CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 104/21 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 26 gennaio 2021.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha annullato gli avvisi diNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026accertamento impugnati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’ambito di tre giudizi riuniti, due dei quali di rinvio dallacassazione, aventi ad oggetto, il primo, le annualità TIA 2001-2005 (R.G. n. 1529/19), ed, il secondo, le annualità TIA 2006-2009 (R.G. n. 1805/19), ed uno di appello -avverso lasentenza n. 924/19 della [OSCURATO:PERSONA] diLucca- avente ad oggetto, invece, l’annualità TIA 2013 e leannualità TARI 2014-2017 (R.G. n. 952/20), emessi -i suddettiavvisi di accertamento- dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ente di accertamento e riscossione del Comune di Capannori(LU), in relazione a due stabilimenti ubicati, rispettivamente,alla frazione Colle di Compito, via di Tiglio, ed alla frazione diMarlia, via del Fanuccio.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazioneo falsa applicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, dell’art.62 d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 7 d.P.R. n. 158 del 1999,degli artt. 17 e 18 reg. TIA del Comune di Capannori e dell’art.2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num.4, c.p.c., la violazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto: -Numero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026l’esenzione dal pagamento della tassa riguardava “parti disuperfici” e, segnatamente, quelle in cui, per specifichecaratteristiche strutturali e per destinazione, si producevano diregola rifiuti speciali; -la tassa era composta da una partefissa, sempre dovuta, e da una parte variabile, che potevaessere esclusa o ridotta a seconda della produzione, in unadeterminata area, di rifiuti speciali non assimilati a quelli urbanio assimilati ad essi, con onere della prova a carico delcontribuente; -la Corte Suprema di Cassazione, con lasentenza n. 11408/19 (emessa in relazione ad uno dei giudiziriuniti, quello confluito nel giudizio di rinvio R.G. n. 1529/19),aveva enunciato i principi applicabili nella vicenda in esame edaveva invitato la corte regionale toscana ad effettuare, sullascorta dei suddetti principi, un nuovo accertamento, conriferimento, in particolare, a “quelle parti di superficie in cui,per struttura e destinazione, si formavano esclusivamenterifiuti speciali non assimilabili per quantità”; -la corte di merito,lungi dall’ottemperare a tale invito, aveva considerato esenti,recependo le conclusioni alle quali erano pervenuti i consulentitecnici d’ufficio da essa nominati, tutte le superfici inerenti alla“linea di produzione”, senza alcuna valutazione delle aree in cuisi producevano esclusivamente rifiuti speciali, violando, in talmodo, i limiti del “nuovo accertamento” ad essa demandato; -inoltre, “ampliate a dismisura le superfici esenti”, ne eraderivato “un proporzionale aumento dei rifiuti prodotti in taliaree”, con la conseguenza di pervenire ad un risultato“abnorme” e, cioè, al superamento, per ciascuna annualità, dellimite massimo di rifiuti assimilabili stabilito dal reg. TIA delComune di Capannori; -né era stata dimostrata la sussistenza,ad opera della società contribuente, dei presupposti perNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026“l’esonero o la riduzione” della tassazione, ancor più tenendo amente che non erano stati versati in atti i modelli MUD per lostabilimento di via di Tiglio, né la documentazione tecnicarichiesta dall’art. 18 della deliberazione consiliare n. 27 del2004.3. Il motivo è fondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sulpresupposto di una asserita comunanza del “tema centrale”dibattuto in tutti i giudizi riuniti, inerente alla riconducibilità omeno dei rifiuti prodotti dalla società contribuente nel novero diquelli assimilabili agli urbani, ha ricordato -sostanzialmenterichiamando la sentenza n. 11408/19 della Corte Suprema diCassazione, avente ad oggetto, tuttavia, solo uno dei suddettigiudizi (R.G. n. 1529/19)- che la delibera del Comune diCapannori che aveva disposto l’assimilazione a prescinderedalla quantità dei rifiuti speciali prodotti doveva esserereputata illegittima e doveva essere, quindi, disapplicata e che,disposta una consulenza tecnica d’ufficio, era stato accertatoche la società contribuente aveva prodotto rifiuti che, perquantità, non erano assimilabili agli urbani, come era emersoanche in seguito ad “un realistico stress test”, all’esito delquale il risultato non era mutato, “pur in presenzadell’alterazione del primo dato, quello delle superfici accessoriealla produzione”, e della considerazione del “valore massimodel coefficiente previsto dal d.P.R. n. 158 del 1999”, con laconseguenza che gli avvisi di accertamento impugnatidovevano essere annullati (cfr. la sentenza impugnata, allepagine 6 e 7).3.2. Tuttavia, la Corte Suprema di Cassazione, con lasentenza n. 11408/19, dopo avere rammentato che laNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026disciplina applicabile ai rifiuti speciali è destinata a mutare aseconda che siano o meno assimilati agli urbani, avevaosservato che, in mancanza di assimilazione, si applica ladisciplina dettata dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993,che rapporta la tassazione alle superfici dei locali occupati odetenuti, prevedendo l’esenzione -sull’ovvio presupposto che inun locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formanoanche, di norma, rifiuti ordinari- solamente per quella parte disuperficie in cui, per struttura e destinazione, si formanoesclusivamente rifiuti speciali. Aveva aggiunto, altresì, chel’ipotesi della produzione e recupero dei rifiuti speciali assimilatied assimilabili è disciplinata dall’art. 49, comma 14, d.lgs. n.22 del 1997 e dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999, amente dei quali è prevista non già la