prodotti dalla difesa, indicanti i dati delle transazioni, nonchè una consulenza tecnica redatta in base alla contabilità del [OSCURATO:SOCIETA], gli estratti di conto corrente bancario, i bonifici ed i pagamenti parziali effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a fronte del riepilogo dei partitari attestanti gli insoluti, aggiornato al 25.3.2019, nonchè le copie autenticate dal notaio dei registri IVA delle vendite negli anni 2015 e 2016; inoltre, in data 2 luglio 2015, la ricorrente formalmente concedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. un affidamento per operare il suddetto acquisto e a riprova della data di definizione del contratto inviava comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA] dell'affidamento richiesto alle condizioni commerciali convenute, come da allegato 5) dell'istanza di ammissione al passivo, elemento questo che dà ulteriormente conto della data certa del credito, per la presenza altresì di timbro e firma per accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, sussistono le dichiarazioni di alcuni dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA], nonché di artigiani collaboratori attestanti la vendita, il trasporto ed il montaggio in loco del mobilio venduto, tutti elementi idonei a dare prova certa dell'esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto al sequestro di prevenzione, ma svalutati dal Tribunale, il quale illogicamente richiedeva soltanto prove confortate da timbri postali o scambi e-mail, senza avvedersi che le comunicazioni della proposta commerciale e della accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] erano avvenute proprio a mezzo nnail; infine, il Tribunale è incorso in un'ulteriore erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, ritenendo tardiva la produzione di alcune dichiarazioni, acquisite attraverso indagini difensive nelle modalità degli artt. 391 bis ss. c.p.p. e prodotte con largo anticipo rispetto all'udienza con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; invero, la disposizione del codice antimafia, è limitata nel suo ambito applicativo alla produzione di documenti formati al di fuori del procedimento e non agli atti formati nel corso di indagini difensive, né può ammettersi una interpretazione estensiva in danno delle prerogative di difesa del terzo creditore; inoltre il disposto normativo è limitato alla produzione in udienza, ma non già alle produzioni effettuate prima dell'udienza; ancora, poi, il tribunale ha operato un ulteriore travisamento della prova con riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto prodotti, ritenendoli totalmente illeggibili solo perché in alcuni di essi alcune sigle erano state apposte a mano, mentre risultavano chiari gli elementi essenziali del documento;

2.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto provata la buona fede del creditore opponente soltanto in base alla circostanza che non fossero stati richiesti anticipi o garanzie, a fronte di una fornitura rilevante, ma tale dato risulta del tutto inconferente rispetto alla prova che il [OSCURATO:SOCIETA] potesse avere contezza dell'illiceità delle attività del proposto Balini; inoltre, nell'atto di opposizione allo stato passivo si era ampiamente evidenziato, tramite dichiarazioni dei dipendenti della stessa società creditrice, che la prassi seguita per l'affidamento a [OSCURATO:SOCIETA] era stata quella ordinaria, adottata per qualsiasi cliente, preceduta da una regolare istruttoria, tanto che comunque, fino alla data del sequestro, la cliente aveva provveduto regolarmente a pagare le fatture in scadenza, adempiendo ad una gran parte del debito. 2.1.3.Con motivi aggiunti in data 16.7.2021 la difesa del [OSCURATO:SOCIETA]. ha ulteriormente argomentato in merito alla erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, del D.Lgvo n. 159 del 2011, quanto alle dichiarazioni prodotte con memoria del 4 settembre 2020, acquisite secondo le modalità previste negli articoli 391 bis e ter c.p.p., insistendo nel fatto che la norma in questione vieta la produzione di nuovi documenti solo in sede di udienza, giammai limitando tale prerogativa alle produzioni effettuate prima delle udienza con memorie depositate nei 15 giorni antecedenti alla stessa;

2.2. La società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con atti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone:

2.2.1. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo due motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 decreto legislativo 159/ 2011 e 2704 c.c. con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità all'attività illecita del credito; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come si rileva dalla domanda di ammissione al passivo, cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA] scan, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuava numerosi interventi ed attività di servizi, maturando il credito di cui alla domanda; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente ha dedotto che alla domanda introduttiva ex art. 58 D.Lgvo n. 159/2011 aveva allegato la raccomandata a mano del 16/12/2013, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e da questa ricevuta, contenente la cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e tale atto darebbe conto della data certa del credito antecedente al sequestro di prevenzione, pur essendo all'uopo probanti anche le prodotte fatture;-con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti;

2.2.2. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 15.040,00 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., deducendo due motivi , con i quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità dell'attività illecita del credito; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo allegava i documenti dal numero 4 al numero 12, rappresentanti i preventivi di spesa per gli interventi operativi e forniture regolarmente approvati dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Roma; tutti i preventivi di spesa e forniture sono stati regolarmente approvati dal committente con data certa, ritenuta invece erroneamente mancante dal Tribunale; -con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti;

2.2.3. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 14.241, 00, oltre spese legali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della ATI s.r.I., deducendo due motivi , con quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 D.Lgvo n. 159 del 2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità del credito all'attività illecita; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo aveva prodotto tutta la documentazione idonea al fine di far emergere la presenza della data certa e della buona fede; in particolare, oltre al contratto di cessione del credito veniva depositato il decreto del Tribunale fallimentare di Roma di ammissione della Tecnology 2012 al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma indicata, oltre compensi e tributi di legge; -con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti;

2.2.4. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 4.526,20 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., deducendo due motivi, con quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 D.Lgvo n. 159/2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità del credito all'attività illecita; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo aveva prodotto tutta la documentazione idonea al fine di far emergere la presenza della data certa e della buona fede; - con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti;

2.2.5. ricorso, avverso la mancata ammissione al passivo del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 15 settembre 2016 per la somma di euro 8.113,57, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 59/3 del D. Lgvo n. 159/2011; invero, la ricorrente presentava regolare domanda dep. in data 16.5.2019 di ammissione del credito al passivo, ma all'esito del procedimento di verifica l'amministrazione giudiziaria non comunicava alla ricorrente l'esito della verifica, di fatto privando la ricorrente creditrice dell'intero grado di tutela rappresentato dall'udienza di opposizione prevista dall'articolo 59/7 d.lgvo n. 159/2011 e per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con riferimento alla sua posizione.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto dell'opposizione al provvedimento di inammissibilità della domanda di ammissione allo passivo del credito di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I., in relazione ad un preliminare di acquisto di immobili.

Deduce due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.3.2. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, in punto di mancata prova della data certa anteriore al sequestro relativamente al credito vantato dal ricorrente nei confronti di ATI s.r.I.; invero, il Tribunale ha confuso il requisito richiesto dall'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 della "data certa anteriore al sequestro", con il requisito della "data certa" fine a sè stessa, con il paradosso che, nonostante il credito del ricorrente sia stato oggetto di accertamento in numerosi atti, aventi data certa anteriore al sequestro, tra i quali un lodo arbitrale omologato e reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma e l'ammissione al passivo fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. del suindicato credito, esso è stato o ritenuto privo di certezza nell' an e nel quantum; ciò in aperto contrasto con l'indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice della prevenzione è vincolato agli esiti dell'accertamento civilistico, quanto alla certezza del credito, accertamento concretamente effettuato in sede di procedura fallimentare.

2.3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere il Tribunale fatto riferimento nel decreto impugnato ad un contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], senza dare alcuna spiegazione di come tale contenzioso potesse avere attinenza con la vicenda del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che non ebbe alcun tipo di rapporto con nessuna delle due società;

2.4. [OSCURATO:PERSONA], con atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone:2.4.1. ricorso, in relazione al credito per euro 274.073,14 per prestazioni professionali svolte innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (per oltre 8.000.000,00), quale dottore commercialista nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i seguenti motivi: -con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 161/2017, applicabile ratione temporis alla procedura in esame, in quanto il sequestro di prevenzione è intervenuto in data 27.7.2016, nonché in relazione al mancato previo accertamento del nesso di strumentalità tra l'attività professionale del ricorrente e l'eventuale attività illecita del Balini; invero, la precedente formulazione dell'art. 52 cit., richiedeva l'accertamento della buona fede del terzo creditore, quale elemento subordinato rispetto al raggiungimento della prova della strumentalità tra le impugnazione di atti tributari illegittimi da parte del ricorrente nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le attività illecite ascritte al Balini; -con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, il vizio di motivazione in relazione alla singolare affermazione contenuta nel decreto impugnato sulla capacità del ricorrente di ridurre al 90% gli importi che il Balini doveva pagare per i contenziosi fiscali; invero, nel provvedimento impugnato, al di là dell'assenza di riferimenti ad una valutazione dell'accertamento del nesso di strumentalità tra il credito professionale maturato dal ricorrente e le attività illecite del Balini preliminare alla buona fede, risulta oscuro nel passaggio che parrebbe sottintendere il nesso di strumentalità riferito ad ipotetiche corruzioni, ma ciò sarebbe comunque implausibile tenuto conto del numero delle [OSCURATO:PERSONA] coinvolte; - con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di buona fede in capo al ricorrente in relazione all'attività svolta per la società [OSCURATO:PERSONA] di Roma; tale aspetto, in particolare, si fonda sui rapporti tra il ricorrente e il generale [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza e tra quest'ultimo e il Balini; il ricorrente però ha svolto l'attività professionale tra il 2010 e il 2014 e, quindi, prima di avere consapevolezza dei crimini ascritti al Balini, sicchè sarebbe mancante, comunque, la motivazione nella parte in cui il tribunale non ha espresso le ragioni per le quali sarebbe singolare che le parcelle siano state emesse solo dopo il sequestro; il Tribunale, inoltre, si è limitato a citare le intestazioni fittizie dei beni dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente, il fatto che il Balini sia stato presentato a Mattei dallo stesso generale e la disponibilità sempre in capo allo stesso generale di tre barche, senza spiegare le ragioni per le quali vi sarebbe una connessione con le prestazioni professionali svolte dal ricorrente; inoltre le azioni svolte non sono in grado di spiegare perché il ricorrente avrebbe avuto consapevolezza delle attività criminali del Balini e in ogni caso il predetto ha avuto bisogno dell'attività professionale del ricorrente proprio a causa dell'azione della Guardia di Finanza.

2.4.1.1. La difesa del ricorrente in data 9.9.2021 ha depositato memoria di replica ex art. 611 c.p.p., condividendo in buona parte le conclusioni del P.G. ed ulteriormente argomentando i motivi di ricorso.2.4.2. ricorso, in relazione al credito per euro 513.864,00, per prestazioni professionali quale dottore commercialista nell'interesse di ATI s.r.I., deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: - con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 161/2017, applicabile ratione temporis alla procedura in esame, in quanto il sequestro di prevenzione è intervenuto in data 27.7.2016; invero, la precedente formulazione dell'art. 52 citato, richiedeva l'accertamento della buona fede del terzo creditore, quale elemento subordinato rispetto al raggiungimento della prova della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, sicchè il Tribunale ha errato nel ritenere di non ammettere il credito del ricorrente soltanto in base all'esclusione della sua buona fede, senza procedere ad accertare il nesso di strumentalità del credito professionale con le attività illecite contestate al Balini, come dimostrato dal fatto che il Tribunale ha incentrato la sua decisione esclusivamente sulla asserita mancanza di data certa del titolo da cui pronnana il credito professionale nonché sulla asserita mancanza di buona fede del ricorrente; - con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il tribunale non ha contestato che l'attività professionale del ricorrente sia stata effettivamente espletata, né che questa si sia effettivamente conclusa prima del sequestro del 27 luglio 2016, ma nonostante ciò non ha ammesso il credito del ricorrente sulla base dell'assenza della prova certa della data dei conferimenti degli incarichi professionali per gli anni 2010- 2012, sebbene poi abbia rilevato l'espletamento delle attività professionali; invero il Tribunale ha omesso di considerare che l'art. 2704 c.c. consente di affermare la data certa dei tre contratti prodotti in giudizio anche per presunzioni e, comunque, l'inopponibilità di essi contratti avrebbe al più comportato l'inopponibilità delle relative clausole che stabilivano la misura del compenso del ricorrente, sebbene la misura della quantificazione non sia mai stata contestata e comunque in tal caso opererebbe l'art. 2233 c.c. con determinazione ad opera del giudice di merito; - con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in relazione al fatto che il Tribunale, con riferimento allo stesso ricorrente, alla stessa tipologia di attività professionale prestata innanzi agli organi di giustizia tributaria e allo stesso decreto impugnato, ma con riguardo a diversa società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha simultaneamente riconosciuto l'opponibilità del credito, nonostante mancassero del tutto i contratti di conferimento dell'incarico professionale; -con il quarto motivo, formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo, il vizio di motivazione in relazione al passaggio motivazionale dell'impugnato decreto, in cui il Tribunale allude velatamente ad episodi corruttivi posti in essere dal ricorrente in favore del proposto, con la compiacenza del Generale [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza; tale argomentazione, oltre ad essere basata su mere supposizioni prive di riscontro fattuale, appare pure illogica in punto di ritenuta carenza di buona fede in capo al ricorrente circa i traffici illeciti del Balini, in quanto il periodo di insorgenza dei crediti professionali del Mattei (2011-2014) sarebbe precedente a quello di riconosciuta pericolosità sociale del proposto che inizia dall'anno 2015 e a nulla rileva 7 L" < che il ricorrente abbia emesso i preavvisi di parcella nel 2017, dopo il sequestro preventivo, in quanto rappresenta prassi consolidata tra i professionisti, dovuta al fatto che i crediti professionali si prescrivono in tre anni; peraltro, la necessità di patrocinio avanti le commissioni tributarie implica l'assenza di qualsivoglia patto corruttivo volto ad eludere gli accertamenti fiscali; inoltre, le dichiarazioni del ricorrente, riportate per la prima volta nell'impugnato decreto, non proverebbero altro che la comune conoscenza del Balini con il generale [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimento ad alcun ipotetico accordo corruttivo; dunque, tutte le generiche argomentazioni del Tribunale non risultano in alcun modo idonee a dare prova della conoscenza da parte del Mattei degli affari illeciti del Balini, ovviamente fatta eccezione per le contestazioni tributarie in relazioni alle quali il ricorrente ha prestato la sua attività professionale;

2.5. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 65.003,48, oltre spese per euro 20.255,98 e, quindi, complessivamente 85.259,46 per le promesse di acquisto di unità immobiliari, propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.5.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 112, 132 e ss. c.p.c., 1294 c.c., 58 e 59 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale confermato l'inammissibilità della domanda di ammissione al credito e l'opposizione del Violati, in quanto relativa ad un credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale è stata oggetto di dissequestro disposto dalla Corte di appello di Roma in data 12.8.2020; la motivazione dell'impugnato decreto è errata in quanto omette di considerare che in realtà la domanda di ammissione al passivo era stata proposta nei confronti dell'ATI, tutt'ora sotto confisca di prevenzione, era condebitrice in solido nei confronti del ricorrente, di talché la domanda doveva essere dichiarata inammissibile solo per la parte relativa al credito vantato per le spese legali poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Tribunale di Roma all'esito di giudizio civile intentato dallo stesso ricorrente (cioè per euro 20.255,98);

2.5.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c., 2704 c.c., 52 e ss.

D.Lgs. n. 159/2011 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto, comunque, non provato il requisito della "data certa anteriore al sequestro", in quanto i contratti preliminari non risultavano registrati, senza considerare che la data certa può essere provata anche con mezzi diversi dalla trascrizione, tanto che l'insorgenza del credito del Violati in data antecedente al sequestro è provata non solo dalle ricevute dei versamenti della caparra effettuati in favore di ATI s.r.I., ma anche dal provvedimento di ammissione del credito del ricorrente allo stato passivo fallimentare della predetta società, dichiarato nel 2013, e dalla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Roma nel giudizio intentato contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];

2.5.3. con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011, per avere il Tribunale ritenuto mancante la buona fede dell'odierno ricorrente in base alla considerazione della fittizietà del contenzioso esistente tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile promesso in vendita al ricorrente; invero, quest'ultimo, che aveva stipulato il preliminare di vendita nel 2008 con una società terza, la [OSCURATO:SOCIETA]. e che non aveva avuto contezza della cessione del credito tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non ha avuto alcun contatto con il proposto Balini, di talché non poteva avere conoscenza delle sue attività illecite; inoltre, il Tribunale ha commesso un'ulteriore violazione di legge nella parte in cui non ha dato prova della strumentalità del credito agli scopi illeciti del proposto, requisito inteso come preliminare alla verifica della buona fede, anche dopo la novella del 2017; infine, nessun rilievo è stato dato alla rilevante distanza temporale tra l'insorgenza del credito de quo (avvenuta a partire dal 2012, anno del giudizio di risoluzione o nullità del contratto) e la pronuncia del provvedimento ex art. 24 cod. antimafia.

2.5.4. Con memoria ex art. 611 c.p.p. del 1°settembre 2021 il Violati ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, premettendo che il decreto impugnato sarebbe nullo in relazione al vizio attinente alla composizione del giudice, posto che il presidente estensore del decreto impugnato è il medesimo giudice delegato alla misura di prevenzione che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, sicchè risulta applicabile l'articolo 99 legge fallimentare anche al giudizio di opposizione di cui all'art. 59 decreto legislativo 159 del 2011; inoltre, il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto dell'accertamento dell'an e del quantum operato in sede fallimentare per il credito vantato dal ricorrente.

2.6. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito per prestazioni professionali di euro 685.733,06, propone ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo sette motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.6.1. con il primo motivo, la nullità del decreto impugnato per un vizio attinente alla composizione del Collegio giudicante, il cui Presidente estensore era lo stesso Giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo; ciò ha determinato la nullità del decreto de quo, per violazione dell'art. 99, comma 10, I.fall., applicabile in via analogica al procedimento di verifica dei crediti in relazione alle confische di prevenzione, il quale impone l'incompatibilità del giudice delegato a far parte del Collegio che decide sulle impugnazioni dello stato passivo del fallimento; tale vizio, può essere fatto valere in sede di impugnazione, anche se non si è precedentemente proceduti a formulare istanza di ricusazione, stante la diversità del procedimento ex artt. 52 ss.

D.Lgs. n. 159/2011 dal processo penale e la caratteristica sui generis del procedimento di verifica dei crediti; per questo trova applicazione nel caso di specie, il principio di diritto enunciato da Sez.

Un.

Civ. n. 5087/2008, secondo cui, sebbene normalmente l'incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza, ove alla violazione del dovere di astensione non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte, ciò non vale nell'ipotesi di incompatibilità derivante da una specifica previsione di una diversa composizione del collegio giudicante;

2.6.2. con il secondo motivo, la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt.111 Cost. e 6 CEDU, atteso che ivi non si dà conto di un autonomo accertamento operato dal Tribunale, ma ci si limita a richiamare pedissequamente e acriticamente la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA], fondando il proprio decisum sulla base del convincimento di un , 2i/ soggetto estraneo all'organo giudicante, in violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice;

2.6.3. con il terzo motivo, violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 52 e 64 D.Lgs. n. 159/2011, per non avere il Tribunale considerato l'accertamento giudiziale operato dal Tribunale fallimentare nella procedura concorsuale riguardante [OSCURATO:SOCIETA]. circa l'an ed il quantum del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non provato che la società sottoposta a confisca non abbia effettivamente pagato l'acconto pattuito in sede di conferimento dell'incarico al ricorrente; ciò in violazione dell'ad. 64, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 il quale impone che l'accertamento di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 ss. cod. antimafia, quando interviene a seguito di una procedura fallimentare, deve limitarsi ai requisiti indicati al citato art. 52, senza porre in discussione il giudicato fallimentare; in ogni caso l'importo dovuto al ricorrente emerge documentalmente dalla contabilità dell'ATI relativa al periodo 1 gennaio 2013- 13 febbraio 2013, nella quale risulta registrato un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 562.076,32, oltre che dallo stato passivo del fallimento di detta società, reso esecutivo dal giudice delegato con decreto del 1 ottobre 2014, nel quale viene riportato il credito del [OSCURATO:PERSONA] appunto per la suddetta somma in via privilegiata ex articolo 2751 bis numero 2, oltre iva in via chirografaria e, dunque, per una somma esattamente corrispondente a quella per la quale è stata chiesta sta l'ammissione al passivo nella presente misura di prevenzione;

2.6.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in punto di mancata prova del quantum dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente, nonostante l'accertamento definitivo operato in sede fallimentare sia stato documentalmente provato dal ricorrente stesso; ciò nondimeno, il Tribunale, nell'impugnato decreto, ha ritenuto irrilevante tale circostanza, atteso che non risultano atti di diffida da parte del professionista per l'inadempimento, senza però motivare in che modo ciò possa superare un accertamento giudiziale definitivo;

2.6.5. con il quinto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'ad. 52, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il Tribunale escluso la buona fede dell'odierno ricorrente, ignorando i criteri imposti per tale valutazione dalla disposizione normativa anzidetta; invero, il Collegio ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto esclusivamente rapporti professionali con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. volti al risanamento delle due società, poi fuse; in tale contesto di crisi aziendale delle clienti, era doveroso da parte sua dal punto di vista deontologico astenersi dal richiedere anticipi su compensi oltre una certa soglia; inoltre, illogica risulta pure la presunzione del Tribunale, secondo la quale, poiché l'oggetto dell'incarico al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vedeva sulla situazione aziendale, questo avrebbe dovuto chiarirgli l'intento illecito del proposto: è chiaro che se le società ATI e CNR non fossero state in difficoltà, l'incarico professionale al ricorrente non avrebbe avuto ragion d'essere, ma così argomentando il Tribunale pretende di addebitare allo stesso la conoscenza di fatti avvenuti ben due anni prima dell'assunzione di detto incarico nel 2009;2.6.6. con il sesto motivo, il vizio di motivazione per essere stata esclusa la buona fede in capo al [OSCURATO:PERSONA] perché a conoscenza di fatti antecedenti all'assunzione dell'incarico professionali, quali ad esempio la concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], che denotavano la volontà distrattiva del Balini, illogicità ancor più evidente per il fatto che proprio lo stesso decreto ha accolto l'opposizione della suddetta banca sul presupposto della dimostrata buona fede;

2.6.7. con il settimo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione del credito dallo stato passivo, la mancata dimostrazione della buona fede del terzo creditore, senza tener conto che ai sensi dell'art. 52 è necessario altresì che risulti, innanzitutto, la strumentalità del credito.

2.6.8. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica ex art. 611 c.p.p., preso atto della requisitoria del PG, che ha ritenuto fondati il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, ha dichiarato di condividerne in buona parte le conclusioni, insistendo tuttavia per la fondatezza anche dei motivi procedurali, circa l'incompatibilità del giudice.

2.7. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 231.775,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo a un preliminare di vendita per l'acquisto di unità immobiliari.

Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali lamenta:

2.7.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 112, 116, 132 ss. c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato con motivazione meramente apparente ha rigettato l'opposizione, limitandosi a ritenere che il credito del ricorrente non avesse data certa, ribadendo le considerazioni svolte dal Giudice delegato; del tutto inconferente, infatti, è il richiamo agli artt. 2 e 10 T.U. 131/2006, in forza dei quali il preliminare avrebbe dovuto essere trascritto, dato che la trascrizione non è l'unico modo di provare la data certa di un atto; neppure il riferimento al D.L. n. 122/2005 rileva, in quanto fu proprio lo stesso ricorrente a eccepire nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. la nullità del preliminare per mancata erogazione delle garanzie fideiussorie; anche in punto di mancata prova della buona fede del ricorrente, la motivazione del decreto impugnato pare viziata, in quanto meramente reiterativa delle argomentazioni contenute nel provvedimento opposto; infine, ulteriore carenza motivazionale riguarda il mancato accertamento positivo e specifico della strumentalità del credito in esame nei confronti delle attività illecite del Balini;

2.7.2. con il secondo, la violazione di legge in relazione agli artt. 61, 112,115,116 c.p.c., 2704 c.c e 59, comma 8 D.Lgs. n. 159/2011 perché il Tribunale non ha tenuto conto che nell'atto di opposizione, il ricorrente aveva dato prova di numerosi fatti atipici che potevano ex art. 2704 c.c. dare prova della data anteriore al sequestro di prevenzione, quali i pagamenti effettivamente effettuati dalla società di cui il Russello era socio unico e legale rappresentante (peraltro, tenendo conto che ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo poco importava l'assetto dei rapporti interni tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), le quietanze di pagamento rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. e l'accertamento giudiziale definitivo relativo all'ammissione del credito de quo al I ' passivo fallimentare della predetta società; infine, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 59, comma 8, cod. antimafia non ammettendo la produzione di una visura camerale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto questa non costituiva documento nuovo volto a provare i requisiti di verifica del credito, ma mirava semplicemente a dare atto della riconducibilità di questa al Russello.

2.7.3. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha depositato memoria con la quale preso della requisitoria del P.G. ha insistito nei motivi di ricorso, censurando la motivazione della requisitoria stessa.

2.8. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.8.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione per avere rigettato l'opposizione della ricorrente senza considerare le valutazioni della Corte di appello di Roma, la quale ha parzialmente annullato il decreto di confisca nei confronti dei diritti di utilizzo di alcuni beni immobili, sul presupposto della accertata carenza di strumentalità del contratto di leasing stipulato con la società ricorrente e della buona fede della stessa, anche per il fatto che il fallimento di ATI s.r.I., fideiussore di CNR nel contratto de quo, è intervenuto ben nove anni dopo la stipula del contratto di leasing; nonostante la decisione favorevole della Corte di appello nel procedimento principale di prevenzione sia diventata definitiva, il Tribunale ha illogicamente ritenuto di smentire le anzidette conclusioni, sulla base di fatti intervenuti dopo la stipula del contratto in esame, avvenuta nel lontano 2004, ossia per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non si sarebbe opposta alla fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2011, che avrebbe accettato un piano di rientro per le morosità nel 2013 e che avrebbe ignorato che i redditi del Balini erano sproporzionati rispetto alla garanzia prestata; ciò è avvenuto, in primo luogo, in violazione della preclusione processuale, che impone al giudice del sub-procedimento di verifica dei crediti di non contraddire un provvedimento definitivo del procedimento principale di prevenzione, come sancito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, che, estendendo il diritto di intervento nel procedimento principale, ha chiaramente indicato la sua prevalenza su quello di verifica dei crediti, data la maggior tutela del diritto di difesa ivi garantita; inoltre, il Tribunale ha anche erroneamente applicato l'art. 52 cod. antimafia, che impone la verifica della buona fede del terzo creditore al momento della stipula del contratto, a nulla rilevando le circostanze sopravvenute (Sez.

Un., n. 29847 del 2018, e Sez. 5, n. 12772 del 2020, la quale pronuncia ha pure chiarito che il concetto di buona fede non corrisponde a quello del rispetto dei canoni di buona gestione bancaria, di talché occorre che quest'ultima sia sintomatica di malafede.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito (in Sez. 6, n. 55715 del 2017) che non vi può essere strumentalità del credito nei confronti degli affari illeciti del proposto, se la pericolosità di questo sia insorta a notevole distanza dalla stipula del contratto, come è avvenuto nel caso di specie, ove tra l'uno e l'atro accadimento sono intercorsi sei anni e mezzo; infine il decreto impugnato ha pure del tutto omesso di replicare ad alcuni specifici motivi di doglianza in tema di mancata opposizione della ricorrente alla fusione per incorporazione di CNR in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di insostenibilità del piano di rientro concordato nel 2013 con quest'ultima, di alcuni pagamenti di effetti cambiari da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Roma in luogo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rifiuto opposto dalla ricorrente al subentro della prima nel rapporto obbligatorio e di non corretta valutazione del merito creditizio del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla garanzia prestata in favore di CNR s.r.I.;

2.8.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma omesso di rispondere alle censure sviluppate nell'atto di opposizione della ricorrente, relativamente alla mancanza di motivazione del decreto del Giudice delegato sulla strumentalità del credito di [OSCURATO:SOCIETA] alle attività illecite del Balini; alla violazione di legge in punto di ritenuta mancanza della buonafede in capo alla ricorrente per difetto dell'autorizzazione regionale ed a causa della violazione dei canoni di verifica della clientela. 2.8.3.In data 8.9.2021 la ricorrente a mezzo del suo difensore ha trasmesso a mezzo PEC note difensive in replica alle conclusioni del P.G.

2.8.4. In data 4 marzo 2022 il procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Daniele e del [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso, avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 266.817,05, con i quali lamenta:

2.9.1. con il primo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e ss.

D.Lgs. n. 159/2011 in rapporto all'art. 2 c.p. e il D.L. n. 231/2007, per avere il Tribunale, pur a fronte dell'erogazione del credito nel 2005, motivato l'assenza di buona fede in capo alla banca ricorrente sulla base della constatazione che essa non avesse rispettato il principio dell' "adeguata verifica della clientela" in base ai criteri di cui al D.L. n. 231/2007, mentre il mutuo in esame, essendo sorto nel 2005, doveva attenersi alle disposizioni della Legge n. 197/1991, modificata dal D.Lgs. n. 56/2004, facendo applicazione dei principi affermati dalle S.U. n. 40986/2018; a tal proposito, la ricorrente ha dato prova che, al momento della concessione del mutuo, l'operazione di finanziamento non denotava nessuno dei segnali di allarme indicati nel decalogo attuativo stilato dalla Banca d'Italia, così dimostrando la propria totale buona fede; peraltro è stata depositata dalla ricorrente copia della relazione di stima effettuata dal geom.

Algeo del 2.5.2005 e, comunque, anche in assenza di una approfondita analisi della capacità economica della società finanziata all'epoca della concessione del finanziamento, nessun elemento poteva essere pronosticato quale indice di rischio con la conseguente sussistenza di tutti gli elementi per la condizione di assoluta buona fede; al contrario, il Tribunale, ritenendo di applicare la disciplina successiva di cui al D.L. del 2007 ha violato il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 2 c.p. e 7 CEDU ed all'uopo inconferente appare il rilievo della mancanza nel fascicolo istruttorio della pratica del mutuo di informazioni relative alla capacità economica della società finanziata, atteso che l'obbligo di conservazione di tali documenti vige soltanto per un decennio dalla data dell'erogazione del mutuo, avvenuta nel mese di giugno 2005; infine, il concetto di buona fede deve essere interpretato tenendo conto del principio di tutela dell'affidamento, riconoscendola anche in caso di errore scusabile, come chiarito da Sez.

Un . n. 9 del 1999, Bacherotti e ribadito di recente da Sez. 1, n. 34039 del 2014, la quale ha illustrato i due profili, oggettivo e soggettivo, della buonafede, entrambi ricorrenti nel caso di specie, atteso che BNL né ha tratto vantaggio dalle condotte illecite del Balini, né poteva esserne a conoscenza al momento della concessione del finanziamento; non può invero farsi carico all'istituto di credito, che non dispone delle banche dati della P.G., di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali del soggetto da finanziare, né il semplice dato di una condanna per qualunque reato ovvero la risalente applicazione di una misura di prevenzione può essere ostativa alla concessione di un credito, venendo altrimenti minata la funzione economico sociale delle banche (Sez. 2, n. 15706 del 2018).

2.9.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e ss.

D.Lgs. n. 159/2011 in rapporto al criterio di ragionevolezza temporale che dovrebbe legare il bene oggetto di ablazione e la pericolosità del reo, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di cui sono espressione ex multis la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, nonché quella n. 52626 del 2018 di legittimità; a tal riguardo, il Tribunale, nell'escludere la buona fede della ricorrente, non ha tenuto conto di tale criterio, dirimente nel caso in esame, atteso che il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria è stato acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel giugno 2005 e il sequestro ex art. 20 cod. antimafia risale al luglio 2016, oltre 11 anni dopo la concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA], Tecnology 2012 -avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.I., della società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.- della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha concluso altresì per l'accoglimento -con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato- dei ricorsi proposti dal: società [OSCURATO:PERSONA] E Ceramica s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.[OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.l. e società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di: [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame; inoltre, il decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]- in relazione ai motivi di ricorso terzo, quarto, quinto, sesto e settimo -con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

I restanti ricorsi vanno respinti ad esclusione di quelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che vanno dichiarati inammissibili.

2. Al fine di evitare ripetizioni si tratteranno di seguito innanzitutto le tematiche generali affrontate in più ricorsi, partendo dalla comune premessa che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.., Rv. 279627).

2.1. Data certa

2.1.1. Problematica comune ai proposti ricorsi è in primis quella della corretta delimitazione del concetto di "atto avente data certa anteriore al sequestro" al fine dell'opponibilità del credito alla procedura concorsuale riguardante i beni oggetto di confisca e dell'ammissione del credito allo stato passivo.

Infatti, ai sensi del primo comma dell' art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti "aventi data certa" anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le condizioni previste dall'elenco di cui alle lett. a), b), c), d) del medesimo primo comma, e segnatamente, tra le altre, quelle che l'escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati) e che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

In definitiva, l'art. 52 cit. sancisce il principio, secondo cui la confisca di beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità sociale o condannato (di prevenzione o confisca estesa penale) non può recare pregiudizio ai diritti di credito vantati da soggetti terzi (rispetto al reato o alle dinamiche di inveramento della pericolosità), lì dove tale diritto, ove riferito ad epoca antecedente al sequestro, risulti caratterizzato dalla certezza e assistito dalla condizione di buona fede del titolare (credito di per sé non strumentale alla attività illecita o in caso contrario sorto nella inconsapevolezza di tale nesso di strumentalità) (cfr. Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189).

L'accertamento della sussistenza dei crediti e la verifica dell'anteriorità di essi al sequestro costituiscono in ordine logico-fattuale i preliminari adempimenti per la formazione da parte del giudice delegato dello stato passivo, nonché per la valutazione delle ragioni dell'opponente anche nel successivo eventuale giudizio ex art. 59, commi 6 e ss. del d.lgvo n. 159/2011, per poi procedere alla valutazione della ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dal primo comma dell'art. 52 cit..

2.1.2. Le modalità concorsuali dell'accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro e la formazione dello stato passivo evocano senz'altro quelle della procedura concorsuale per eccellenza, ossia quella fallimentare, sebbene sia stato più volte evidenziato che il presupposto dell'anteriorità del credito nel procedimento ex 52 e ss. del d.lgvo n. 159/2011 assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (Corte cost., sent. n. 26/2019 e sent. n. 94 del 2015 quest'ultima citata in motivazione da Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

Infatti, la giusta esigenza di impedire manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca - risulta soddisfatta attraverso la verifica, espressamente richiesta al tribunale in via generale dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi (Corte cost., sent. n. 26/2019).

Pur nella diversità degli obiettivi perseguiti dalle due procedure concorsuali- quella fallimentare e di prevenzione- (ad es. la concorsualità della procedura fallimentare, destinata a realizzare la par condicio creditorum, incide sia sul momento cognitivo, con la verifica del passivo, sia sul momento esecutivo e, cioè, la liquidazione dei beni del fallito da parte del curatore, con l'improcedibilità delle esecuzioni individuali, laddove la concentrazione delle domande nel procedimento di prevenzione, è diretta ad assicurare un più efficiente canale di trasmissione delle informazioni dalla Procura al Tribunale per la prevenzione, evitando così l'ammissione di crediti fittizi, avendo dunque finalità eminentemente antielusive -cfr. art. 59, comma 1, del codice antimafia che prevede la "partecipazione facoltativa del pubblico ministero"-), legittimanti anche accertamenti diversi per l'ammissione al passivo del credito (cfr. ad es. quello specifico nella prevenzione della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità), tuttavia l'accertamento dell'anteriorità del credito al sequestro, ovvero alla dichiarazione di fallimento avviene, nei limiti della cognizione demandata ai due procedimenti, con un parametro omogeneo, ossia quello della "data certa" espressamente richiamato dall'art. 52 .

2.1.3. In sede fallimentare, ai fini della decisione sull'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice delegato deve verificare l'anteriorità dell'insorgenza del credito alla procedura fallimentare ed all'uopo le S.U. civili (cfr.

S.U. civ.n. 4213 del 20/02/2013, Rv. 625118) hanno precisato che in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, di guisa che è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

Per l'individuazione della data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi non può che soccorrere, dunque, l'apposita disciplina dettata dal civile di cui all'art. 2704 c.c., in uno alle interpretazioni della giurisprudenza civile di legittimità, che hanno contribuito a delineare lo "statuto operativo" delle disposizioni vigenti in tale ambito.

Nondimeno, il riferimento testuale contenuto nell'art. 52 d.lgvo n. 159/2011 alla "data certa" anteriore al sequestro finalizzato alla confisca e le specifiche indicazioni dell'art. 2704 c.c. implicano che il giudice della procedura concorsuale, finalizzata all'accertamento dei diritti dei terzi in relazione alla confisca, del pari debba tener conto di tale disciplina.

2.1.4. L'art. 2704 c.c. (a termini del quale "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo equalmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova") fa discendere, in particolare, la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione, ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Infatti, la norma in questione non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa e, quindi, opponibile ai terzi e l'assenza di tale elencazione, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, caso per caso, la sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza, secondo l'allegazione della parte, l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344, Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; conf.

Sez. 1 civ. n. 22430 del 2009, Rv. 610687; Sez. 1 civ., n. 23793 del 2006, Rv. 594602; Sez. 5, n. 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949), restando, invece, affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata.

In proposito, è stato ritenuto, ad esempio, che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi, consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata dalla società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti (Sez. 5, n. 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949).

In particolare, è stato più volte evidenziato (cfr. Cass.civ. n. 2319/2016) che l'assenza di data certa del contratto non comporta in sé la reiezione della domanda di ammissione al passivo, in presenza di ulteriori elementi che valgano a ricostruirla: l'inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non riguarda il negozio e la sua stipulazione, ma la data della scrittura prodotta; peraltro il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere comunque oggetto di prova (Cass. civ. 14 settembre 2021, n. 24713; Sez. 1, civ. n. 19656 del 01/10/2015, Rv. 637288) e il creditore può dimostrare la certezza della data e quindi l'anteriorità di essa attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli specificamente previsti dall'art. 2704 c.c. (cfr. ad es.

Sez. 1, civ. n. 23582 del 09/10/2017, Rv. 645786 che ha elencato ad es. le scritture contabili, bilancio della fallita regolarmente depositato, lettere inviate a mezzo fax, richieste di pagamento inviate con raccomandata riferite a determinate fatture), tra cui la riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integrante a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'ad. 2704, comma 1, c.c. (Sez. 1 n. 27192 del 23/10/2019, Rv. 655769).

In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'ad. 2704, comma 1, c.c., dunque la data della scrittura privata è opponibile ai terzi, se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento e la relativa prova può essere fornita anche in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vedente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto (Sez. 1, n. 19656 del 01/10/2015, Rv. 637288).

2.1.4. In definitiva, alla luce di tutto quanto evidenziato, può affermarsi il principio che anche il giudice investito della procedura di verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione, al fine di verificare la ricorrenza della data certa del credito anteriore al sequestro ex art. 52 D.Lgs. 159/2011, dovrà tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'ad. 2704 c.c. e, dunque, non solo dei fatti tipici previsti dalla norma (es. registrazione, riproduzione in atto pubblico ecc.), ma anche di ogni altro fatto (atipico) che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

2.2. Vincolatività del provvedimento di ammissione del credito già allo stato passivo fallimentare.

2.2.1. Alcune delle società riferibili al proposto Balini, nei cui confronti è stata disposta la confisca, erano già state dichiarate fallite, con successiva chiusura delle procedure ex artt. 64/7 D.Lgs. 159/2011 e 119 L.Fall.. ex artt. 64/7 L.Fall.

In dipendenza del determinarsi della procedura concorsuale di prevenzione, viene in questione in questa sede la valenza del provvedimento di avvenuta ammissione di alcuni dei crediti al passivo dei fallimenti delle società.

Le difese invocano il "giudicato" e la conseguente impossibilità in sede di prevenzione di discostarsi dalla valutazione già positivamente operata, con l'ammissione al passivo dei medesimi crediti, in sede fallimentare.

2.2.2. Tale deduzione non è condivisibile.

Basti in proposito rilevare la diversità delle finalità delle due procedure concorsuali già sopra evidenziata, nonché la diversità delle condizioni per l'ammissione del credito al passivo nel procedimento di prevenzione (cfr. ad es. il fatto che una volta accertata l'anteriorità del credito al sequestro occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori presupposti quale quello della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che n costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità).

In ogni caso, è sufficiente richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte in sede civile, secondo cui l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6,

I. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Sez. 1 , n. 27709 del 03/12/2020).

Del resto l'art. 64 /2 D.Igs 159/2011 prevede che, salvo quanto previsto dal comma 7 (ossia che sia stata dichiarata la chiusura del fallimento- come nella fattispecie in esame- in dipendenza della confisca dell'intera massa fallimentare, per cui occorre "ripartire" con la procedura concorsuale di prevenzione) in ogni caso i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento sono "ulteriormente" verificati dal giudice delegato del Tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e ss. 2.2.3.Improprio si presenta il richiamo ad una pronuncia di questa Corte, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189).

Con tale principio, infatti, si è inteso far riferimento ad una vincolatività scaturente da una "sentenza", divenuta definitiva, di accertamento dell'an e del quantum del credito, laddove il decreto di ammissione allo stato passivo fallimentare senz'altro non riveste definitività (essendo influente ed efficace solo in relazione alla procedura fallimentare anche quando sottoposto ad impugnazione e a verifica ex art. 99 L.Fall.) e, dunque, non è vincolante all'esterno della procedura fallimentare.

Tuttavia, l' avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare, sebbene non rilevi quale "giudicato", potrebbe essere rilevante ad altri fini, quale quello di dar conto- ricorrendone i presupposti e riguardando il medesimo credito- della data certa di anteriorità del credito stesso, tenuto conto del fatto che la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo è sottoposta al vaglio del giudice delegato che attraverso un provvedimento formale, ossia un decreto motivato, accoglie in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda del creditore di insinuazione al passivo.

2.3. Prove nuove e deducibilità in sede di opposizione ex comma 8 dell'art. 59 d.lvo n. 159/2011

2.3.1. Tema ulteriore di analisi generale posto da alcuni ricorsi è quello dell'ambito di applicabilità nel procedimento di opposizione del novello ottavo comma dell'art. 59 d.lvo n. 159/2011, come sostituito dall'art. 21 della legge L. 17 ottobre 2017, n. 161- a termini del quale "all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile"- nonché dei limiti di deducibilità e produzione dei "documenti nuovi".

La disposizione normativa in questione- che, secondo quanto già evidenziato condivisibilmente da questa Corte (Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019 Rv. 278795), si applica, in assenza di disciplina transitoria ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi al cod. civ., ai procedimenti di opposizione instaurati in data successiva all'entrata in vigore della legge citata (anche quando l'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato si sia svolta nel vigore della precedente normativa)- ha ristretto fortemente il campo dell'attività "istruttoria" esperibile all'esito dell'opposizione stessa (rispetto al testo previgente che, invece, prevedeva la possibilità di svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova, con possibilità anche di accertamenti istruttori di ufficio da parte del giudice).

2.3.2. Al fine di un corretto inquadramento del tema occorre, altresì, partire dall'inquadramento della natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, ex comma 6 e ss. dell'art. 59 e sul punto si ritiene che esso, conformemente al giudizio di cui all'art. 99 L. Fall., vada oggi configurato come un giudizio avente natura impugnatoria, con delimitazione del thema decidendi ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con esclusione- in linea generale- dell'ammissibilità di domande nuove e di nuovi accertamenti di fatto (Cass. civ.22006/2017, Cass. 9341/2012), fatti salvi quelli connessi alle testuali eccezioni previste dall'ottavo comma dell'art. 59.