riduzione della superficietassabile, contemplata dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del1993, bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata inconcreto ed a consuntivo -in base a criteri di proporzionalità-rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero(cfr. Cass. n. 627/12, Cass. n. 5829/12, Cass. n. 9858/16,Cass. n. 10469/16 e Cass. n. 10548/17). Aveva rammentato,inoltre, che l’art. 39 legge n. 146 del 1994, in virtù del qualeera stata prevista l’assimilazione ope legis dei rifiuti speciali aquelli urbani, è stato abrogato dall’art. 17 legge n. 128 del1998, essendo stata attribuita alle amministrazioni comunali -anorma dell’art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997- lapotestà di disciplinare l’assimilazione dei rifiuti medianteregolamento nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi,che, nella vicenda in esame, il Comune di Capannori, con ladeliberazione consiliare n. 28 del 2004, aveva provveduto adindicare, indipendentemente, però, dalla quantità di rifiutiNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026speciali non pericolosi prodotti, in tal modo ponendosi incontrasto con la suddetta norma di legge ed i principi sul puntoespressi in sede di legittimità, secondo i quali l’assimilazionedei rifiuti speciali agli urbani presuppone necessariamente laconcreta individuazione delle loro caratteristiche, non soloqualitative, ma anche quantitative, perché l’impatto igienico edambientale di un materiale di scarto non può essere valutato aprescindere dalla sua quantità (cfr. Cass. n. 30719/11, Cass. n.9631/12, Cass. n. 18018/13, Cass. n. 22223/16 e Cass. n.17488/17). Aveva evidenziato, infine, che, al cospetto di unadeliberazione di tal fatta, palesemente illegittima, sarebbedovuto essere esercitato il potere di disapplicazione, ai sensidell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass., sez.un., n. 6265/06), contrariamente a quanto era avvenuto,avendo la corte di merito applicato proprio la suddettadeliberazione, mentre avrebbe dovuto decidere tenendo contodel portato precettivo dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del1993, che, ai fini della tassazione, prevede l’esclusione diquella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, siformano esclusivamente rifiuti speciali (che, nel caso di specie,non erano stati assimilati per quantità), i cui presuppostisarebbe spettato al contribuente allegare e provare, con laconseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, in sede di rinvio, avrebbe dovuto effettuare, sulpunto, un nuovo accertamento.3.3. Ebbene, l’autorità giudiziaria di secondo grado, investitadel suddetto rinvio, non si è attenuta ai principi espressi nellasentenza n. 11408/19 della Corte Suprema di Cassazione, néha effettuato l’accertamento da essa demandatole, essendosilimitata ad affermare che la società contribuente avevaNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026prodotto rifiuti speciali non assimilabili per quantità agli urbani,senza prendere in considerazione quelle parti di superficie deidue stabilimenti in cui, per struttura e destinazione, eranoprodotti esclusivamente rifiuti speciali, essendosi concentrata -recependo i risultati conseguiti in sede peritale- sull’intera lineaproduttiva dell’attività d’impresa e finendo, in tal modo, perricomprendere nell’ambito delle aree esenti superfici nonriconducibili alla nozione poc’anzi menzionata: la CommissioneTributaria Regionale della Toscana, alteris verbis, una voltastabilito che, dovendo essere disapplicata la deliberazioneconsiliare n. 28 del 2004, doveva essere applicata la disciplinadettata dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, sisarebbe dovuta concentrare sull’accertamento della sussistenzao meno di aree in cui si producevano esclusivamente rifiutispeciali ed, in caso negativo (e, cioè, in caso di aree in cui nonsi producevano solamente rifiuti speciali), escluderel’esenzione, tenendo a mente, in ogni caso, che i presuppostiper fruire di essa dovevano essere comprovati dalla societàcontribuente.3.4. La violazione dei principi che informano la materia, adopera dei giudici investiti del rinvio, inoltre, è ancor piùevidente se si considera che lo smaltimento, da parte delcontribuente, di rifiuti speciali assimilati agli urbani puògiustificare unicamente una riduzione proporzionaledell’imposta dovuta e non una totale esenzione dal pagamento,in quanto l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art.21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di avviamento alrecupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbanidirettamente da parte del produttore, determina non già lariduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62,Numero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 per il solo casodi rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì ildiritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto ed aconsuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto allaquantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a caricodei produttori di rifiuti assimilati l’onere della provadell’avviamento al recupero degli stessi (cfr. Cass. n.9731/15).La TIA, del resto, è composta da una quota fissa e da unaquota variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziarei costi essenziali del servizio nell’interesse dell’interacollettività, è sempre dovuta per intero sul mero presuppostodel possesso o della detenzione di superfici nel territoriocomunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti,mentre ogni valutazione in ordine alla quantitàdi rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizioeffettivamente erogato in suo favore può incidere solo edesclusivamente sulla quota variabile della tariffa (cfr. Cass. n.14038/19).Ai fini della sua concreta applicazione, inoltre, è necessario -non è superfluo rimarcarlo- che la dichiarazione diassimilazione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 21 d.lgs. n. 22 