2.3.3. Il regime probatorio oggi previsto- a fronte di quello previgente- è stato fortemente ridimensionato, in ragione della natura impugnatoria del giudizio, e circoscritto alla possibilità di acquisizione di "documenti nuovi "ed alle verifiche probatorie conseguenti ad essa, sempre che, come già evidenziato, la parte dimostri di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa a lei non "non imputabile".

L'eccezione ad una ulteriore attività istruttoria- in linea generale non consentita- in definitiva deve essere intesa nel senso che è possibile l'acquisizione di documenti "nuovi" nel giudizio innpugnatorio di opposizione, anche preesistenti alla verifica dei crediti, ma la parte deve dimostrare di esserne venuta in possesso incolpevolmente, successivamente alla verifica dello stato passivo, e che, dunque, utilizzando l'ordinaria diligenza non ha potuto allegarli alla domanda ex art. 58 lett. c) del d.lgvo n. 159/2011, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile.

2.3.4. Nel descritto perimetro probatorio non può essere condivisa la deduzione difensiva, che investe il duplice profilo, secondo cui: a) il divieto generale di produrre "documenti nuovi" -fatta salva l'impossibilità di produrli in precedenza- è circoscritto esclusivamente ai "documenti" e, quindi, altri elementi acquisiti possono essere liberamente prodotti, senza il vincolo testualmente previsto dal comma ottavo; b) il "limite" di produzione afferisce esclusivamente all'udienza e non anche ai momenti antecedenti ad essa.

Tale impostazione appare è frutto di una lettura non corretta della norma che tralascia la chiara impostazione di sistema a cui si è già accennato, secondo cui nel giudizio di opposizione non possono essere addotti "elementi nuovi", stante il tenore letterale del comma ottavo e le finalità \ , del giudizio di opposizione, improntato alla "concentrazione" nella valutazione delle impugnazioni e nella definizione immediata di esse, che non lasciano spazio come detto ad ulteriori attività istruttorie.

Per le medesime ragioni resta priva di fondamento la deduzione, secondo cui un'attività nuova ed ulteriore sarebbe consentita tra il momento della proposizione della domanda e l'udienza del giudizio di opposizione, stante il riferimento testuale alla produzione di documenti nuovi all' "udienza", sempre che risulti ascrivibile ad una causa "non imputabile" all'opponente la produzione tempestiva.

Sul punto deve subito evidenziarsi che il comma 8 deve essere letto in relazione alla previsione di cui al comma 6- che prevede l'introduzione del giudizio di opposizione con il ricorso nel quale, all'evidenza, trattandosi di un giudizio avente natura impugnatoria, la parte deve allegare le ragioni dell'opposizione, dando conto appunto degli elementi idonei a sconfessare la valutazione del primo giudice in merito alla formazione dello stato passivo.

In tale contesto non vi è uno spazio per uno stacco procedurale tra il momento della proposizione dell'atto di opposizione e l'udienza, dove il riferimento alla possibilità di produrre in quella sede il documento nuovo è ancorato sempre all'impossibilità della parte di entrarne in possesso in precedenza.

2.4. Nullità del provvedimento impugnato per essere il Presidente estensore del decreto impugnato il medesimo giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo.

Infondata si presenta la questione proposta da alcuni ricorrenti, relativa alla nullità del provvedimento impugnato per identificarsi il Presidente estensore del decreto impugnato con il giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, dovendo trovare applicazione anche nel procedimento di accertamento dei crediti dei terzi in materia di confisca di prevenzione l'art. 99 L. Fall.

In proposito si osserva che, a prescindere dalla possibilità di applicazione analogica alla procedura concorsuale in esame delle norme in materia di incompatibilità -rectius di obbligo di astensione- strettamente coniate per la procedura fallimentare e contenute nell'art. 99 L.Fall., appare dirimente quanto condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza civile di legittimità.

Quest'ultima, infatti, ha precisato che l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, non escludendo la "potestas iudicandi" del predetto giudice, quale magistrato addetto al Tribunale che dell'impugnazione stessa è il giudice naturale, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della [OSCURATO:PERSONA] il suo fondamento (Sez. 1, n. 10492 del 15/04/2019, Rv. 653468; Sez. 1, n. 22835 del 09/11/2016, Rv. 642402; Sez. 1 n. 24718 del 04/12/2015, Rv. 638143).

Il mancato esercizio del potere di ricusazione preclude la possibilità di far valere vizi avverso il decreto emesso all'esito dell'opposizione. 3.Tanto premesso e passando all'esame dei singoli ricorsi, si osserva che il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione al credito per euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per la vendita di arredi di un residence di Ostia, è fondato nei limiti di cui si dirà. 3.1.Va premesso che, quanto alle deduzioni di cui al primo motivo di ricorso e di cui ai motivi aggiunti del 16.7.2021, relative alla violazione del comma 8 dell'art. 59 d.lgs n. 150/2011 da parte del Tribunale in sede di giudizio di opposizione, dovendo trovare ingresso in tale giudizio le dichiarazioni allegate alla memoria del 4.9.2010, si osserva in proposito che esse sono infondate per tutte le ragioni esposte al par.

2.3. e ss. da intendersi integralmente richiamato in questa sede.

3.2. Nel resto i due motivi di ricorso sono volti in definitiva entrambi a censurare il provvedimento impugnato, laddove non fa corretta applicazione dell'art. 2704 c.c., in relazione alla prova della data certa anteriore del credito.

Il provvedimento impugnato, alquanto confusamente ed in maniera frammentaria evidenzia, da un lato, che la determinazione della data di insorgenza del credito nell'ambito della procedura di verifica ex articolo 52 è sottoposta al regime della prova legale e nel caso di specie pur risultando allegate le fatture relative alle forniture per il residence, nonché il contratto di affidamento in relazione alla fornitura di mobili e arredi tale documentazione non presenta data certa, risultando solo una ripartizione del debito a mezzo rate con addebito RIBA; dall'altro che ogni onere di allegazione grava sul terzo creditore ivi compresa la dimostrazione della sua buona fede e all'istanza sono allegati i documenti di trasporto le relative fatture, ma la mancata considerazione di essi è dovuta al fatto che, da un semplice esame di tali documenti, molti risultano poco leggibili e alcuni recano delle firme e sigle incomprensibili e non aventi data certa.

Tale valutazione si presenta parziale e non conforme ai criteri ai quali deve essere improntata la verifica della ricorrenza della data certa del credito.

In proposito, si richiama tutto quanto evidenziato sub. 2.1 e ss., sicchè fondata si presenta la deduzione della p.o., secondo cui la data certa della scrittura privata attestante il credito può essere ricavata anche da un fatto (atipico), che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento rispetto al sequestro.

3.2.1. All'uopo, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, al fine di verificare la sussistenza della data certa anteriore al sequestro della documentazione che il ricorrente adduce in questa sede di aver prodotto, ossia le numerose fatture e documenti di trasporto recanti i dati delle transazioni, in uno agli estratti di conto corrente bancario, ai bonifici e pagamenti parziali effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA], a fronte del riepilogo dei partitari attestanti gli insoluti, aggiornato al 25.3.2019, nonchè le copie autenticate dal notaio dei registri IVA e delle vendite.3.3.

Ne consegue che il provvedimento impugnato per quanto concerne la posizione del ricorrente deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà.

4.1. Va premesso brevemente in fatto che il Piantoni in data 10 dicembre 2007 stipulava un preliminare di vendita con la società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto di un immobile da costruire, versando la somma complessiva di euro 33.904,00; nel preliminare era stabilito che se la società non avesse costruito l'immobile entro 12 mesi dalla stipula del preliminare, il Piantoni avrebbe avuto diritto alla restituzione del versato.

L'immobile non veniva costruito e in forza della clausola compromissoria presente nel contratto preliminare il Piantoni si rivolgeva ad un collegio arbitrale che decideva in data 12 settembre 2011, condannando l'ATI al pagamento di euro 33.904, oltre agli interessi legali; dal lodo divenuto definitivo scaturiva l'atto di precetto di euro 39.973,35, ma nel frattempo il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n.311/ 2013. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] allo stato passivo del fallimento per euro 49.179,15 ed il progetto dichiarato esecutivo in data 01/10/2014.

Tuttavia, disposta la chiusura del fallimento ex articolo 64 comma 7 del decreto legislativo n. 159/2011 e 119 L.Fall., stante l'intervento della misura di prevenzione nei confronti del Balini e di tutte le società lui riferibili, veniva proposta dal Piantoni istanza di ammissione del credito nella procedura ex articolo 58 e ss. d.

Igs. n. 159 del 2011, dichiarata inammissibile in sede di ammissione del credito, provvedimento questo oggetto di conferma in sede di opposizione.

4.2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale ha ritenuto di rigettare l'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo del credito del Piantoni dell'importo di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I., considerando in maniera dirimente il fatto che il documento principale, determinante il diritto al credito del richiedente, è costituito dal contratto preliminare privo di "data certa" e ciò a prescindere dagli ulteriori documenti prodotti, nonché dalle ricevute di avvenuto pagamento degli acconti versati.

Inoltre, ha evidenziato il Tribunale, che alle pagine 8 e 9 del lodo arbitrale sono indicati i versamenti effettuati dal Piantoni, senza allegare le relative ricevute di avvenuto pagamento e che il dato indicato dalla parte, secondo cui la prova documentale della data certa si configurerebbe prendendo in considerazione la data di emissione del lodo arbitrale, non vale a superare appunto la mancanza di data certa del preliminare.

4.3. Tale valutazione si presenta non conforme ai criteri ai quali deve essere improntata la verifica circa la ricorrenza della data certa del credito e la sussistenza del credito stesso.

Sul punto si richiama innanzitutto quanto già evidenziato sub 2.1., nonché tutto quanto evidenziato sub. 2.2., circa la rilevanza del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare.

In particolare, deve osservarsi che il Tribunale non ha tenuto in giusta considerazione il lodo divenuto definitivo ottenuto dal Piantoni in data 12.9.2011, nel quale, non solo è stato riprodotto il contenuto del contratto preliminare, ma è stato dato atto dell'avvenuto versamento delle somme, inquadrate quali acconti, non avendo natura di caparra confirmatoria in mancanza di elementi che depongano in tal senso emergenti dal contratto ex art. 1385 c.c..

Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 824 cod. proc. civ., secondo cui, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c., il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione ha gli effetti della sentenza pronunciata dalla A.G., sicchè a tale provvedimento giurisdizionale risulta equiparato, quanto alla natura giuridica, condividendone gli effetti di accertamento, di condanna e costitutivo.

4.4. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame dovendo il Tribunale in tale sede considerare i principi sopra riportati in tema di data certa e tener conto della valenza del lodo definitivo prodotto dal Piantoni.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà.

5.1. Il primo motivo di ricorso richiamato nella memoria di replica, relativo alla nullità del decreto impugnato per un vizio attinente alla composizione del Collegio giudicante, il cui Presidente estensore si identifica nel Giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo è infondato.

Sul punto si rimanda a tutto quanto evidenziato sub 2.4.

5.2. Il secondo motivo di ricorso, in merito alla nullità del decreto impugnato che non darebbe conto di un autonomo accertamento operato dal Tribunale, è anch'esso infondato, atteso che il provvedimento impugnato sebbene in maniera non corretta ha sviluppato il proprio ragionamento in merito alla proposta opposizione.

5.3. I restanti motivi di ricorso sono in buona parte fondati per quanto si dirà.

5.3.1. Va premesso brevemente in fatto che il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per un credito di euro 685.733, 06, maturato in dipendenza dell'incarico professionale (conferito in maniera congiunta al dottor [OSCURATO:PERSONA]) di cui alla lettera di incarico del 9 marzo 2009, avente data certa, con oggetto: "l'esame e Io studio della situazione aziendale, con particolare riguardo alla posizione fiscale volta di individuare e a proporre strategie più idonee anche avvalendosi di accordi per la transazione e ristrutturazione dei debiti societari per la riduzione e/o soluzione della crisi d'impresa sia in sede stragiudiziale che ove necessario tramite il ricorso a procedura concorsuale".

Per lo svolgimento di tale incarico veniva determinato, secondo quanto si legge nello stesso provvedimento impugnato, un anticipo sugli onorari di euro 200.000, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, oltre ad euro 20.000 mensili, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione medesima, con onorari preconcordati nella misura percentuale pari al 5% del passivo accertato, al lordo delle somme eventualmente transatte o ristrutturate, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente.

5.3.1.1. Il Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento di rigetto di ammissione al passivo, in considerazione del fatto che, per quanto concerne l'acconto di euro 200.000,00, non è stata fornita dal ricorrente ulteriore documentazione a supporto del mancato versamento, sicché si può ragionevolmente ritenere che all'epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] avesse già percepito l'acconto in questione, contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico avente data certa, contrariamente a quanto da lui sostenuto; inoltre, non è stata fornita la prova della buona fede e non è stata allegata documentazione a dimostrazione dell'attività professionale svolta in un periodo in cui, peraltro, come risulta dagli atti processuali, si è concretizzato il progetto di spoliazione dell'[OSCURATO:SOCIETA]. posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, risulta piuttosto improbabile che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della complessa operazione posta in essere dal Balini , culminata proprio nell'anno 2009, laddove in data 09/03/2009 è stato sottoscritto il mandato professionale al [OSCURATO:PERSONA] contemplante l' esame e lo studio della situazione aziendale; in ogni caso, il ritardo nell'approvazione/deposito del bilancio dell'ATI relativo all'anno 2007 risulterebbe sintomatico della grave situazione in cui versava la società che avrebbe potuto essere agevolmente constatata dal terzo creditore di ordinaria diligenza.

5.3.2. La complessiva e frammentaria valutazione del Tribunale non fa corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 52 cit. Ed invero, va premesso che per quanto concerne la rilevanza del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del credito successivamente oggetto della procedura concorsuale di prevenzione, occorre richiamare quanto evidenziato sub 2.2..

All'esito di tale richiamo va evidenziato che, fermo restando che l'incarico professionale posto a fondamento del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] risulta avere data certa, essendo stata tale circostanza data per scontata anche dal Tribunale, deve rilevarsi come, per quanto concerne il versamento dell'acconto, il provvedimento impugnato si sia limitato a ritenere ragionevole il versamento di tale importo (benchè tale esborso non risultasse in contabilità) e, per quanto concerne gli importi per l'attività professionale svolta, si sia limitato ad addurre la mancata prova dell'attività stessa senza confrontarsi ed argomentare in merito al dato complessivo che dalla contabilità dell'ATI relativa al periodo 1 gennaio 2013- 13 febbraio 2013, risulta registrato un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 562.076,32.

La valutazione del Tribunale, peraltro, non considera che è ben possibile che in tema di ammissione dei crediti allo stato passivo, ovvero all'esito del giudizio di opposizione, il giudice disponga l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello richiesto nei limiti di quanto accertato (arg. ex Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020).

5.3.3. Non corretta, poi, risulta essere la motivazione del provvedimento impugnato che si incentra eminentemente sulla mancata prova della buona fede per escludere il credito del [OSCURATO:PERSONA] dall'ammissione al passivo - tenuto conto della complessa operazione posta in essere dal Balini, in un momento in cui era operativo il mandato conferito al [OSCURATO:PERSONA] abbracciante l'esame e lo studio della situazione aziendale- tralasciando completamente l'aspetto della strumentalità del credito all'attività illecita.

Sul punto, deve evidenziarsi che il Tribunale avrebbe dovuto verificare tale aspetto prima di valutare la ricorrenza o meno della buona fede del [OSCURATO:PERSONA], atteso che non può essere data per scontata la strumentalità del credito nel caso in cui non si ritenga, comunque, sussistente la buona fede, richiedendo sia la vecchia che la nuova formulazione della lett. b) dell'art. 52 un'apposita indagine sul nesso di strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Deve, infatti, ritenersi ancora pertinente in proposito, pur dopo la novella di cui alla L. n. 161/2017 quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il Tribunale è tenuto valutare analiticamente che il credito sia strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Rv. 272232), salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

5.3.4. Nel caso di specie anche a voler ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'operazione illecita del proposto, ciò non comporta automaticamente che il credito sia strumentale all'attività illecita.

Solo dopo aver chiarito tale aspetto, come ha pure precisato il P.G. nella requisitoria scritta, può venire in rilievo la ricorrenza o meno della buona fede.

5.3.5. Va per inciso evidenziato che anche il ragionamento in merito alla carenza di buona fede sviluppato dal Tribunale appare censurabile, dovendosi rilevare che essa non può essere negata solo sul presupposto della mera conoscenza della grave situazione in cui versava la società.

5.3.6. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame dei punti segnalati.

6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi fondati per quanto si dirà.

6.1. Per quanto concerne il ricorso in relazione al credito per euro 274.073,14 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni professionali svolte innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] quale dottore commercialista nell'interesse della società in questione, i tre motivi di ricorso sviluppano censure eminentemente avverso il percorso motivazionale del decreto impugnato, in relazione ai presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 52 del D.Lgvo n. 159/2011.

All'uopo va subito chiarito che la questione posta dal ricorrente circa la mancata valutazione dei presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 52 cit. nella formulazione antecedente alla novella della L. n. 161/2017 e non piuttosto nella nuova formulazione non appare rilevante nella fattispecie, posto che, alla luce di entrambe le formulazioni il Tribunale doveva o meglio avrebbe dovuto preliminarmente accertare la non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, per poi valutare la ricorrenza o meno della buona fede, valutazione questa che per quanto si dirà non risulta nella fattispecie compiuta.

6.1.1. Tanto precisato, va brevemente rilevato che il provvedimento impugnato ha dato atto della numerosa documentazione relativa all'attività contenziosa tributaria (mandati alle liti sottoscritti, sentenze di definizione dei contenziosi) patrocinata nel periodo (2011-2014), antecedente l'esecuzione del sequestro dal Mattei in qualità di professionista incaricato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicchè nella fattispecie non viene in questione la "data certa", essendo priva di contestazione l'anteriorità dell'attività professionale espletata al sequestro.

Il Tribunale ha fondato la conferma del provvedimento di rigetto dell'opposizione e di ammissione al passivo del credito vantato dal Mattei sui seguenti rilievi: che non risulta agli atti alcun contratto professionale o accordo tra le parti, con il quale sono stati concordati gli onorari richiesti; che singolare appare la circostanza che il Mattei, per tutta l'attività professionale svolta nel periodo 2011/2014, abbia emesso a titolo di acconto solo una fattura per l'importo di euro 35.767,97; che, come evidenziato nel decreto di confisca del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA] ha incaricato un suo ex dipendente poi congedato, divenuto commercialista, di procurare e coordinare altri soggetti da coinvolgere in ulteriori operazioni, tese ad occultare la massa di contante da movimentare e il soggetto è stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], già sottufficiale sino al congedo nel 1993 presso il comando generale di Roma, ove aveva conosciuto lo [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Mattei ha evidenziato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], divenuto suo cliente, essendogli stato presentato dal generale [OSCURATO:PERSONA] e di averlo seguito per i suoi contenziosi con l'Agenzia delle Entrate per contestazioni complessivamente ammontanti a 100 milioni di euro e seguendo parte dei contenziosi era arrivato ad ottenere delle definizioni riducendo gli importi da pagare a circa 10 milioni di euro; il Mattei aveva stretti rapporti corruttivi con il Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta teneva ad avere buoni rapporti con il Balini che gli aveva venduto sottoprezzo un'importante imbarcazione e la custodiva nel porto di Ostia sotto falsa intestazione, sicché in tale contesto non stupisce che il Mattei fosse riuscito a ridurre del 90% gli importi che il Balini doveva pagare per i contenziosi fiscali.

6.1.2. Tale argomentazione giustificante il diniego appare confusa in vari punti.

Innanzitutto, in merito al quantum giova richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ambito fallimentare, secondo cui in tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, la misura del corrispettivo può determinarsi in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c. (Sez. 1, n. 37028 del 26/11/2021, Rv. 663289).

6.1.3. In merito, poi, alla verifica dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52, il Tribunale confusamente indica gli "stretti rapporti corruttivi" del Mattei "con il generale [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta teneva ad avere buoni rapporti con il Balini".

Tale laconica valutazione che segue ad una elencazione di attività di indagine, in parte confluita nel procedimento di confisca oggetto del presente procedimento relativo al Balini ed in altra parte specificamente riguardante i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] il Balini ed il Romagnoli, non dà conto esattamente degli elementi denotanti la strumentalità dell'attività professionale di patrocinio nei giudizi fiscali all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego.

Il generico riferimento ai "rapporti corruttivi" con lo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, con il Balini non dà conto delle modalità attraverso le quali esse abbiano interagito con i giudizi fiscali patrocinati dal ricorrente (corruzione dei componenti di tutti i collegi delle Commissioni tributarie che si sono occupati dei contenziosi della società?), ovvero con l'attività illecita del soggetto pericoloso, o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego.

6.1.4. Del pari, per quanto concerne specificamente la buona fede, essa risulta esclusa dal Tribunale sulla base di un ragionamento anch'esso generico, essendo ancorato ad esempio (cfr. pg. 27 del decreto impugnato) alla circostanza che il Mattei, per tutta l'attività professionale svolta, abbia emesso a titolo di acconto solo una fattura nel 2014, a fronte degli oltre 15 giudizi patrocinati tra 2011 e il 2014, ovvero della consapevolezza e/o conoscenza delle attività poste in essere dal Balini, non potendo la buona fede essere negata sul mero presupposto della conoscenza delle attività del proposto, specie ove legata ad un'attività di patrocinio in giudizio della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sé lecita, che comunque richiede una conoscenza approfondita di fatti ai fini dell'espletamento degli incarichi ricevuti.

6.2. Il ricorso del Mattei in relazione al credito per euro 513.864,00 vantato nei confronti della ATI s.r.I., per prestazioni professionali svolte, è anch'esso fondato nei limiti di cui si dirà.

Vanno innanzitutto richiamate anche per esso le considerazioni già svolte sub 6.1., in merito all'irrilevanza del tema dell'applicabilità della lettera b) dell'art. 52 cit. nella formulazione antecedente alla novella della L. n. 161/2017, ovvero in quella successiva, essendo dirimente il dato che per entrambe le formulazioni occorreva che il Tribunale desse conto della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto e quindi valutasse la ricorrenza o meno della buona fede, valutazioni queste in sostanza omesse.

6.2.1. Tanto precisato, va brevemente rilevato che il provvedimento impugnato ha confermato rigettato l'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito del Mattei nei confronti dell'ATI s.r.I., dando atto che nonostante la produzione di mandati alle liti sottoscritti, aventi data certa, e le sentenze a definizione dei contenziosi patrocinati nel periodo antecedente l'esecuzione del sequestro dal Mattei, in qualità di professionista incaricato dalla società, il diritto al compenso, tuttavia, trova titolo nei contratti di incarico professionale sottoscritti dal legale rappresentante dell'ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 05/01/2011, 09/01/2012, ma tali conferimenti di incarico sono del pari privi della data certa e che la determinazione della data di insorgenza del credito nell'ambito della procedura di verifica ex articolo 52 è sottoposta al regime della prova legale; inoltre, sussiste la malafede del Mattei alla luce delle circostanze evidenziate con riguardo alla richiesta di ammissione del credito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I...

6.2.2. Le valutazioni del Tribunale non fanno, innanzitutto, corretta applicazione dell'art. 52 del D.Lgvo n. 159/2011.

6.2.2.1. Ed invero, con riguardo alla data certa, si richiamano le considerazioni già svolte sub 2.1., sicchè non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi è lasciata al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso da quelli tipici, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Sez. 6 n.17926 del 12/09/2016, Rv. 641344).

Anche in tal caso il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei documenti prodotti, connessi all'incarico professionale conferito (mandati e sentenze), al fine di valutare se da essi fosse possibile ricavare l'anteriorità del credito del Mattei, quanto all'attività effettivamente espletata.

6.2.2.2. Per quanto concerne le deduzioni del ricorrente, circa la non corretta applicazione dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52 si rimanda a tutto quanto evidenziato da

6.1.1. a

6.1.4. .

6.3. In definitiva il decreto impugnato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va annullato con rinvio per nuovo esame in merito per i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'opposizione di ammissione allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. del credito (ridotto) di euro 65.003,48 è infondato.7.1.

Innanzitutto infondata si presenta la questione proposta con la memoria difensiva ex art.611 c.p.p., relativa alla nullità del provvedimento impugnato per identific3rsi il Presidente estensore del decreto impugnato con il giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, richiamandosi quanto in proposito evidenziato sub. 2.4.

7.2. Il primo motivo di ricorso è infondato e tale valutazione assorbe le ulteriori censure svolte con i restanti motivi.

7.2.1. Va premesso che il credito in questione, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, scaturisce da due atti del 29 maggio 2008, con i quali il ricorrente si obbligava ad acquistare dalla [OSCURATO:SOCIETA]. due porzioni di immobili da edificare sulle aree di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo complessivo di C 296.019,12, versando in quel contesto l'acconto per entrambi i contratti di euro 59.203,82; a seguito degli inadempimenti della ATI, il Violati esercitava il diritto di recesso comunicando all'ATI di non essere più interessato alla stipula dei contratti definitivi; solo in data 17.10.2011 il Violati riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per conto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., una comunicazione con la quale apprendeva che in data 10.10.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- che a sua volta in data 27.11.2008 trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- il terreno con voltura del permesso di costruire; richiesta invano la restituzione degli importi versati il Violati intraprendeva con atto del 12/04/2012 innanzi al Tribunale di Roma un giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma con sentenza del 18/04/2013, il Tribunale dichiarava il fallimento della ATI; presentata domanda di insinuazione al passivo del fallimento ATI , il Violati veniva ammesso allo stato passivo in chirografo per un credito di euro 65.003,48; il ricorrente, inoltre, riassumeva il giudizio nei confronti degli altri convenuti -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- ed il Tribunale di Roma con sentenza numero 4476 del 27/02/2019 condannava la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a restituire al ricorrente l'importo versato dallo stesso alla ATI e da questa ceduto insieme agli immobili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oltre alle spese di giudizio per complessivi euro 20.255,98.

7.2.2. Nel contesto fattuale descritto dallo stesso ricorrente non merita censure la valutazione preliminare compiuta dal Tribunale in sede di opposizione, secondo cui la domanda ex art. 52 del decreto legislativo 159/2011 (e la relativa opposizione) è inammissibile in quanto relativa al credito vantato verso un soggetto diverso da quello interessato dal provvedimento di confisca.

Deve, infatti, osservarsi ed ulteriormente precisarsi che il Violati risulta possedere già un titolo per il credito relativo alle somme versate per le due unità immobiliari alla ATI e specificamente nei confronti della società cessionaria dei beni, ossia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non interessata, infatti, dalla procedura di confisca.

Tale fatto appare dirimente, atteso che un'eventuale ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di prevenzione della [OSCURATO:SOCIETA]. duplicherebbe i titoli per la restituzione degli importi versati, a fronte, peraltro, di un accertamento compiuto con una sentenza dal giudice civile circa la legittimazione passiva e la titolarità a tale restituzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

La circostanza secondo la quale la ATI sarebbe condebitrice solidale con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a prescindere dal rilievo che non risulta essere stata documentata (sul punto deve rilevarsi che il ricorrente si limita a richiamare tutti i documenti inseriti nel fascicolo di parte innanzi al Tribunale che, invece, dovevano essere compiutamente allegati al ricorso per il principio di autosufficienza del ricorso non potendo accedere questa Corte agli atti della fase di merito), ma la stessa sentenza n. 4476/2019 non darebbe conto di ciò.

7.3. Le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente, come già in premessa accennato, restano assorbite nella suddetta preliminare valutazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la conferma in sede di opposizione della mancata ammissione allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. del credito di 231.775,00, relativo ad un preliminare di vendita per l'acquisto di unità immobiliari è infondato.

8.1. Ed invero, il Tribunale, dopo aver evidenziato che il contratto preliminare prodotto dal Russello sia privo di data certa, ha evidenziato come gli assegni comprovanti il credito, ossia l'avvenuto versamento della caparra, risultino firmati da soggetto diverso dall'istante e segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società questa non interessata alla compravendita.

In definitiva, il Tribunale ha messo in risalto come il credito del Russello non risulti provato posto che l'importo della caparra versata per la quale si chiede l'insinuazione allo stato passivo della procedura risulta versata da soggetto estraneo al Russello, che dunque non è legittimato alla restituzione.

Tale valutazione non merita censure ed in ogni caso il ricorso non si confronta specificamente con la valutazione ritenuta, all'evidenza, dirimente dal Tribunale.

8.2. Le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, pertanto, restano assorbite dalla valutazione suddetta, circa la mancanza di "legittimazione" del Russello.

Infatti, anche a voler ritenere l'anteriorità del contratto preliminare al sequestro, pur in assenza di registrazione della scrittura, evincibile, comunque, aliunde, (cfr. quanto evidenziato sub 2.1.), in ogni caso non risulta superato il dato che lo stesso non ha fornito la prova nella sede propria del suo diritto di credito, posto che le somme relative alla caparra risultano versate con assegni firmati, come detto, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

8.3. La deduzione di cui al secondo motivo di ricorso, volta a censurare la mancata acquisizione in sede di opposizione della visura camerale storica della società [OSCURATO:PERSONA] si presenta infondata, alla luce delle considerazioni svolte sub

2.3. che in questa sede vanno richiamate.

9. I ricorsi della [OSCURATO:SOCIETA]. per i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non meritano accoglimento.

9.1. Il ricorso circa la mancata ammissione al passivo, all'esito dell'opposizione, del credito di euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è infondato.

9.1.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene alla domanda di insinuazione al passivo risultino allegate le fatture relative alle forniture di servizi, nonché il contratto di cessione del credito, tali documenti non presentano data certa e neppure risulta prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa.

Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione del Tribunale, circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro, di cui al provvedimento impugnato, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo era stata allegata la raccomandata del 16/12/2013, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e da questa ricevuta, relativa alla cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e tale atto darebbe conto della data certa del credito, in uno alle fatture prodotte.

9.1.2. Tale deduzione non appare condivisibile.

Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame.

9.1.2.1. Ed invero, per quanto concerne le fatture, vanno richiamati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza civile, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed è erronea l'affermazione, secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa, sol perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, sicchè la certezza della data di una fattura, può essere desunta da ulteriori elementi quali la regolare annotazione nei libri contabili chiusi con attestazione notarile, recanti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate (Sez. 1, n.24320 del 22/11/2007, Rv. 601179), ovvero dai documenti di trasporto alla medesima relativi, solo ove essi, a propria volta, abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713).

9.1.2.2. Per quanto concerne, poi, la raccomandata a mano del 16/12/2013 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] scan l in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla comunicazione della cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] scan l alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tale racc.ta del pari non dà conto della data certa.

Ed infatti, tale comunicazione reca la dicitura "raccomandata a mano", nonché una firma per ricevuta, con il timbro della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza indicare una data "certa" di ricevimento, laddove neppure il contratto di cessione dei crediti reca una data certa.

9.1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione.

9.2. Il ricorso circa il rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 15.040,00 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., è infondato.

9.2.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo fatture relative alle forniture di servizi, nonché i preventivi di intervento, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa.

Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo erano stati allegati preventivi di spesa approvati dal committente, aventi dunque, data certa.

9.2.2. Tale deduzione non appare condivisibile.

Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità in definitiva di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente.

9.2.2.1. Ed invero, per quanto concerne i preventivi di spesa, essi non danno certezza della data e neppure del credito essendo solo vistati (senza indicazione di date) e neppure danno conto dell'espletamento dei servizi indicati; analogamente neppure le fatture sono idonee a dar conto della data certa come evidenziato sub 9.1.2.1., in mancanza di ulteriori elementi che la attestino.

9.2.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione.

9.3. Il ricorso circa il rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 14.241, 00, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della ATI s.r.I., non merita accoglimento.

9.3.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo fatture relative alle forniture di servizi, nonché il contratto di cessione del credito, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa; inoltre, benché risulti già ammesso allo stato passivo del fallimento ATI un credito dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ciò non può far presumere la sussistenza della buona fede.

Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, nonché la carenza di buona fede, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo era stata allegata la documentazione idonea a provare i presupposti richiesti per l'ammissione al passivo.

9.3.2. Tale deduzione non appare condivisibile.

Ed invero in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità in definitiva di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame.

9.3.2.1. Ed invero, per quanto concerne le fatture vanno richiamati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza civile, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed è erronea l'affermazione secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa, sol perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, sicchè la certezza della data di una fattura, non può essere desunta neppure dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713).

Neppure, poi, il contratto di cessione del credito risulta avere data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

9.3.2.2. Per quanto concerne, invece, il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della ATI s.r.I., dal quale dovrebbe ricavarsi non solo la buona fede della ricorrente, ma anche l'anteriorità del credito, si richiamano tutte le considerazioni svolte sub. 2.2., rilevandosi tuttavia una evidente carenza di allegazione in merito alla identità del credito per inferirne la data certa.

Invero, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è limitata a produrre in questa sede, a conforto delle proprie ragioni, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare dell'ATI delle somme di cui alle fatture indicate nella domanda stessa, ma non ha indicato, invece, nel presente ricorso i documenti, ossia le fatture relative ai crediti maturati per i servizi effettuati, allegate alla domanda ex art. 58 d.lgvo n. 159/2011, sicchè risulta inibita la preliminare verifica in questa sede che il credito ammesso al passivo fallimentare si identifichi esattamente con quello oggetto del presente ricorso, al fine di stabilire l'anteriorità di esso al sequestro in relazione al provvedimento di ammissione al passivo.

Peraltro, neppure dal provvedimento impugnato è possibile ricavare tale "identità", limitandosi esso ad indicare l'allegazione alla domanda di "fatture relative alle forniture di servizi" per le quali risulta chiesta l'ammissione al passivo della procedura concorsuale di prevenzione.

L'assenza di prova della data certa preclude la verifica delle ulteriori questioni poste circa la ricorrenza della buona fede.

9.3.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione.

9.4. Il ricorso circa la mancata ammissione al passivo, all'esito dell'opposizione, del credito di di euro 4.526,20 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. non merita accoglimento.

9.4.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo le fatture relative alle forniture di servizi, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa.

Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, adducendo di aver prodotto i documenti utili ad attestarla.

9.4.2. Tale deduzione non appare condivisibile.

Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate ancora tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità, in definitiva, di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame.

Vanno all'uopo richiamate tutte le considerazioni già svolte, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed essa può essere desunta da ulteriori elementi quali la regolare annotazione nei libri contabili chiusi con attestazione notarile, recanti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate (Sez. 1, n.24320 del 22/11/2007, Rv. 601179), ovvero dai documenti di trasporto alla medesima relativi, solo ove essi, a propria volta, abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713), elementi questi non prodotti nella fattispecie.

9.4.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione.

10. Il ricorso, avverso la mancata ammissione al passivo del credito della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la somma di euro 8.113,57 è inammissibile.

Ed invero la ricorrente si duole in questa sede del fatto che, pur avendo presentato regolare domanda di ammissione al passivo del proprio credito nei confronti della Iimmobilgest non avrebbe ricevuto comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'avvenuto deposito dello stato passivo esecutivo ai sensi dell'art. 59/3 del D. Lgvo n. 159/2011, fatto questo che l'avrebbe privata della possibilità, quale creditore escluso, di proporre opposizione ai sensi del comma 6 dell'art. 59.

All'uopo, tuttavia, la ricorrente non considera che il rimedio del ricorso per cassazione è testualmente previsto avverso il decreto del Tribunale che decide sulle opposizioni ai sensi dell'art. 59/9.

La ricorrente, pertanto, non può agire direttamente in questa sede per far valere lacune, mancanze od irregolarità verificatesi nella fase di verifica dei crediti o all'esito della esecutività dello stato passivo, ma avrebbe dovuto attivare, una volta appreso il deposito dello stato passivo esecutivo (avendo peraltro presentato domande per altri crediti vantati nei confronti di altre società oggetto di confisca), ogni rimedio eccependo l'omessa comunicazione e richiedendo al Giudice delegato e all'amministratore giudiziario il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 59/3 dai quali decorre il termine per proporre opposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 59.

In ogni caso, avrebbe potuto proporre opposizione, anche al di fuori del termine di cui all'art. 59/6 al solo fine di eccepire l'inadempimento della comunicazione di cui al terzo comma.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento della somma in favore della Cassa ammende essendo incorsa la ricorrente incolpevolmente nell'errore di impugnazione innanzi a questa Corte.

11. Il ricorso, avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 266.817,05 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. in dipendenza di un finanziamento concessole, è infondato.11.1.

Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della Banca ricorrente in considerazione del fatto: - che il fascicolo istruttorio, ai fini della verifica della buona fede del terzo non risulta essere stato allegato dalla banca alla domanda di ammissione al passivo e, solo in sede di opposizione, la difesa della ricorrente ha allegato la proposta di fido della società ATI, con relativo parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA]- tra l'altro piuttosto generica e priva di analisi di dettaglio- ma tale produzione, ai sensi dell'articolo 59/8 del decreto legislativo 159/2011 è da ritenersi preclusa, trattandosi di documento nuovo, per il quale non era stata provata l'intempestiva produzione per causa non imputabile alla banca ricorrente; -che, dunque, la banca ricorrente non ha dato dimostrazione della buona fede, ad esempio dimostrando la correttezza del procedimento di concessione del credito e di valutazione sul merito creditizio del destinatario del finanziamento, sulla sua solvibilità e di quella di eventuali fideiussori, mancando appunto il fascicolo di istruttoria relativo a tale analisi, sicchè nessun accertamento preventivo risulta essere stato effettuato per verificare la possibilità di recupero del denaro in caso di inadempimento, in violazione del dovere di diligenza da parte dell'istituto; tale accertamento, tra l'altro, non risulta compiuto neppure con il successivo atto di adesione all'accollo di finanziamento del 16 giugno 2005, con il quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a seguito dell'acquisto dell'immobile oggetto dell'originario finanziamento concesso alla ATI, si riconosceva debitrice della banca [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 406.956,56 quale debito residuo in linea capitale dell'originario finanziamento concesso all'ATI; -che in conclusione risulta evidente la condotta carente e negligente, nonché l'imperizia mostrata dall'Istituto creditizio nel corso delle fasi preliminari alla cessione del credito (dell'[OSCURATO:SOCIETA] e successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), trascurando di effettuare la corretta valutazione del merito creditizio di entrambe le società prima della firma definitiva e quali fossero le reali motivazioni economiche e lo scopo dell'operazione.

11.2. Le valutazioni del Tribunale non meritano censura.

Ed invero, nella fattispecie in esame vengono in rilievo i presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52 d.lgvo n. 159/2011 e la corretta applicazione di essi, non essendo stata messa in discussione l'anteriorità del credito al sequestro e sul punto appare del tutto condivisibile quanto evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta.

In particolare, la buona fede che deve sussistere in capo al creditore al momento della costituzione del credito- restando irrilevanti le circostanze insorte in un momento successivo che abbiano inciso sulla conoscenza o conoscibilità della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto - (cfr.

S.U. n. 29847 del 31 maggio 2018 rv. 272978), deve escludersi non solo quando la banca sia a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto dell'erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza.

Ciò nel rispetto degli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel comma terzo dell'art. 52 del d.lgvo 159/2011 e segnatamente valutando le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, le dimensioni degli stessi.

L'inosservanza degli obblighi però non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821) prima dell'erogazione del credito e nella fattispecie in esame il Tribunale ha dato atto proprio di ciò, osservando che nessun accertamento preventivo risulta essere stato effettuato dall'istituto di credito per verificare la possibilità di recupero del denaro in caso di inadempimento, né nei confronti dell'ATI s.r.I., né tantomeno nei confronti dell'accollante il debito residuo.

11.3. Nel contesto descritto, pertanto, la censura di cui al primo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente adduce l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei criteri di cui al D.L. n. 231/2007, laddove il mutuo in esame è stato erogato nel 2005 con la conseguenza che andavano applicate le disposizioni di cui alla legge n. 197/1991, modificata dal D.Lgs. n. 56/2004, non si presenta pertinente in dipendenza appunto dell'omesso accertamento da parte della banca del merito creditizio, né nei confronti dell'ATI, come detto, né tantomeno nei confronti della società accollante il debito residuo.

11.4. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, relativo alla perimetrazione della pericolosità, alla luce dei principi affermati dalle S.U. n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

Le doglianze sollevate in proposito dalla ricorrente, relative alla confiscabilità dei beni in relazione al perimetro temporale della pericolosità, tuttavia, non possono trovare ingresso in questa sede, dovendo le questioni relative alla confiscabilità del bene essere dedotte dal proposto avverso il provvedimento di confisca e non dall'istituto di credito che ha chiesto di insinuarsi al passivo senza valutare, tuttavia il merito creditizio

11.5. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, per le ragioni esposte va respinto.

12. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, atteso che la ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione del 4.3.2022, di rinuncia al ricorso.

Invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 36 n. 32155 del 19/06/2013).

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013).

Orbene nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal procuratore speciale della società ricorrente.

Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

13. In definitiva, il decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per i crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame.

Va annullato altresì il decreto impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai motivi di ricorso terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame con rigetto nel resto del ricorso.

Vanno rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (per i crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]), mentre vanno dichiarati inammissibili il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].- che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2012 S.R.L. nei confronti di: SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto n. 145/2016 TRIBUNALE di ROMA, del 12/10/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/semúe le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 145/2016 del 12 ottobre 2020, la Sezione specializzata - Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato ex art. 59 del D.Lvo 159/2011 le opposizioni avverso l'esclusione dallo stato passivo, formato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2019, con riferimento alla confisca di prevenzione riguardante diverse società ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di Roma, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ecc.) aderenti all'operazione immobiliare relativa alla costruzione di un residence turistico presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in località Ostia (RM), in quanto riconosciute nella disponibilità diretta o indiretta del proposto [OSCURATO:PERSONA], e dei relativi beni immobili. 1.1. In particolare, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: • [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., vantante un credito di euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., vantante crediti ammontanti a: euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; euro 15.040,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I.; euro 14.241, 00, oltre spese legali per euro 2.737,50, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r1. (d'ora innanzi ATI s.r.I.); euro 4.526,20 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 274.073,14 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; nonché di euro 513.864,00 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 85.259,46 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 685.733,06 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:PERSONA], vantante un credito di euro 231.775,00 nei confronti di ATI s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA]., vantante un credito di euro 392.844,57 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; • [OSCURATO:SOCIETA]., vantante un credito di euro 266.817,05 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il suddetto decreto n. 145/2016 del 12.10.2020 hanno proposto ricorsi, ai sensi del comma 9 dell'art. 59 D.Lvo 159/2011, i suddetti terzi creditori delle varie società soggette a confisca di prevenzione ex art. 24 D.Lgs. n. 159/2011. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] E Ceramiche s.r.I., in relazione al credito per euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativo alla fornitura di arredi del residence di Ostia, non ammesso al passivo, all'esito del rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 52, comma 1, e 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, nonché 2704, comma 1, c.c. in punto di prova dell'esistenza del credito e della data certa anteriore al sequestro; invero, il Tribunale ha errato nel ritenere che la verifica della data certa fosse soggetta ad un regime di prova legale, mal interpretando il disposto dell'art. 52 cod. antimafia, atteso che, in base all'analogo art. 2704, comma 1, c.c.- che regola l'identica fattispecie in materia fallimentare -la prova dell'esistenza di una scrittura privata non autenticata può essere tratta anche da fatti atipici idonei a fornire certezza della data; così facendo il Tribunale è incorso in un vizio motivazionale per travisamento della prova, laddove ha omesso di considerare le numerose fatture ed i documenti di trasporto prodotti dalla difesa, indicanti i dati delle transazioni, nonchè una consulenza tecnica redatta in base alla contabilità del [OSCURATO:SOCIETA], gli estratti di conto corrente bancario, i bonifici ed i pagamenti parziali effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a fronte del riepilogo dei partitari attestanti gli insoluti, aggiornato al 25.3.2019, nonchè le copie autenticate dal notaio dei registri IVA delle vendite negli anni 2015 e 2016; inoltre, in data 2 luglio 2015, la ricorrente formalmente concedeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. un affidamento per operare il suddetto acquisto e a riprova della data di definizione del contratto inviava comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA] dell'affidamento richiesto alle condizioni commerciali convenute, come da allegato 5) dell'istanza di ammissione al passivo, elemento questo che dà ulteriormente conto della data certa del credito, per la presenza altresì di timbro e firma per accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, sussistono le dichiarazioni di alcuni dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA], nonché di artigiani collaboratori attestanti la vendita, il trasporto ed il montaggio in loco del mobilio venduto, tutti elementi idonei a dare prova certa dell'esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto al sequestro di prevenzione, ma svalutati dal Tribunale, il quale illogicamente richiedeva soltanto prove confortate da timbri postali o scambi e-mail, senza avvedersi che le comunicazioni della proposta commerciale e della accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] erano avvenute proprio a mezzo nnail; infine, il Tribunale è incorso in un'ulteriore erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, ritenendo tardiva la produzione di alcune dichiarazioni, acquisite attraverso indagini difensive nelle modalità degli artt. 391 bis ss. c.p.p. e prodotte con largo anticipo rispetto all'udienza con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; invero, la disposizione del codice antimafia, è limitata nel suo ambito applicativo alla produzione di documenti formati al di fuori del procedimento e non agli atti formati nel corso di indagini difensive, né può ammettersi una interpretazione estensiva in danno delle prerogative di difesa del terzo creditore; inoltre il disposto normativo è limitato alla produzione in udienza, ma non già alle produzioni effettuate prima dell'udienza; ancora, poi, il tribunale ha operato un ulteriore travisamento della prova con riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto prodotti, ritenendoli totalmente illeggibili solo perché in alcuni di essi alcune sigle erano state apposte a mano, mentre risultavano chiari gli elementi essenziali del documento; 2.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto provata la buona fede del creditore opponente soltanto in base alla circostanza che non fossero stati richiesti anticipi o garanzie, a fronte di una fornitura rilevante, ma tale dato risulta del tutto inconferente rispetto alla prova che il [OSCURATO:SOCIETA] potesse avere contezza dell'illiceità delle attività del proposto Balini; inoltre, nell'atto di opposizione allo stato passivo si era ampiamente evidenziato, tramite dichiarazioni dei dipendenti della stessa società creditrice, che la prassi seguita per l'affidamento a [OSCURATO:SOCIETA] era stata quella ordinaria, adottata per qualsiasi cliente, preceduta da una regolare istruttoria, tanto che comunque, fino alla data del sequestro, la cliente aveva provveduto regolarmente a pagare le fatture in scadenza, adempiendo ad una gran parte del debito. 2.1.3.Con motivi aggiunti in data 16.7.2021 la difesa del [OSCURATO:SOCIETA]. ha ulteriormente argomentato in merito alla erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, del D.Lgvo n. 159 del 2011, quanto alle dichiarazioni prodotte con memoria del 4 settembre 2020, acquisite secondo le modalità previste negli articoli 391 bis e ter c.p.p., insistendo nel fatto che la norma in questione vieta la produzione di nuovi documenti solo in sede di udienza, giammai limitando tale prerogativa alle produzioni effettuate prima delle udienza con memorie depositate nei 15 giorni antecedenti alla stessa; 2.2. La società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., con atti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone: 2.2.1. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo due motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 decreto legislativo 159/ 2011 e 2704 c.c. con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità all'attività illecita del credito; la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come si rileva dalla domanda di ammissione al passivo, cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA] scan, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuava numerosi interventi ed attività di servizi, maturando il credito di cui alla domanda; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente ha dedotto che alla domanda introduttiva ex art. 58 D.Lgvo n. 159/2011 aveva allegato la raccomandata a mano del 16/12/2013, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e da questa ricevuta, contenente la cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e tale atto darebbe conto della data certa del credito antecedente al sequestro di prevenzione, pur essendo all'uopo probanti anche le prodotte fatture;-con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti; 2.2.2. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 15.040,00 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., deducendo due motivi , con i quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità dell'attività illecita del credito; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo allegava i documenti dal numero 4 al numero 12, rappresentanti i preventivi di spesa per gli interventi operativi e forniture regolarmente approvati dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Roma; tutti i preventivi di spesa e forniture sono stati regolarmente approvati dal committente con data certa, ritenuta invece erroneamente mancante dal Tribunale; -con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti; 2.2.3. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 14.241, 00, oltre spese legali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della ATI s.r.I., deducendo due motivi , con quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 D.Lgvo n. 159 del 2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità del credito all'attività illecita; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo aveva prodotto tutta la documentazione idonea al fine di far emergere la presenza della data certa e della buona fede; in particolare, oltre al contratto di cessione del credito veniva depositato il decreto del Tribunale fallimentare di Roma di ammissione della Tecnology 2012 al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma indicata, oltre compensi e tributi di legge; -con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti; 2.2.4. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 4.526,20 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., deducendo due motivi, con quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 D.Lgvo n. 159/2011 e 2704 c.c., con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità del credito all'attività illecita; il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente unitamente alla domanda di ammissione al passivo aveva prodotto tutta la documentazione idonea al fine di far emergere la presenza della data certa e della buona fede; - con il secondo motivo, il vizio di motivazione, atteso che il rigetto dell'opposizione della ricorrente si è fondato sulla relazione dell'amministrazione giudiziaria contenente riferimenti del tutto estranei alla vicenda in esame, concernenti altre società e altri soggetti; 2.2.5. ricorso, avverso la mancata ammissione al passivo del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 15 settembre 2016 per la somma di euro 8.113,57, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 59/3 del D. Lgvo n. 159/2011; invero, la ricorrente presentava regolare domanda dep. in data 16.5.2019 di ammissione del credito al passivo, ma all'esito del procedimento di verifica l'amministrazione giudiziaria non comunicava alla ricorrente l'esito della verifica, di fatto privando la ricorrente creditrice dell'intero grado di tutela rappresentato dall'udienza di opposizione prevista dall'articolo 59/7 d.lgvo n. 159/2011 e per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con riferimento alla sua posizione. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto dell'opposizione al provvedimento di inammissibilità della domanda di ammissione allo passivo del credito di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I., in relazione ad un preliminare di acquisto di immobili. Deduce due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.3.2. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, in punto di mancata prova della data certa anteriore al sequestro relativamente al credito vantato dal ricorrente nei confronti di ATI s.r.I.; invero, il Tribunale ha confuso il requisito richiesto dall'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 della "data certa anteriore al sequestro", con il requisito della "data certa" fine a sè stessa, con il paradosso che, nonostante il credito del ricorrente sia stato oggetto di accertamento in numerosi atti, aventi data certa anteriore al sequestro, tra i quali un lodo arbitrale omologato e reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma e l'ammissione al passivo fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. del suindicato credito, esso è stato o ritenuto privo di certezza nell' an e nel quantum; ciò in aperto contrasto con l'indirizzo di legittimità, secondo cui il giudice della prevenzione è vincolato agli esiti dell'accertamento civilistico, quanto alla certezza del credito, accertamento concretamente effettuato in sede di procedura fallimentare. 2.3.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere il Tribunale fatto riferimento nel decreto impugnato ad un contenzioso tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], senza dare alcuna spiegazione di come tale contenzioso potesse avere attinenza con la vicenda del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che non ebbe alcun tipo di rapporto con nessuna delle due società; 2.4. [OSCURATO:PERSONA], con atti a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone:2.4.1. ricorso, in relazione al credito per euro 274.073,14 per prestazioni professionali svolte innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (per oltre 8.000.000,00), quale dottore commercialista nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i seguenti motivi: -con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 161/2017, applicabile ratione temporis alla procedura in esame, in quanto il sequestro di prevenzione è intervenuto in data 27.7.2016, nonché in relazione al mancato previo accertamento del nesso di strumentalità tra l'attività professionale del ricorrente e l'eventuale attività illecita del Balini; invero, la precedente formulazione dell'art. 52 cit., richiedeva l'accertamento della buona fede del terzo creditore, quale elemento subordinato rispetto al raggiungimento della prova della strumentalità tra le impugnazione di atti tributari illegittimi da parte del ricorrente nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le attività illecite ascritte al Balini; -con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, il vizio di motivazione in relazione alla singolare affermazione contenuta nel decreto impugnato sulla capacità del ricorrente di ridurre al 90% gli importi che il Balini doveva pagare per i contenziosi fiscali; invero, nel provvedimento impugnato, al di là dell'assenza di riferimenti ad una valutazione dell'accertamento del nesso di strumentalità tra il credito professionale maturato dal ricorrente e le attività illecite del Balini preliminare alla buona fede, risulta oscuro nel passaggio che parrebbe sottintendere il nesso di strumentalità riferito ad ipotetiche corruzioni, ma ciò sarebbe comunque implausibile tenuto conto del numero delle [OSCURATO:PERSONA] coinvolte; - con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di buona fede in capo al ricorrente in relazione all'attività svolta per la società [OSCURATO:PERSONA] di Roma; tale aspetto, in particolare, si fonda sui rapporti tra il ricorrente e il generale [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza e tra quest'ultimo e il Balini; il ricorrente però ha svolto l'attività professionale tra il 2010 e il 2014 e, quindi, prima di avere consapevolezza dei crimini ascritti al Balini, sicchè sarebbe mancante, comunque, la motivazione nella parte in cui il tribunale non ha espresso le ragioni per le quali sarebbe singolare che le parcelle siano state emesse solo dopo il sequestro; il Tribunale, inoltre, si è limitato a citare le intestazioni fittizie dei beni dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente, il fatto che il Balini sia stato presentato a Mattei dallo stesso generale e la disponibilità sempre in capo allo stesso generale di tre barche, senza spiegare le ragioni per le quali vi sarebbe una connessione con le prestazioni professionali svolte dal ricorrente; inoltre le azioni svolte non sono in grado di spiegare perché il ricorrente avrebbe avuto consapevolezza delle attività criminali del Balini e in ogni caso il predetto ha avuto bisogno dell'attività professionale del ricorrente proprio a causa dell'azione della Guardia di Finanza. 2.4.1.1. La difesa del ricorrente in data 9.9.2021 ha depositato memoria di replica ex art. 611 c.p.p., condividendo in buona parte le conclusioni del P.G. ed ulteriormente argomentando i motivi di ricorso.2.4.2. ricorso, in relazione al credito per euro 513.864,00, per prestazioni professionali quale dottore commercialista nell'interesse di ATI s.r.I., deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta: - con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 161/2017, applicabile ratione temporis alla procedura in esame, in quanto il sequestro di prevenzione è intervenuto in data 27.7.2016; invero, la precedente formulazione dell'art. 52 citato, richiedeva l'accertamento della buona fede del terzo creditore, quale elemento subordinato rispetto al raggiungimento della prova della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, sicchè il Tribunale ha errato nel ritenere di non ammettere il credito del ricorrente soltanto in base all'esclusione della sua buona fede, senza procedere ad accertare il nesso di strumentalità del credito professionale con le attività illecite contestate al Balini, come dimostrato dal fatto che il Tribunale ha incentrato la sua decisione esclusivamente sulla asserita mancanza di data certa del titolo da cui pronnana il credito professionale nonché sulla asserita mancanza di buona fede del ricorrente; - con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il tribunale non ha contestato che l'attività professionale del ricorrente sia stata effettivamente espletata, né che questa si sia effettivamente conclusa prima del sequestro del 27 luglio 2016, ma nonostante ciò non ha ammesso il credito del ricorrente sulla base dell'assenza della prova certa della data dei conferimenti degli incarichi professionali per gli anni 2010- 2012, sebbene poi abbia rilevato l'espletamento delle attività professionali; invero il Tribunale ha omesso di considerare che l'art. 2704 c.c. consente di affermare la data certa dei tre contratti prodotti in giudizio anche per presunzioni e, comunque, l'inopponibilità di essi contratti avrebbe al più comportato l'inopponibilità delle relative clausole che stabilivano la misura del compenso del ricorrente, sebbene la misura della quantificazione non sia mai stata contestata e comunque in tal caso opererebbe l'art. 2233 c.c. con determinazione ad opera del giudice di merito; - con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in relazione al fatto che il Tribunale, con riferimento allo stesso ricorrente, alla stessa tipologia di attività professionale prestata innanzi agli organi di giustizia tributaria e allo stesso decreto impugnato, ma con riguardo a diversa società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha simultaneamente riconosciuto l'opponibilità del credito, nonostante mancassero del tutto i contratti di conferimento dell'incarico professionale; -con il quarto motivo, formulato in via subordinata al mancato accoglimento del primo, il vizio di motivazione in relazione al passaggio motivazionale dell'impugnato decreto, in cui il Tribunale allude velatamente ad episodi corruttivi posti in essere dal ricorrente in favore del proposto, con la compiacenza del Generale [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza; tale argomentazione, oltre ad essere basata su mere supposizioni prive di riscontro fattuale, appare pure illogica in punto di ritenuta carenza di buona fede in capo al ricorrente circa i traffici illeciti del Balini, in quanto il periodo di insorgenza dei crediti professionali del Mattei (2011-2014) sarebbe precedente a quello di riconosciuta pericolosità sociale del proposto che inizia dall'anno 2015 e a nulla rileva 7 L" < che il ricorrente abbia emesso i preavvisi di parcella nel 2017, dopo il sequestro preventivo, in quanto rappresenta prassi consolidata tra i professionisti, dovuta al fatto che i crediti professionali si prescrivono in tre anni; peraltro, la necessità di patrocinio avanti le commissioni tributarie implica l'assenza di qualsivoglia patto corruttivo volto ad eludere gli accertamenti fiscali; inoltre, le dichiarazioni del ricorrente, riportate per la prima volta nell'impugnato decreto, non proverebbero altro che la comune conoscenza del Balini con il generale [OSCURATO:PERSONA], senza fare riferimento ad alcun ipotetico accordo corruttivo; dunque, tutte le generiche argomentazioni del Tribunale non risultano in alcun modo idonee a dare prova della conoscenza da parte del Mattei degli affari illeciti del Balini, ovviamente fatta eccezione per le contestazioni tributarie in relazioni alle quali il ricorrente ha prestato la sua attività professionale; 2.5. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 65.003,48, oltre spese per euro 20.255,98 e, quindi, complessivamente 85.259,46 per le promesse di acquisto di unità immobiliari, propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.5.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 112, 132 e ss. c.p.c., 1294 c.c., 58 e 59 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale confermato l'inammissibilità della domanda di ammissione al credito e l'opposizione del Violati, in quanto relativa ad un credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale è stata oggetto di dissequestro disposto dalla Corte di appello di Roma in data 12.8.2020; la motivazione dell'impugnato decreto è errata in quanto omette di considerare che in realtà la domanda di ammissione al passivo era stata proposta nei confronti dell'ATI, tutt'ora sotto confisca di prevenzione, era condebitrice in solido nei confronti del ricorrente, di talché la domanda doveva essere dichiarata inammissibile solo per la parte relativa al credito vantato per le spese legali poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal Tribunale di Roma all'esito di giudizio civile intentato dallo stesso ricorrente (cioè per euro 20.255,98); 2.5.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 116 c.p.c., 2704 c.c., 52 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto, comunque, non provato il requisito della "data certa anteriore al sequestro", in quanto i contratti preliminari non risultavano registrati, senza considerare che la data certa può essere provata anche con mezzi diversi dalla trascrizione, tanto che l'insorgenza del credito del Violati in data antecedente al sequestro è provata non solo dalle ricevute dei versamenti della caparra effettuati in favore di ATI s.r.I., ma anche dal provvedimento di ammissione del credito del ricorrente allo stato passivo fallimentare della predetta società, dichiarato nel 2013, e dalla sentenza definitiva resa dal Tribunale di Roma nel giudizio intentato contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; 2.5.3. con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011, per avere il Tribunale ritenuto mancante la buona fede dell'odierno ricorrente in base alla considerazione della fittizietà del contenzioso esistente tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile promesso in vendita al ricorrente; invero, quest'ultimo, che aveva stipulato il preliminare di vendita nel 2008 con una società terza, la [OSCURATO:SOCIETA]. e che non aveva avuto contezza della cessione del credito tra quest'ultima e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non ha avuto alcun contatto con il proposto Balini, di talché non poteva avere conoscenza delle sue attività illecite; inoltre, il Tribunale ha commesso un'ulteriore violazione di legge nella parte in cui non ha dato prova della strumentalità del credito agli scopi illeciti del proposto, requisito inteso come preliminare alla verifica della buona fede, anche dopo la novella del 2017; infine, nessun rilievo è stato dato alla rilevante distanza temporale tra l'insorgenza del credito de quo (avvenuta a partire dal 2012, anno del giudizio di risoluzione o nullità del contratto) e la pronuncia del provvedimento ex art. 24 cod. antimafia. 2.5.4. Con memoria ex art. 611 c.p.p. del 1°settembre 2021 il Violati ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, premettendo che il decreto impugnato sarebbe nullo in relazione al vizio attinente alla composizione del giudice, posto che il presidente estensore del decreto impugnato è il medesimo giudice delegato alla misura di prevenzione che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, sicchè risulta applicabile l'articolo 99 legge fallimentare anche al giudizio di opposizione di cui all'art. 59 decreto legislativo 159 del 2011; inoltre, il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto dell'accertamento dell'an e del quantum operato in sede fallimentare per il credito vantato dal ricorrente. 2.6. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito per prestazioni professionali di euro 685.733,06, propone ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite degli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo sette motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.6.1. con il primo motivo, la nullità del decreto impugnato per un vizio attinente alla composizione del Collegio giudicante, il cui Presidente estensore era lo stesso Giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo; ciò ha determinato la nullità del decreto de quo, per violazione dell'art. 99, comma 10, I.fall., applicabile in via analogica al procedimento di verifica dei crediti in relazione alle confische di prevenzione, il quale impone l'incompatibilità del giudice delegato a far parte del Collegio che decide sulle impugnazioni dello stato passivo del fallimento; tale vizio, può essere fatto valere in sede di impugnazione, anche se non si è precedentemente proceduti a formulare istanza di ricusazione, stante la diversità del procedimento ex artt. 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011 dal processo penale e la caratteristica sui generis del procedimento di verifica dei crediti; per questo trova applicazione nel caso di specie, il principio di diritto enunciato da Sez. Un. Civ. n. 5087/2008, secondo cui, sebbene normalmente l'incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza, ove alla violazione del dovere di astensione non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte, ciò non vale nell'ipotesi di incompatibilità derivante da una specifica previsione di una diversa composizione del collegio giudicante; 2.6.2. con il secondo motivo, la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt.111 Cost. e 6 CEDU, atteso che ivi non si dà conto di un autonomo accertamento operato dal Tribunale, ma ci si limita a richiamare pedissequamente e acriticamente la relazione dell'[OSCURATO:PERSONA], fondando il proprio decisum sulla base del convincimento di un , 2i/ soggetto estraneo all'organo giudicante, in violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice; 2.6.3. con il terzo motivo, violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 52 e 64 D.Lgs. n. 159/2011, per non avere il Tribunale considerato l'accertamento giudiziale operato dal Tribunale fallimentare nella procedura concorsuale riguardante [OSCURATO:SOCIETA]. circa l'an ed il quantum del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non provato che la società sottoposta a confisca non abbia effettivamente pagato l'acconto pattuito in sede di conferimento dell'incarico al ricorrente; ciò in violazione dell'ad. 64, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 il quale impone che l'accertamento di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 ss. cod. antimafia, quando interviene a seguito di una procedura fallimentare, deve limitarsi ai requisiti indicati al citato art. 52, senza porre in discussione il giudicato fallimentare; in ogni caso l'importo dovuto al ricorrente emerge documentalmente dalla contabilità dell'ATI relativa al periodo 1 gennaio 2013- 13 febbraio 2013, nella quale risulta registrato un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 562.076,32, oltre che dallo stato passivo del fallimento di detta società, reso esecutivo dal giudice delegato con decreto del 1 ottobre 2014, nel quale viene riportato il credito del [OSCURATO:PERSONA] appunto per la suddetta somma in via privilegiata ex articolo 2751 bis numero 2, oltre iva in via chirografaria e, dunque, per una somma esattamente corrispondente a quella per la quale è stata chiesta sta l'ammissione al passivo nella presente misura di prevenzione; 2.6.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in punto di mancata prova del quantum dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente, nonostante l'accertamento definitivo operato in sede fallimentare sia stato documentalmente provato dal ricorrente stesso; ciò nondimeno, il Tribunale, nell'impugnato decreto, ha ritenuto irrilevante tale circostanza, atteso che non risultano atti di diffida da parte del professionista per l'inadempimento, senza però motivare in che modo ciò possa superare un accertamento giudiziale definitivo; 2.6.5. con il quinto motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'ad. 52, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il Tribunale escluso la buona fede dell'odierno ricorrente, ignorando i criteri imposti per tale valutazione dalla disposizione normativa anzidetta; invero, il Collegio ha omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto esclusivamente rapporti professionali con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. volti al risanamento delle due società, poi fuse; in tale contesto di crisi aziendale delle clienti, era doveroso da parte sua dal punto di vista deontologico astenersi dal richiedere anticipi su compensi oltre una certa soglia; inoltre, illogica risulta pure la presunzione del Tribunale, secondo la quale, poiché l'oggetto dell'incarico al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vedeva sulla situazione aziendale, questo avrebbe dovuto chiarirgli l'intento illecito del proposto: è chiaro che se le società ATI e CNR non fossero state in difficoltà, l'incarico professionale al ricorrente non avrebbe avuto ragion d'essere, ma così argomentando il Tribunale pretende di addebitare allo stesso la conoscenza di fatti avvenuti ben due anni prima dell'assunzione di detto incarico nel 2009;2.6.6. con il sesto motivo, il vizio di motivazione per essere stata esclusa la buona fede in capo al [OSCURATO:PERSONA] perché a conoscenza di fatti antecedenti all'assunzione dell'incarico professionali, quali ad esempio la concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], che denotavano la volontà distrattiva del Balini, illogicità ancor più evidente per il fatto che proprio lo stesso decreto ha accolto l'opposizione della suddetta banca sul presupposto della dimostrata buona fede; 2.6.7. con il settimo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011 per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione del credito dallo stato passivo, la mancata dimostrazione della buona fede del terzo creditore, senza tener conto che ai sensi dell'art. 52 è necessario altresì che risulti, innanzitutto, la strumentalità del credito. 2.6.8. La difesa del [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica ex art. 611 c.p.p., preso atto della requisitoria del PG, che ha ritenuto fondati il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, ha dichiarato di condividerne in buona parte le conclusioni, insistendo tuttavia per la fondatezza anche dei motivi procedurali, circa l'incompatibilità del giudice. 2.7. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 231.775,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo a un preliminare di vendita per l'acquisto di unità immobiliari. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali lamenta: 2.7.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 112, 116, 132 ss. c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato con motivazione meramente apparente ha rigettato l'opposizione, limitandosi a ritenere che il credito del ricorrente non avesse data certa, ribadendo le considerazioni svolte dal Giudice delegato; del tutto inconferente, infatti, è il richiamo agli artt. 2 e 10 T.U. 131/2006, in forza dei quali il preliminare avrebbe dovuto essere trascritto, dato che la trascrizione non è l'unico modo di provare la data certa di un atto; neppure il riferimento al D.L. n. 122/2005 rileva, in quanto fu proprio lo stesso ricorrente a eccepire nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. la nullità del preliminare per mancata erogazione delle garanzie fideiussorie; anche in punto di mancata prova della buona fede del ricorrente, la motivazione del decreto impugnato pare viziata, in quanto meramente reiterativa delle argomentazioni contenute nel provvedimento opposto; infine, ulteriore carenza motivazionale riguarda il mancato accertamento positivo e specifico della strumentalità del credito in esame nei confronti delle attività illecite del Balini; 2.7.2. con il secondo, la violazione di legge in relazione agli artt. 61, 112,115,116 c.p.c., 2704 c.c e 59, comma 8 D.Lgs. n. 159/2011 perché il Tribunale non ha tenuto conto che nell'atto di opposizione, il ricorrente aveva dato prova di numerosi fatti atipici che potevano ex art. 2704 c.c. dare prova della data anteriore al sequestro di prevenzione, quali i pagamenti effettivamente effettuati dalla società di cui il Russello era socio unico e legale rappresentante (peraltro, tenendo conto che ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo poco importava l'assetto dei rapporti interni tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), le quietanze di pagamento rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. e l'accertamento giudiziale definitivo relativo all'ammissione del credito de quo al I ' passivo fallimentare della predetta società; infine, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 59, comma 8, cod. antimafia non ammettendo la produzione di una visura camerale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto questa non costituiva documento nuovo volto a provare i requisiti di verifica del credito, ma mirava semplicemente a dare atto della riconducibilità di questa al Russello. 2.7.3. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha depositato memoria con la quale preso della requisitoria del P.G. ha insistito nei motivi di ricorso, censurando la motivazione della requisitoria stessa. 2.8. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.8.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione per avere rigettato l'opposizione della ricorrente senza considerare le valutazioni della Corte di appello di Roma, la quale ha parzialmente annullato il decreto di confisca nei confronti dei diritti di utilizzo di alcuni beni immobili, sul presupposto della accertata carenza di strumentalità del contratto di leasing stipulato con la società ricorrente e della buona fede della stessa, anche per il fatto che il fallimento di ATI s.r.I., fideiussore di CNR nel contratto de quo, è intervenuto ben nove anni dopo la stipula del contratto di leasing; nonostante la decisione favorevole della Corte di appello nel procedimento principale di prevenzione sia diventata definitiva, il Tribunale ha illogicamente ritenuto di smentire le anzidette conclusioni, sulla base di fatti intervenuti dopo la stipula del contratto in esame, avvenuta nel lontano 2004, ossia per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non si sarebbe opposta alla fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2011, che avrebbe accettato un piano di rientro per le morosità nel 2013 e che avrebbe ignorato che i redditi del Balini erano sproporzionati rispetto alla garanzia prestata; ciò è avvenuto, in primo luogo, in violazione della preclusione processuale, che impone al giudice del sub-procedimento di verifica dei crediti di non contraddire un provvedimento definitivo del procedimento principale di prevenzione, come sancito dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, che, estendendo il diritto di intervento nel procedimento principale, ha chiaramente indicato la sua prevalenza su quello di verifica dei crediti, data la maggior tutela del diritto di difesa ivi garantita; inoltre, il Tribunale ha anche erroneamente applicato l'art. 52 cod. antimafia, che impone la verifica della buona fede del terzo creditore al momento della stipula del contratto, a nulla rilevando le circostanze sopravvenute (Sez. Un., n. 29847 del 2018, e Sez. 5, n. 12772 del 2020, la quale pronuncia ha pure chiarito che il concetto di buona fede non corrisponde a quello del rispetto dei canoni di buona gestione bancaria, di talché occorre che quest'ultima sia sintomatica di malafede. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito (in Sez. 6, n. 55715 del 2017) che non vi può essere strumentalità del credito nei confronti degli affari illeciti del proposto, se la pericolosità di questo sia insorta a notevole distanza dalla stipula del contratto, come è avvenuto nel caso di specie, ove tra l'uno e l'atro accadimento sono intercorsi sei anni e mezzo; infine il decreto impugnato ha pure del tutto omesso di replicare ad alcuni specifici motivi di doglianza in tema di mancata opposizione della ricorrente alla fusione per incorporazione di CNR in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di insostenibilità del piano di rientro concordato nel 2013 con quest'ultima, di alcuni pagamenti di effetti cambiari da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Roma in luogo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il rifiuto opposto dalla ricorrente al subentro della prima nel rapporto obbligatorio e di non corretta valutazione del merito creditizio del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla garanzia prestata in favore di CNR s.r.I.; 2.8.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 52 D.Lgs. n. 159/2011, nonché il vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma omesso di rispondere alle censure sviluppate nell'atto di opposizione della ricorrente, relativamente alla mancanza di motivazione del decreto del Giudice delegato sulla strumentalità del credito di [OSCURATO:SOCIETA] alle attività illecite del Balini; alla violazione di legge in punto di ritenuta mancanza della buonafede in capo alla ricorrente per difetto dell'autorizzazione regionale ed a causa della violazione dei canoni di verifica della clientela. 2.8.3.In data 8.9.2021 la ricorrente a mezzo del suo difensore ha trasmesso a mezzo PEC note difensive in replica alle conclusioni del P.G. 2.8.4. In data 4 marzo 2022 il procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Daniele e del [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso, avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 266.817,05, con i quali lamenta: 2.9.1. con il primo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 in rapporto all'art. 2 c.p. e il D.L. n. 231/2007, per avere il Tribunale, pur a fronte dell'erogazione del credito nel 2005, motivato l'assenza di buona fede in capo alla banca ricorrente sulla base della constatazione che essa non avesse rispettato il principio dell' "adeguata verifica della clientela" in base ai criteri di cui al D.L. n. 231/2007, mentre il mutuo in esame, essendo sorto nel 2005, doveva attenersi alle disposizioni della Legge n. 197/1991, modificata dal D.Lgs. n. 56/2004, facendo applicazione dei principi affermati dalle S.U. n. 40986/2018; a tal proposito, la ricorrente ha dato prova che, al momento della concessione del mutuo, l'operazione di finanziamento non denotava nessuno dei segnali di allarme indicati nel decalogo attuativo stilato dalla Banca d'Italia, così dimostrando la propria totale buona fede; peraltro è stata depositata dalla ricorrente copia della relazione di stima effettuata dal geom. Algeo del 2.5.2005 e, comunque, anche in assenza di una approfondita analisi della capacità economica della società finanziata all'epoca della concessione del finanziamento, nessun elemento poteva essere pronosticato quale indice di rischio con la conseguente sussistenza di tutti gli elementi per la condizione di assoluta buona fede; al contrario, il Tribunale, ritenendo di applicare la disciplina successiva di cui al D.L. del 2007 ha violato il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 2 c.p. e 7 CEDU ed all'uopo inconferente appare il rilievo della mancanza nel fascicolo istruttorio della pratica del mutuo di informazioni relative alla capacità economica della società finanziata, atteso che l'obbligo di conservazione di tali documenti vige soltanto per un decennio dalla data dell'erogazione del mutuo, avvenuta nel mese di giugno 2005; infine, il concetto di buona fede deve essere interpretato tenendo conto del principio di tutela dell'affidamento, riconoscendola anche in caso di errore scusabile, come chiarito da Sez. Un . n. 9 del 1999, Bacherotti e ribadito di recente da Sez. 1, n. 34039 del 2014, la quale ha illustrato i due profili, oggettivo e soggettivo, della buonafede, entrambi ricorrenti nel caso di specie, atteso che BNL né ha tratto vantaggio dalle condotte illecite del Balini, né poteva esserne a conoscenza al momento della concessione del finanziamento; non può invero farsi carico all'istituto di credito, che non dispone delle banche dati della P.G., di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali del soggetto da finanziare, né il semplice dato di una condanna per qualunque reato ovvero la risalente applicazione di una misura di prevenzione può essere ostativa alla concessione di un credito, venendo altrimenti minata la funzione economico sociale delle banche (Sez. 2, n. 15706 del 2018). 2.9.2. con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 in rapporto al criterio di ragionevolezza temporale che dovrebbe legare il bene oggetto di ablazione e la pericolosità del reo, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale di cui sono espressione ex multis la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, nonché quella n. 52626 del 2018 di legittimità; a tal riguardo, il Tribunale, nell'escludere la buona fede della ricorrente, non ha tenuto conto di tale criterio, dirimente nel caso in esame, atteso che il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria è stato acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel giugno 2005 e il sequestro ex art. 20 cod. antimafia risale al luglio 2016, oltre 11 anni dopo la concessione del mutuo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA], Tecnology 2012 -avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.I., della società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.- della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha concluso altresì per l'accoglimento -con annullamento con rinvio del provvedimento impugnato- dei ricorsi proposti dal: società [OSCURATO:PERSONA] E Ceramica s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.[OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la mancata ammissione allo stato passivo della società [OSCURATO:PERSONA] di Roma immobiliare s.r.l. e società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di: [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame; inoltre, il decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]- in relazione ai motivi di ricorso terzo, quarto, quinto, sesto e settimo -con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame, mentre il ricorso va rigettato nel resto. I restanti ricorsi vanno respinti ad esclusione di quelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. per il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che vanno dichiarati inammissibili. 2. Al fine di evitare ripetizioni si tratteranno di seguito innanzitutto le tematiche generali affrontate in più ricorsi, partendo dalla comune premessa che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.., Rv. 279627). 2.1. Data certa 2.1.1. Problematica comune ai proposti ricorsi è in primis quella della corretta delimitazione del concetto di "atto avente data certa anteriore al sequestro" al fine dell'opponibilità del credito alla procedura concorsuale riguardante i beni oggetto di confisca e dell'ammissione del credito allo stato passivo. Infatti, ai sensi del primo comma dell' art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti "aventi data certa" anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le condizioni previste dall'elenco di cui alle lett. a), b), c), d) del medesimo primo comma, e segnatamente, tra le altre, quelle che l'escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati) e che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. In definitiva, l'art. 52 cit. sancisce il principio, secondo cui la confisca di beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità sociale o condannato (di prevenzione o confisca estesa penale) non può recare pregiudizio ai diritti di credito vantati da soggetti terzi (rispetto al reato o alle dinamiche di inveramento della pericolosità), lì dove tale diritto, ove riferito ad epoca antecedente al sequestro, risulti caratterizzato dalla certezza e assistito dalla condizione di buona fede del titolare (credito di per sé non strumentale alla attività illecita o in caso contrario sorto nella inconsapevolezza di tale nesso di strumentalità) (cfr. Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189). L'accertamento della sussistenza dei crediti e la verifica dell'anteriorità di essi al sequestro costituiscono in ordine logico-fattuale i preliminari adempimenti per la formazione da parte del giudice delegato dello stato passivo, nonché per la valutazione delle ragioni dell'opponente anche nel successivo eventuale giudizio ex art. 59, commi 6 e ss. del d.lgvo n. 159/2011, per poi procedere alla valutazione della ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dal primo comma dell'art. 52 cit.. 2.1.2. Le modalità concorsuali dell'accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro e la formazione dello stato passivo evocano senz'altro quelle della procedura concorsuale per eccellenza, ossia quella fallimentare, sebbene sia stato più volte evidenziato che il presupposto dell'anteriorità del credito nel procedimento ex 52 e ss. del d.lgvo n. 159/2011 assolve alla specifica funzione di «evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato» (Corte cost., sent. n. 26/2019 e sent. n. 94 del 2015 quest'ultima citata in motivazione da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Infatti, la giusta esigenza di impedire manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione - manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca - risulta soddisfatta attraverso la verifica, espressamente richiesta al tribunale in via generale dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi (Corte cost., sent. n. 26/2019). Pur nella diversità degli obiettivi perseguiti dalle due procedure concorsuali- quella fallimentare e di prevenzione- (ad es. la concorsualità della procedura fallimentare, destinata a realizzare la par condicio creditorum, incide sia sul momento cognitivo, con la verifica del passivo, sia sul momento esecutivo e, cioè, la liquidazione dei beni del fallito da parte del curatore, con l'improcedibilità delle esecuzioni individuali, laddove la concentrazione delle domande nel procedimento di prevenzione, è diretta ad assicurare un più efficiente canale di trasmissione delle informazioni dalla Procura al Tribunale per la prevenzione, evitando così l'ammissione di crediti fittizi, avendo dunque finalità eminentemente antielusive -cfr. art. 59, comma 1, del codice antimafia che prevede la "partecipazione facoltativa del pubblico ministero"-), legittimanti anche accertamenti diversi per l'ammissione al passivo del credito (cfr. ad es. quello specifico nella prevenzione della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità), tuttavia l'accertamento dell'anteriorità del credito al sequestro, ovvero alla dichiarazione di fallimento avviene, nei limiti della cognizione demandata ai due procedimenti, con un parametro omogeneo, ossia quello della "data certa" espressamente richiamato dall'art. 52 . 2.1.3. In sede fallimentare, ai fini della decisione sull'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice delegato deve verificare l'anteriorità dell'insorgenza del credito alla procedura fallimentare ed all'uopo le S.U. civili (cfr. S.U. civ.n. 4213 del 20/02/2013, Rv. 625118) hanno precisato che in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, di guisa che è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. Per l'individuazione della data certa della scrittura privata nei confronti dei terzi non può che soccorrere, dunque, l'apposita disciplina dettata dal civile di cui all'art. 2704 c.c., in uno alle interpretazioni della giurisprudenza civile di legittimità, che hanno contribuito a delineare lo "statuto operativo" delle disposizioni vigenti in tale ambito. Nondimeno, il riferimento testuale contenuto nell'art. 52 d.lgvo n. 159/2011 alla "data certa" anteriore al sequestro finalizzato alla confisca e le specifiche indicazioni dell'art. 2704 c.c. implicano che il giudice della procedura concorsuale, finalizzata all'accertamento dei diritti dei terzi in relazione alla confisca, del pari debba tener conto di tale disciplina. 2.1.4. L'art. 2704 c.c. (a termini del quale "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo equalmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova") fa discendere, in particolare, la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione, ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Infatti, la norma in questione non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa e, quindi, opponibile ai terzi e l'assenza di tale elencazione, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, caso per caso, la sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza, secondo l'allegazione della parte, l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344, Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; conf. Sez. 1 civ. n. 22430 del 2009, Rv. 610687; Sez. 1 civ., n. 23793 del 2006, Rv. 594602; Sez. 5, n. 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949), restando, invece, affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata. In proposito, è stato ritenuto, ad esempio, che la certezza della data di scritture private non registrate, riportanti la stipula di contratti preliminari, fosse stata correttamente desunta dal giudice di merito dai dati oggettivi, consistenti nel contenuto del verbale del contraddittorio attraverso il quale l'Agenzia delle entrate aveva preso atto del contenuto delle scritture, e nella produzione documentale operata dalla società contribuente - libro giornale, estratto bancario e atto di fideiussione - riguardante la data di versamento della caparra confirmatoria relativa a tali contratti (Sez. 5, n. 20813 del 21/07/2021, Rv. 661949). In particolare, è stato più volte evidenziato (cfr. Cass.civ. n. 2319/2016) che l'assenza di data certa del contratto non comporta in sé la reiezione della domanda di ammissione al passivo, in presenza di ulteriori elementi che valgano a ricostruirla: l'inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non riguarda il negozio e la sua stipulazione, ma la data della scrittura prodotta; peraltro il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere comunque oggetto di prova (Cass. civ. 14 settembre 2021, n. 24713; Sez. 1, civ. n. 19656 del 01/10/2015, Rv. 637288) e il creditore può dimostrare la certezza della data e quindi l'anteriorità di essa attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli specificamente previsti dall'art. 2704 c.c. (cfr. ad es. Sez. 1, civ. n. 23582 del 09/10/2017, Rv. 645786 che ha elencato ad es. le scritture contabili, bilancio della fallita regolarmente depositato, lettere inviate a mezzo fax, richieste di pagamento inviate con raccomandata riferite a determinate fatture), tra cui la riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integrante a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'ad. 2704, comma 1, c.c. (Sez. 1 n. 27192 del 23/10/2019, Rv. 655769). In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'ad. 2704, comma 1, c.c., dunque la data della scrittura privata è opponibile ai terzi, se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento e la relativa prova può essere fornita anche in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vedente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto (Sez. 1, n. 19656 del 01/10/2015, Rv. 637288). 2.1.4. In definitiva, alla luce di tutto quanto evidenziato, può affermarsi il principio che anche il giudice investito della procedura di verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione, al fine di verificare la ricorrenza della data certa del credito anteriore al sequestro ex art. 52 D.Lgs. 159/2011, dovrà tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'ad. 2704 c.c. e, dunque, non solo dei fatti tipici previsti dalla norma (es. registrazione, riproduzione in atto pubblico ecc.), ma anche di ogni altro fatto (atipico) che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. 2.2. Vincolatività del provvedimento di ammissione del credito già allo stato passivo fallimentare. 2.2.1. Alcune delle società riferibili al proposto Balini, nei cui confronti è stata disposta la confisca, erano già state dichiarate fallite, con successiva chiusura delle procedure ex artt. 64/7 D.Lgs. 159/2011 e 119 L.Fall.. ex artt. 64/7 L.Fall. In dipendenza del determinarsi della procedura concorsuale di prevenzione, viene in questione in questa sede la valenza del provvedimento di avvenuta ammissione di alcuni dei crediti al passivo dei fallimenti delle società. Le difese invocano il "giudicato" e la conseguente impossibilità in sede di prevenzione di discostarsi dalla valutazione già positivamente operata, con l'ammissione al passivo dei medesimi crediti, in sede fallimentare. 2.2.2. Tale deduzione non è condivisibile. Basti in proposito rilevare la diversità delle finalità delle due procedure concorsuali già sopra evidenziata, nonché la diversità delle condizioni per l'ammissione del credito al passivo nel procedimento di prevenzione (cfr. ad es. il fatto che una volta accertata l'anteriorità del credito al sequestro occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori presupposti quale quello della non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che n costituisce il frutto o di reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità). In ogni caso, è sufficiente richiamare quanto più volte evidenziato da questa Corte in sede civile, secondo cui l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, I. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Sez. 1 , n. 27709 del 03/12/2020). Del resto l'art. 64 /2 D.Igs 159/2011 prevede che, salvo quanto previsto dal comma 7 (ossia che sia stata dichiarata la chiusura del fallimento- come nella fattispecie in esame- in dipendenza della confisca dell'intera massa fallimentare, per cui occorre "ripartire" con la procedura concorsuale di prevenzione) in ogni caso i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento sono "ulteriormente" verificati dal giudice delegato del Tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e ss. 2.2.3.Improprio si presenta il richiamo ad una pronuncia di questa Corte, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull' "an" e sul "quantum" del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189). Con tale principio, infatti, si è inteso far riferimento ad una vincolatività scaturente da una "sentenza", divenuta definitiva, di accertamento dell'an e del quantum del credito, laddove il decreto di ammissione allo stato passivo fallimentare senz'altro non riveste definitività (essendo influente ed efficace solo in relazione alla procedura fallimentare anche quando sottoposto ad impugnazione e a verifica ex art. 99 L.Fall.) e, dunque, non è vincolante all'esterno della procedura fallimentare. Tuttavia, l' avvenuta ammissione del credito al passivo fallimentare, sebbene non rilevi quale "giudicato", potrebbe essere rilevante ad altri fini, quale quello di dar conto- ricorrendone i presupposti e riguardando il medesimo credito- della data certa di anteriorità del credito stesso, tenuto conto del fatto che la documentazione prodotta in sede di formazione dello stato passivo è sottoposta al vaglio del giudice delegato che attraverso un provvedimento formale, ossia un decreto motivato, accoglie in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda del creditore di insinuazione al passivo. 2.3. Prove nuove e deducibilità in sede di opposizione ex comma 8 dell'art. 59 d.lvo n. 159/2011 2.3.1. Tema ulteriore di analisi generale posto da alcuni ricorsi è quello dell'ambito di applicabilità nel procedimento di opposizione del novello ottavo comma dell'art. 59 d.lvo n. 159/2011, come sostituito dall'art. 21 della legge L. 17 ottobre 2017, n. 161- a termini del quale "all'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile"- nonché dei limiti di deducibilità e produzione dei "documenti nuovi". La disposizione normativa in questione- che, secondo quanto già evidenziato condivisibilmente da questa Corte (Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019 Rv. 278795), si applica, in assenza di disciplina transitoria ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi al cod. civ., ai procedimenti di opposizione instaurati in data successiva all'entrata in vigore della legge citata (anche quando l'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato si sia svolta nel vigore della precedente normativa)- ha ristretto fortemente il campo dell'attività "istruttoria" esperibile all'esito dell'opposizione stessa (rispetto al testo previgente che, invece, prevedeva la possibilità di svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova, con possibilità anche di accertamenti istruttori di ufficio da parte del giudice). 2.3.2. Al fine di un corretto inquadramento del tema occorre, altresì, partire dall'inquadramento della natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, ex comma 6 e ss. dell'art. 59 e sul punto si ritiene che esso, conformemente al giudizio di cui all'art. 99 L. Fall., vada oggi configurato come un giudizio avente natura impugnatoria, con delimitazione del thema decidendi ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con esclusione- in linea generale- dell'ammissibilità di domande nuove e di nuovi accertamenti di fatto (Cass. civ.22006/2017, Cass. 9341/2012), fatti salvi quelli connessi alle testuali eccezioni previste dall'ottavo comma dell'art. 59. 2.3.3. Il regime probatorio oggi previsto- a fronte di quello previgente- è stato fortemente ridimensionato, in ragione della natura impugnatoria del giudizio, e circoscritto alla possibilità di acquisizione di "documenti nuovi "ed alle verifiche probatorie conseguenti ad essa, sempre che, come già evidenziato, la parte dimostri di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa a lei non "non imputabile". L'eccezione ad una ulteriore attività istruttoria- in linea generale non consentita- in definitiva deve essere intesa nel senso che è possibile l'acquisizione di documenti "nuovi" nel giudizio innpugnatorio di opposizione, anche preesistenti alla verifica dei crediti, ma la parte deve dimostrare di esserne venuta in possesso incolpevolmente, successivamente alla verifica dello stato passivo, e che, dunque, utilizzando l'ordinaria diligenza non ha potuto allegarli alla domanda ex art. 58 lett. c) del d.lgvo n. 159/2011, in dipendenza di un fatto a lei non imputabile. 2.3.4. Nel descritto perimetro probatorio non può essere condivisa la deduzione difensiva, che investe il duplice profilo, secondo cui: a) il divieto generale di produrre "documenti nuovi" -fatta salva l'impossibilità di produrli in precedenza- è circoscritto esclusivamente ai "documenti" e, quindi, altri elementi acquisiti possono essere liberamente prodotti, senza il vincolo testualmente previsto dal comma ottavo; b) il "limite" di produzione afferisce esclusivamente all'udienza e non anche ai momenti antecedenti ad essa. Tale impostazione appare è frutto di una lettura non corretta della norma che tralascia la chiara impostazione di sistema a cui si è già accennato, secondo cui nel giudizio di opposizione non possono essere addotti "elementi nuovi", stante il tenore letterale del comma ottavo e le finalità \ , del giudizio di opposizione, improntato alla "concentrazione" nella valutazione delle impugnazioni e nella definizione immediata di esse, che non lasciano spazio come detto ad ulteriori attività istruttorie. Per le medesime ragioni resta priva di fondamento la deduzione, secondo cui un'attività nuova ed ulteriore sarebbe consentita tra il momento della proposizione della domanda e l'udienza del giudizio di opposizione, stante il riferimento testuale alla produzione di documenti nuovi all' "udienza", sempre che risulti ascrivibile ad una causa "non imputabile" all'opponente la produzione tempestiva. Sul punto deve subito evidenziarsi che il comma 8 deve essere letto in relazione alla previsione di cui al comma 6- che prevede l'introduzione del giudizio di opposizione con il ricorso nel quale, all'evidenza, trattandosi di un giudizio avente natura impugnatoria, la parte deve allegare le ragioni dell'opposizione, dando conto appunto degli elementi idonei a sconfessare la valutazione del primo giudice in merito alla formazione dello stato passivo. In tale contesto non vi è uno spazio per uno stacco procedurale tra il momento della proposizione dell'atto di opposizione e l'udienza, dove il riferimento alla possibilità di produrre in quella sede il documento nuovo è ancorato sempre all'impossibilità della parte di entrarne in possesso in precedenza. 2.4. Nullità del provvedimento impugnato per essere il Presidente estensore del decreto impugnato il medesimo giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo. Infondata si presenta la questione proposta da alcuni ricorrenti, relativa alla nullità del provvedimento impugnato per identificarsi il Presidente estensore del decreto impugnato con il giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, dovendo trovare applicazione anche nel procedimento di accertamento dei crediti dei terzi in materia di confisca di prevenzione l'art. 99 L. Fall. In proposito si osserva che, a prescindere dalla possibilità di applicazione analogica alla procedura concorsuale in esame delle norme in materia di incompatibilità -rectius di obbligo di astensione- strettamente coniate per la procedura fallimentare e contenute nell'art. 99 L.Fall., appare dirimente quanto condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza civile di legittimità. Quest'ultima, infatti, ha precisato che l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, non escludendo la "potestas iudicandi" del predetto giudice, quale magistrato addetto al Tribunale che dell'impugnazione stessa è il giudice naturale, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del "giusto processo" espresso dall'art. 111, comma 2, della Costituzione che trova nell'art. 6, par. 1, della [OSCURATO:PERSONA] il suo fondamento (Sez. 1, n. 10492 del 15/04/2019, Rv. 653468; Sez. 1, n. 22835 del 09/11/2016, Rv. 642402; Sez. 1 n. 24718 del 04/12/2015, Rv. 638143). Il mancato esercizio del potere di ricusazione preclude la possibilità di far valere vizi avverso il decreto emesso all'esito dell'opposizione. 3.Tanto premesso e passando all'esame dei singoli ricorsi, si osserva che il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in relazione al credito per euro 239.208,44 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per la vendita di arredi di un residence di Ostia, è fondato nei limiti di cui si dirà. 3.1.Va premesso che, quanto alle deduzioni di cui al primo motivo di ricorso e di cui ai motivi aggiunti del 16.7.2021, relative alla violazione del comma 8 dell'art. 59 d.lgs n. 150/2011 da parte del Tribunale in sede di giudizio di opposizione, dovendo trovare ingresso in tale giudizio le dichiarazioni allegate alla memoria del 4.9.2010, si osserva in proposito che esse sono infondate per tutte le ragioni esposte al par. 2.3. e ss. da intendersi integralmente richiamato in questa sede. 3.2. Nel resto i due motivi di ricorso sono volti in definitiva entrambi a censurare il provvedimento impugnato, laddove non fa corretta applicazione dell'art. 2704 c.c., in relazione alla prova della data certa anteriore del credito. Il provvedimento impugnato, alquanto confusamente ed in maniera frammentaria evidenzia, da un lato, che la determinazione della data di insorgenza del credito nell'ambito della procedura di verifica ex articolo 52 è sottoposta al regime della prova legale e nel caso di specie pur risultando allegate le fatture relative alle forniture per il residence, nonché il contratto di affidamento in relazione alla fornitura di mobili e arredi tale documentazione non presenta data certa, risultando solo una ripartizione del debito a mezzo rate con addebito RIBA; dall'altro che ogni onere di allegazione grava sul terzo creditore ivi compresa la dimostrazione della sua buona fede e all'istanza sono allegati i documenti di trasporto le relative fatture, ma la mancata considerazione di essi è dovuta al fatto che, da un semplice esame di tali documenti, molti risultano poco leggibili e alcuni recano delle firme e sigle incomprensibili e non aventi data certa. Tale valutazione si presenta parziale e non conforme ai criteri ai quali deve essere improntata la verifica della ricorrenza della data certa del credito. In proposito, si richiama tutto quanto evidenziato sub. 2.1 e ss., sicchè fondata si presenta la deduzione della p.o., secondo cui la data certa della scrittura privata attestante il credito può essere ricavata anche da un fatto (atipico), che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento rispetto al sequestro. 3.2.1. All'uopo, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, al fine di verificare la sussistenza della data certa anteriore al sequestro della documentazione che il ricorrente adduce in questa sede di aver prodotto, ossia le numerose fatture e documenti di trasporto recanti i dati delle transazioni, in uno agli estratti di conto corrente bancario, ai bonifici e pagamenti parziali effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA], a fronte del riepilogo dei partitari attestanti gli insoluti, aggiornato al 25.3.2019, nonchè le copie autenticate dal notaio dei registri IVA e delle vendite.3.3. Ne consegue che il provvedimento impugnato per quanto concerne la posizione del ricorrente deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà. 4.1. Va premesso brevemente in fatto che il Piantoni in data 10 dicembre 2007 stipulava un preliminare di vendita con la società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto di un immobile da costruire, versando la somma complessiva di euro 33.904,00; nel preliminare era stabilito che se la società non avesse costruito l'immobile entro 12 mesi dalla stipula del preliminare, il Piantoni avrebbe avuto diritto alla restituzione del versato. L'immobile non veniva costruito e in forza della clausola compromissoria presente nel contratto preliminare il Piantoni si rivolgeva ad un collegio arbitrale che decideva in data 12 settembre 2011, condannando l'ATI al pagamento di euro 33.904, oltre agli interessi legali; dal lodo divenuto definitivo scaturiva l'atto di precetto di euro 39.973,35, ma nel frattempo il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento dell' [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n.311/ 2013. [OSCURATO:PERSONA] veniva ammesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] allo stato passivo del fallimento per euro 49.179,15 ed il progetto dichiarato esecutivo in data 01/10/2014. Tuttavia, disposta la chiusura del fallimento ex articolo 64 comma 7 del decreto legislativo n. 159/2011 e 119 L.Fall., stante l'intervento della misura di prevenzione nei confronti del Balini e di tutte le società lui riferibili, veniva proposta dal Piantoni istanza di ammissione del credito nella procedura ex articolo 58 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011, dichiarata inammissibile in sede di ammissione del credito, provvedimento questo oggetto di conferma in sede di opposizione. 4.2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale ha ritenuto di rigettare l'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo del credito del Piantoni dell'importo di euro 49.179,15 nei confronti di ATI s.r.I., considerando in maniera dirimente il fatto che il documento principale, determinante il diritto al credito del richiedente, è costituito dal contratto preliminare privo di "data certa" e ciò a prescindere dagli ulteriori documenti prodotti, nonché dalle ricevute di avvenuto pagamento degli acconti versati. Inoltre, ha evidenziato il Tribunale, che alle pagine 8 e 9 del lodo arbitrale sono indicati i versamenti effettuati dal Piantoni, senza allegare le relative ricevute di avvenuto pagamento e che il dato indicato dalla parte, secondo cui la prova documentale della data certa si configurerebbe prendendo in considerazione la data di emissione del lodo arbitrale, non vale a superare appunto la mancanza di data certa del preliminare. 4.3. Tale valutazione si presenta non conforme ai criteri ai quali deve essere improntata la verifica circa la ricorrenza della data certa del credito e la sussistenza del credito stesso. Sul punto si richiama innanzitutto quanto già evidenziato sub 2.1., nonché tutto quanto evidenziato sub. 2.2., circa la rilevanza del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare. In particolare, deve osservarsi che il Tribunale non ha tenuto in giusta considerazione il lodo divenuto definitivo ottenuto dal Piantoni in data 12.9.2011, nel quale, non solo è stato riprodotto il contenuto del contratto preliminare, ma è stato dato atto dell'avvenuto versamento delle somme, inquadrate quali acconti, non avendo natura di caparra confirmatoria in mancanza di elementi che depongano in tal senso emergenti dal contratto ex art. 1385 c.c.. Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 824 cod. proc. civ., secondo cui, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c., il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione ha gli effetti della sentenza pronunciata dalla A.G., sicchè a tale provvedimento giurisdizionale risulta equiparato, quanto alla natura giuridica, condividendone gli effetti di accertamento, di condanna e costitutivo. 4.4. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame dovendo il Tribunale in tale sede considerare i principi sopra riportati in tema di data certa e tener conto della valenza del lodo definitivo prodotto dal Piantoni. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di cui si dirà. 5.1. Il primo motivo di ricorso richiamato nella memoria di replica, relativo alla nullità del decreto impugnato per un vizio attinente alla composizione del Collegio giudicante, il cui Presidente estensore si identifica nel Giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo è infondato. Sul punto si rimanda a tutto quanto evidenziato sub 2.4. 5.2. Il secondo motivo di ricorso, in merito alla nullità del decreto impugnato che non darebbe conto di un autonomo accertamento operato dal Tribunale, è anch'esso infondato, atteso che il provvedimento impugnato sebbene in maniera non corretta ha sviluppato il proprio ragionamento in merito alla proposta opposizione. 5.3. I restanti motivi di ricorso sono in buona parte fondati per quanto si dirà. 5.3.1. Va premesso brevemente in fatto che il ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per un credito di euro 685.733, 06, maturato in dipendenza dell'incarico professionale (conferito in maniera congiunta al dottor [OSCURATO:PERSONA]) di cui alla lettera di incarico del 9 marzo 2009, avente data certa, con oggetto: "l'esame e Io studio della situazione aziendale, con particolare riguardo alla posizione fiscale volta di individuare e a proporre strategie più idonee anche avvalendosi di accordi per la transazione e ristrutturazione dei debiti societari per la riduzione e/o soluzione della crisi d'impresa sia in sede stragiudiziale che ove necessario tramite il ricorso a procedura concorsuale". Per lo svolgimento di tale incarico veniva determinato, secondo quanto si legge nello stesso provvedimento impugnato, un anticipo sugli onorari di euro 200.000, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico, oltre ad euro 20.000 mensili, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione medesima, con onorari preconcordati nella misura percentuale pari al 5% del passivo accertato, al lordo delle somme eventualmente transatte o ristrutturate, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente. 5.3.1.1. Il Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento di rigetto di ammissione al passivo, in considerazione del fatto che, per quanto concerne l'acconto di euro 200.000,00, non è stata fornita dal ricorrente ulteriore documentazione a supporto del mancato versamento, sicché si può ragionevolmente ritenere che all'epoca dei fatti il [OSCURATO:PERSONA] avesse già percepito l'acconto in questione, contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico avente data certa, contrariamente a quanto da lui sostenuto; inoltre, non è stata fornita la prova della buona fede e non è stata allegata documentazione a dimostrazione dell'attività professionale svolta in un periodo in cui, peraltro, come risulta dagli atti processuali, si è concretizzato il progetto di spoliazione dell'[OSCURATO:SOCIETA]. posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, risulta piuttosto improbabile che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza della complessa operazione posta in essere dal Balini , culminata proprio nell'anno 2009, laddove in data 09/03/2009 è stato sottoscritto il mandato professionale al [OSCURATO:PERSONA] contemplante l' esame e lo studio della situazione aziendale; in ogni caso, il ritardo nell'approvazione/deposito del bilancio dell'ATI relativo all'anno 2007 risulterebbe sintomatico della grave situazione in cui versava la società che avrebbe potuto essere agevolmente constatata dal terzo creditore di ordinaria diligenza. 5.3.2. La complessiva e frammentaria valutazione del Tribunale non fa corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 52 cit. Ed invero, va premesso che per quanto concerne la rilevanza del provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del credito successivamente oggetto della procedura concorsuale di prevenzione, occorre richiamare quanto evidenziato sub 2.2.. All'esito di tale richiamo va evidenziato che, fermo restando che l'incarico professionale posto a fondamento del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] risulta avere data certa, essendo stata tale circostanza data per scontata anche dal Tribunale, deve rilevarsi come, per quanto concerne il versamento dell'acconto, il provvedimento impugnato si sia limitato a ritenere ragionevole il versamento di tale importo (benchè tale esborso non risultasse in contabilità) e, per quanto concerne gli importi per l'attività professionale svolta, si sia limitato ad addurre la mancata prova dell'attività stessa senza confrontarsi ed argomentare in merito al dato complessivo che dalla contabilità dell'ATI relativa al periodo 1 gennaio 2013- 13 febbraio 2013, risulta registrato un debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro 562.076,32. La valutazione del Tribunale, peraltro, non considera che è ben possibile che in tema di ammissione dei crediti allo stato passivo, ovvero all'esito del giudizio di opposizione, il giudice disponga l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello richiesto nei limiti di quanto accertato (arg. ex Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020). 5.3.3. Non corretta, poi, risulta essere la motivazione del provvedimento impugnato che si incentra eminentemente sulla mancata prova della buona fede per escludere il credito del [OSCURATO:PERSONA] dall'ammissione al passivo - tenuto conto della complessa operazione posta in essere dal Balini, in un momento in cui era operativo il mandato conferito al [OSCURATO:PERSONA] abbracciante l'esame e lo studio della situazione aziendale- tralasciando completamente l'aspetto della strumentalità del credito all'attività illecita. Sul punto, deve evidenziarsi che il Tribunale avrebbe dovuto verificare tale aspetto prima di valutare la ricorrenza o meno della buona fede del [OSCURATO:PERSONA], atteso che non può essere data per scontata la strumentalità del credito nel caso in cui non si ritenga, comunque, sussistente la buona fede, richiedendo sia la vecchia che la nuova formulazione della lett. b) dell'art. 52 un'apposita indagine sul nesso di strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. Deve, infatti, ritenersi ancora pertinente in proposito, pur dopo la novella di cui alla L. n. 161/2017 quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il Tribunale è tenuto valutare analiticamente che il credito sia strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Rv. 272232), salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi la buona fede e l'inconsapevole affidamento. 5.3.4. Nel caso di specie anche a voler ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'operazione illecita del proposto, ciò non comporta automaticamente che il credito sia strumentale all'attività illecita. Solo dopo aver chiarito tale aspetto, come ha pure precisato il P.G. nella requisitoria scritta, può venire in rilievo la ricorrenza o meno della buona fede. 5.3.5. Va per inciso evidenziato che anche il ragionamento in merito alla carenza di buona fede sviluppato dal Tribunale appare censurabile, dovendosi rilevare che essa non può essere negata solo sul presupposto della mera conoscenza della grave situazione in cui versava la società. 5.3.6. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio per nuovo esame dei punti segnalati. 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi fondati per quanto si dirà. 6.1. Per quanto concerne il ricorso in relazione al credito per euro 274.073,14 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni professionali svolte innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] quale dottore commercialista nell'interesse della società in questione, i tre motivi di ricorso sviluppano censure eminentemente avverso il percorso motivazionale del decreto impugnato, in relazione ai presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 52 del D.Lgvo n. 159/2011. All'uopo va subito chiarito che la questione posta dal ricorrente circa la mancata valutazione dei presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 52 cit. nella formulazione antecedente alla novella della L. n. 161/2017 e non piuttosto nella nuova formulazione non appare rilevante nella fattispecie, posto che, alla luce di entrambe le formulazioni il Tribunale doveva o meglio avrebbe dovuto preliminarmente accertare la non strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, per poi valutare la ricorrenza o meno della buona fede, valutazione questa che per quanto si dirà non risulta nella fattispecie compiuta. 6.1.1. Tanto precisato, va brevemente rilevato che il provvedimento impugnato ha dato atto della numerosa documentazione relativa all'attività contenziosa tributaria (mandati alle liti sottoscritti, sentenze di definizione dei contenziosi) patrocinata nel periodo (2011-2014), antecedente l'esecuzione del sequestro dal Mattei in qualità di professionista incaricato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicchè nella fattispecie non viene in questione la "data certa", essendo priva di contestazione l'anteriorità dell'attività professionale espletata al sequestro. Il Tribunale ha fondato la conferma del provvedimento di rigetto dell'opposizione e di ammissione al passivo del credito vantato dal Mattei sui seguenti rilievi: che non risulta agli atti alcun contratto professionale o accordo tra le parti, con il quale sono stati concordati gli onorari richiesti; che singolare appare la circostanza che il Mattei, per tutta l'attività professionale svolta nel periodo 2011/2014, abbia emesso a titolo di acconto solo una fattura per l'importo di euro 35.767,97; che, come evidenziato nel decreto di confisca del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA] ha incaricato un suo ex dipendente poi congedato, divenuto commercialista, di procurare e coordinare altri soggetti da coinvolgere in ulteriori operazioni, tese ad occultare la massa di contante da movimentare e il soggetto è stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], già sottufficiale sino al congedo nel 1993 presso il comando generale di Roma, ove aveva conosciuto lo [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso Mattei ha evidenziato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], divenuto suo cliente, essendogli stato presentato dal generale [OSCURATO:PERSONA] e di averlo seguito per i suoi contenziosi con l'Agenzia delle Entrate per contestazioni complessivamente ammontanti a 100 milioni di euro e seguendo parte dei contenziosi era arrivato ad ottenere delle definizioni riducendo gli importi da pagare a circa 10 milioni di euro; il Mattei aveva stretti rapporti corruttivi con il Generale [OSCURATO:PERSONA] il quale a sua volta teneva ad avere buoni rapporti con il Balini che gli aveva venduto sottoprezzo un'importante imbarcazione e la custodiva nel porto di Ostia sotto falsa intestazione, sicché in tale contesto non stupisce che il Mattei fosse riuscito a ridurre del 90% gli importi che il Balini doveva pagare per i contenziosi fiscali. 6.1.2. Tale argomentazione giustificante il diniego appare confusa in vari punti. Innanzitutto, in merito al quantum giova richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ambito fallimentare, secondo cui in tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, la misura del corrispettivo può determinarsi in assenza di specifica pattuizione, anche in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1 c.c. (Sez. 1, n. 37028 del 26/11/2021, Rv. 663289). 6.1.3. In merito, poi, alla verifica dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52, il Tribunale confusamente indica gli "stretti rapporti corruttivi" del Mattei "con il generale [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta teneva ad avere buoni rapporti con il Balini". Tale laconica valutazione che segue ad una elencazione di attività di indagine, in parte confluita nel procedimento di confisca oggetto del presente procedimento relativo al Balini ed in altra parte specificamente riguardante i rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] il Balini ed il Romagnoli, non dà conto esattamente degli elementi denotanti la strumentalità dell'attività professionale di patrocinio nei giudizi fiscali all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego. Il generico riferimento ai "rapporti corruttivi" con lo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, con il Balini non dà conto delle modalità attraverso le quali esse abbiano interagito con i giudizi fiscali patrocinati dal ricorrente (corruzione dei componenti di tutti i collegi delle Commissioni tributarie che si sono occupati dei contenziosi della società?), ovvero con l'attività illecita del soggetto pericoloso, o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego. 6.1.4. Del pari, per quanto concerne specificamente la buona fede, essa risulta esclusa dal Tribunale sulla base di un ragionamento anch'esso generico, essendo ancorato ad esempio (cfr. pg. 27 del decreto impugnato) alla circostanza che il Mattei, per tutta l'attività professionale svolta, abbia emesso a titolo di acconto solo una fattura nel 2014, a fronte degli oltre 15 giudizi patrocinati tra 2011 e il 2014, ovvero della consapevolezza e/o conoscenza delle attività poste in essere dal Balini, non potendo la buona fede essere negata sul mero presupposto della conoscenza delle attività del proposto, specie ove legata ad un'attività di patrocinio in giudizio della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sé lecita, che comunque richiede una conoscenza approfondita di fatti ai fini dell'espletamento degli incarichi ricevuti. 6.2. Il ricorso del Mattei in relazione al credito per euro 513.864,00 vantato nei confronti della ATI s.r.I., per prestazioni professionali svolte, è anch'esso fondato nei limiti di cui si dirà. Vanno innanzitutto richiamate anche per esso le considerazioni già svolte sub 6.1., in merito all'irrilevanza del tema dell'applicabilità della lettera b) dell'art. 52 cit. nella formulazione antecedente alla novella della L. n. 161/2017, ovvero in quella successiva, essendo dirimente il dato che per entrambe le formulazioni occorreva che il Tribunale desse conto della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto e quindi valutasse la ricorrenza o meno della buona fede, valutazioni queste in sostanza omesse. 6.2.1. Tanto precisato, va brevemente rilevato che il provvedimento impugnato ha confermato rigettato l'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito del Mattei nei confronti dell'ATI s.r.I., dando atto che nonostante la produzione di mandati alle liti sottoscritti, aventi data certa, e le sentenze a definizione dei contenziosi patrocinati nel periodo antecedente l'esecuzione del sequestro dal Mattei, in qualità di professionista incaricato dalla società, il diritto al compenso, tuttavia, trova titolo nei contratti di incarico professionale sottoscritti dal legale rappresentante dell'ATI in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 05/01/2011, 09/01/2012, ma tali conferimenti di incarico sono del pari privi della data certa e che la determinazione della data di insorgenza del credito nell'ambito della procedura di verifica ex articolo 52 è sottoposta al regime della prova legale; inoltre, sussiste la malafede del Mattei alla luce delle circostanze evidenziate con riguardo alla richiesta di ammissione del credito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I... 6.2.2. Le valutazioni del Tribunale non fanno, innanzitutto, corretta applicazione dell'art. 52 del D.Lgvo n. 159/2011. 6.2.2.1. Ed invero, con riguardo alla data certa, si richiamano le considerazioni già svolte sub 2.1., sicchè non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi è lasciata al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso da quelli tipici, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Sez. 6 n.17926 del 12/09/2016, Rv. 641344). Anche in tal caso il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei documenti prodotti, connessi all'incarico professionale conferito (mandati e sentenze), al fine di valutare se da essi fosse possibile ricavare l'anteriorità del credito del Mattei, quanto all'attività effettivamente espletata. 6.2.2.2. Per quanto concerne le deduzioni del ricorrente, circa la non corretta applicazione dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52 si rimanda a tutto quanto evidenziato da 6.1.1. a 6.1.4. . 6.3. In definitiva il decreto impugnato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va annullato con rinvio per nuovo esame in merito per i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'opposizione di ammissione allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. del credito (ridotto) di euro 65.003,48 è infondato.7.1. Innanzitutto infondata si presenta la questione proposta con la memoria difensiva ex art.611 c.p.p., relativa alla nullità del provvedimento impugnato per identific3rsi il Presidente estensore del decreto impugnato con il giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo opposto, richiamandosi quanto in proposito evidenziato sub. 2.4. 7.2. Il primo motivo di ricorso è infondato e tale valutazione assorbe le ulteriori censure svolte con i restanti motivi. 7.2.1. Va premesso che il credito in questione, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, scaturisce da due atti del 29 maggio 2008, con i quali il ricorrente si obbligava ad acquistare dalla [OSCURATO:SOCIETA]. due porzioni di immobili da edificare sulle aree di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo complessivo di C 296.019,12, versando in quel contesto l'acconto per entrambi i contratti di euro 59.203,82; a seguito degli inadempimenti della ATI, il Violati esercitava il diritto di recesso comunicando all'ATI di non essere più interessato alla stipula dei contratti definitivi; solo in data 17.10.2011 il Violati riceveva dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per conto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., una comunicazione con la quale apprendeva che in data 10.10.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- che a sua volta in data 27.11.2008 trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- il terreno con voltura del permesso di costruire; richiesta invano la restituzione degli importi versati il Violati intraprendeva con atto del 12/04/2012 innanzi al Tribunale di Roma un giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma con sentenza del 18/04/2013, il Tribunale dichiarava il fallimento della ATI; presentata domanda di insinuazione al passivo del fallimento ATI , il Violati veniva ammesso allo stato passivo in chirografo per un credito di euro 65.003,48; il ricorrente, inoltre, riassumeva il giudizio nei confronti degli altri convenuti -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- ed il Tribunale di Roma con sentenza numero 4476 del 27/02/2019 condannava la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a restituire al ricorrente l'importo versato dallo stesso alla ATI e da questa ceduto insieme agli immobili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oltre alle spese di giudizio per complessivi euro 20.255,98. 7.2.2. Nel contesto fattuale descritto dallo stesso ricorrente non merita censure la valutazione preliminare compiuta dal Tribunale in sede di opposizione, secondo cui la domanda ex art. 52 del decreto legislativo 159/2011 (e la relativa opposizione) è inammissibile in quanto relativa al credito vantato verso un soggetto diverso da quello interessato dal provvedimento di confisca. Deve, infatti, osservarsi ed ulteriormente precisarsi che il Violati risulta possedere già un titolo per il credito relativo alle somme versate per le due unità immobiliari alla ATI e specificamente nei confronti della società cessionaria dei beni, ossia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non interessata, infatti, dalla procedura di confisca. Tale fatto appare dirimente, atteso che un'eventuale ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di prevenzione della [OSCURATO:SOCIETA]. duplicherebbe i titoli per la restituzione degli importi versati, a fronte, peraltro, di un accertamento compiuto con una sentenza dal giudice civile circa la legittimazione passiva e la titolarità a tale restituzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. La circostanza secondo la quale la ATI sarebbe condebitrice solidale con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a prescindere dal rilievo che non risulta essere stata documentata (sul punto deve rilevarsi che il ricorrente si limita a richiamare tutti i documenti inseriti nel fascicolo di parte innanzi al Tribunale che, invece, dovevano essere compiutamente allegati al ricorso per il principio di autosufficienza del ricorso non potendo accedere questa Corte agli atti della fase di merito), ma la stessa sentenza n. 4476/2019 non darebbe conto di ciò. 7.3. Le ulteriori questioni dedotte dal ricorrente, come già in premessa accennato, restano assorbite nella suddetta preliminare valutazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso la conferma in sede di opposizione della mancata ammissione allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. del credito di 231.775,00, relativo ad un preliminare di vendita per l'acquisto di unità immobiliari è infondato. 8.1. Ed invero, il Tribunale, dopo aver evidenziato che il contratto preliminare prodotto dal Russello sia privo di data certa, ha evidenziato come gli assegni comprovanti il credito, ossia l'avvenuto versamento della caparra, risultino firmati da soggetto diverso dall'istante e segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società questa non interessata alla compravendita. In definitiva, il Tribunale ha messo in risalto come il credito del Russello non risulti provato posto che l'importo della caparra versata per la quale si chiede l'insinuazione allo stato passivo della procedura risulta versata da soggetto estraneo al Russello, che dunque non è legittimato alla restituzione. Tale valutazione non merita censure ed in ogni caso il ricorso non si confronta specificamente con la valutazione ritenuta, all'evidenza, dirimente dal Tribunale. 8.2. Le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, pertanto, restano assorbite dalla valutazione suddetta, circa la mancanza di "legittimazione" del Russello. Infatti, anche a voler ritenere l'anteriorità del contratto preliminare al sequestro, pur in assenza di registrazione della scrittura, evincibile, comunque, aliunde, (cfr. quanto evidenziato sub 2.1.), in ogni caso non risulta superato il dato che lo stesso non ha fornito la prova nella sede propria del suo diritto di credito, posto che le somme relative alla caparra risultano versate con assegni firmati, come detto, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 8.3. La deduzione di cui al secondo motivo di ricorso, volta a censurare la mancata acquisizione in sede di opposizione della visura camerale storica della società [OSCURATO:PERSONA] si presenta infondata, alla luce delle considerazioni svolte sub 2.3. che in questa sede vanno richiamate. 9. I ricorsi della [OSCURATO:SOCIETA]. per i crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. non meritano accoglimento. 9.1. Il ricorso circa la mancata ammissione al passivo, all'esito dell'opposizione, del credito di euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è infondato. 9.1.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene alla domanda di insinuazione al passivo risultino allegate le fatture relative alle forniture di servizi, nonché il contratto di cessione del credito, tali documenti non presentano data certa e neppure risulta prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa. Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione del Tribunale, circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro, di cui al provvedimento impugnato, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo era stata allegata la raccomandata del 16/12/2013, inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e da questa ricevuta, relativa alla cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. e tale atto darebbe conto della data certa del credito, in uno alle fatture prodotte. 9.1.2. Tale deduzione non appare condivisibile. Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame. 9.1.2.1. Ed invero, per quanto concerne le fatture, vanno richiamati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza civile, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed è erronea l'affermazione, secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa, sol perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, sicchè la certezza della data di una fattura, può essere desunta da ulteriori elementi quali la regolare annotazione nei libri contabili chiusi con attestazione notarile, recanti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate (Sez. 1, n.24320 del 22/11/2007, Rv. 601179), ovvero dai documenti di trasporto alla medesima relativi, solo ove essi, a propria volta, abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713). 9.1.2.2. Per quanto concerne, poi, la raccomandata a mano del 16/12/2013 inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA] scan l in liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla comunicazione della cessione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] scan l alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tale racc.ta del pari non dà conto della data certa. Ed infatti, tale comunicazione reca la dicitura "raccomandata a mano", nonché una firma per ricevuta, con il timbro della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza indicare una data "certa" di ricevimento, laddove neppure il contratto di cessione dei crediti reca una data certa. 9.1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione. 9.2. Il ricorso circa il rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 15.040,00 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma s.r.I., è infondato. 9.2.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo fatture relative alle forniture di servizi, nonché i preventivi di intervento, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa. Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo erano stati allegati preventivi di spesa approvati dal committente, aventi dunque, data certa. 9.2.2. Tale deduzione non appare condivisibile. Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità in definitiva di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente. 9.2.2.1. Ed invero, per quanto concerne i preventivi di spesa, essi non danno certezza della data e neppure del credito essendo solo vistati (senza indicazione di date) e neppure danno conto dell'espletamento dei servizi indicati; analogamente neppure le fatture sono idonee a dar conto della data certa come evidenziato sub 9.1.2.1., in mancanza di ulteriori elementi che la attestino. 9.2.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione. 9.3. Il ricorso circa il rigetto dell'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo del credito di euro 14.241, 00, della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della ATI s.r.I., non merita accoglimento. 9.3.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo fatture relative alle forniture di servizi, nonché il contratto di cessione del credito, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa; inoltre, benché risulti già ammesso allo stato passivo del fallimento ATI un credito dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ciò non può far presumere la sussistenza della buona fede. Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, nonché la carenza di buona fede, mettendo in risalto che alla domanda di ammissione al passivo era stata allegata la documentazione idonea a provare i presupposti richiesti per l'ammissione al passivo. 9.3.2. Tale deduzione non appare condivisibile. Ed invero in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità in definitiva di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame. 9.3.2.1. Ed invero, per quanto concerne le fatture vanno richiamati i principi più volte affermati dalla giurisprudenza civile, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed è erronea l'affermazione secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa, sol perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, sicchè la certezza della data di una fattura, non può essere desunta neppure dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713). Neppure, poi, il contratto di cessione del credito risulta avere data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. 9.3.2.2. Per quanto concerne, invece, il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento della ATI s.r.I., dal quale dovrebbe ricavarsi non solo la buona fede della ricorrente, ma anche l'anteriorità del credito, si richiamano tutte le considerazioni svolte sub. 2.2., rilevandosi tuttavia una evidente carenza di allegazione in merito alla identità del credito per inferirne la data certa. Invero, la [OSCURATO:SOCIETA]. si è limitata a produrre in questa sede, a conforto delle proprie ragioni, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare dell'ATI delle somme di cui alle fatture indicate nella domanda stessa, ma non ha indicato, invece, nel presente ricorso i documenti, ossia le fatture relative ai crediti maturati per i servizi effettuati, allegate alla domanda ex art. 58 d.lgvo n. 159/2011, sicchè risulta inibita la preliminare verifica in questa sede che il credito ammesso al passivo fallimentare si identifichi esattamente con quello oggetto del presente ricorso, al fine di stabilire l'anteriorità di esso al sequestro in relazione al provvedimento di ammissione al passivo. Peraltro, neppure dal provvedimento impugnato è possibile ricavare tale "identità", limitandosi esso ad indicare l'allegazione alla domanda di "fatture relative alle forniture di servizi" per le quali risulta chiesta l'ammissione al passivo della procedura concorsuale di prevenzione. L'assenza di prova della data certa preclude la verifica delle ulteriori questioni poste circa la ricorrenza della buona fede. 9.3.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione. 9.4. Il ricorso circa la mancata ammissione al passivo, all'esito dell'opposizione, del credito di di euro 4.526,20 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. non merita accoglimento. 9.4.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della società ricorrente in considerazione del fatto che, sebbene risultino allegate alla domanda di ammissione al passivo le fatture relative alle forniture di servizi, tale documentazione non presenta, comunque, data certa e neppure è stato prodotto un contratto di appalto di servizi avente data certa. Nel presente giudizio la ricorrente censura la valutazione circa l'assenza di data certa anteriore al sequestro di cui al provvedimento impugnato, adducendo di aver prodotto i documenti utili ad attestarla. 9.4.2. Tale deduzione non appare condivisibile. Ed invero, in merito alla "data certa" dell'anteriorità del credito al sequestro vanno richiamate ancora tutte le considerazioni svolte sub 2.1., che, sebbene smentiscano l'affermazione del decreto impugnato circa l'impossibilità, in definitiva, di provare aliunde la data certa della scrittura privata, tuttavia non conducono, comunque, ad un risultato positivo per la ricorrente nella fattispecie in esame. Vanno all'uopo richiamate tutte le considerazioni già svolte, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data ed essa può essere desunta da ulteriori elementi quali la regolare annotazione nei libri contabili chiusi con attestazione notarile, recanti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate (Sez. 1, n.24320 del 22/11/2007, Rv. 601179), ovvero dai documenti di trasporto alla medesima relativi, solo ove essi, a propria volta, abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713), elementi questi non prodotti nella fattispecie. 9.4.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato motivato sufficientemente, con essenzialità le ragioni del rigetto dell'opposizione. 10. Il ricorso, avverso la mancata ammissione al passivo del credito della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la somma di euro 8.113,57 è inammissibile. Ed invero la ricorrente si duole in questa sede del fatto che, pur avendo presentato regolare domanda di ammissione al passivo del proprio credito nei confronti della Iimmobilgest non avrebbe ricevuto comunicazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'avvenuto deposito dello stato passivo esecutivo ai sensi dell'art. 59/3 del D. Lgvo n. 159/2011, fatto questo che l'avrebbe privata della possibilità, quale creditore escluso, di proporre opposizione ai sensi del comma 6 dell'art. 59. All'uopo, tuttavia, la ricorrente non considera che il rimedio del ricorso per cassazione è testualmente previsto avverso il decreto del Tribunale che decide sulle opposizioni ai sensi dell'art. 59/9. La ricorrente, pertanto, non può agire direttamente in questa sede per far valere lacune, mancanze od irregolarità verificatesi nella fase di verifica dei crediti o all'esito della esecutività dello stato passivo, ma avrebbe dovuto attivare, una volta appreso il deposito dello stato passivo esecutivo (avendo peraltro presentato domande per altri crediti vantati nei confronti di altre società oggetto di confisca), ogni rimedio eccependo l'omessa comunicazione e richiedendo al Giudice delegato e all'amministratore giudiziario il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 59/3 dai quali decorre il termine per proporre opposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 59. In ogni caso, avrebbe potuto proporre opposizione, anche al di fuori del termine di cui all'art. 59/6 al solo fine di eccepire l'inadempimento della comunicazione di cui al terzo comma. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento della somma in favore della Cassa ammende essendo incorsa la ricorrente incolpevolmente nell'errore di impugnazione innanzi a questa Corte. 11. Il ricorso, avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 266.817,05 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. in dipendenza di un finanziamento concessole, è infondato.11.1. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della Banca ricorrente in considerazione del fatto: - che il fascicolo istruttorio, ai fini della verifica della buona fede del terzo non risulta essere stato allegato dalla banca alla domanda di ammissione al passivo e, solo in sede di opposizione, la difesa della ricorrente ha allegato la proposta di fido della società ATI, con relativo parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA]- tra l'altro piuttosto generica e priva di analisi di dettaglio- ma tale produzione, ai sensi dell'articolo 59/8 del decreto legislativo 159/2011 è da ritenersi preclusa, trattandosi di documento nuovo, per il quale non era stata provata l'intempestiva produzione per causa non imputabile alla banca ricorrente; -che, dunque, la banca ricorrente non ha dato dimostrazione della buona fede, ad esempio dimostrando la correttezza del procedimento di concessione del credito e di valutazione sul merito creditizio del destinatario del finanziamento, sulla sua solvibilità e di quella di eventuali fideiussori, mancando appunto il fascicolo di istruttoria relativo a tale analisi, sicchè nessun accertamento preventivo risulta essere stato effettuato per verificare la possibilità di recupero del denaro in caso di inadempimento, in violazione del dovere di diligenza da parte dell'istituto; tale accertamento, tra l'altro, non risulta compiuto neppure con il successivo atto di adesione all'accollo di finanziamento del 16 giugno 2005, con il quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a seguito dell'acquisto dell'immobile oggetto dell'originario finanziamento concesso alla ATI, si riconosceva debitrice della banca [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 406.956,56 quale debito residuo in linea capitale dell'originario finanziamento concesso all'ATI; -che in conclusione risulta evidente la condotta carente e negligente, nonché l'imperizia mostrata dall'Istituto creditizio nel corso delle fasi preliminari alla cessione del credito (dell'[OSCURATO:SOCIETA] e successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), trascurando di effettuare la corretta valutazione del merito creditizio di entrambe le società prima della firma definitiva e quali fossero le reali motivazioni economiche e lo scopo dell'operazione. 11.2. Le valutazioni del Tribunale non meritano censura. Ed invero, nella fattispecie in esame vengono in rilievo i presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 52 d.lgvo n. 159/2011 e la corretta applicazione di essi, non essendo stata messa in discussione l'anteriorità del credito al sequestro e sul punto appare del tutto condivisibile quanto evidenziato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta. In particolare, la buona fede che deve sussistere in capo al creditore al momento della costituzione del credito- restando irrilevanti le circostanze insorte in un momento successivo che abbiano inciso sulla conoscenza o conoscibilità della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto - (cfr. S.U. n. 29847 del 31 maggio 2018 rv. 272978), deve escludersi non solo quando la banca sia a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto dell'erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza. Ciò nel rispetto degli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel comma terzo dell'art. 52 del d.lgvo 159/2011 e segnatamente valutando le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, le dimensioni degli stessi. L'inosservanza degli obblighi però non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Rv. 281821) prima dell'erogazione del credito e nella fattispecie in esame il Tribunale ha dato atto proprio di ciò, osservando che nessun accertamento preventivo risulta essere stato effettuato dall'istituto di credito per verificare la possibilità di recupero del denaro in caso di inadempimento, né nei confronti dell'ATI s.r.I., né tantomeno nei confronti dell'accollante il debito residuo. 11.3. Nel contesto descritto, pertanto, la censura di cui al primo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente adduce l'erronea applicazione da parte del Tribunale dei criteri di cui al D.L. n. 231/2007, laddove il mutuo in esame è stato erogato nel 2005 con la conseguenza che andavano applicate le disposizioni di cui alla legge n. 197/1991, modificata dal D.Lgs. n. 56/2004, non si presenta pertinente in dipendenza appunto dell'omesso accertamento da parte della banca del merito creditizio, né nei confronti dell'ATI, come detto, né tantomeno nei confronti della società accollante il debito residuo. 11.4. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, relativo alla perimetrazione della pericolosità, alla luce dei principi affermati dalle S.U. n. 4880 del 26/06/2014, Rv. 262605, secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Le doglianze sollevate in proposito dalla ricorrente, relative alla confiscabilità dei beni in relazione al perimetro temporale della pericolosità, tuttavia, non possono trovare ingresso in questa sede, dovendo le questioni relative alla confiscabilità del bene essere dedotte dal proposto avverso il provvedimento di confisca e non dall'istituto di credito che ha chiesto di insinuarsi al passivo senza valutare, tuttavia il merito creditizio 11.5. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, per le ragioni esposte va respinto. 12. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, atteso che la ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione del 4.3.2022, di rinuncia al ricorso. Invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 36 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). Orbene nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal procuratore speciale della società ricorrente. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 13. In definitiva, il decreto impugnato va annullato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (per i crediti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]), con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Va annullato altresì il decreto impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai motivi di ricorso terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame con rigetto nel resto del ricorso. Vanno rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (per i crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]), mentre vanno dichiarati inammissibili il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].- che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende-
Decreto Cassazione n. 22618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris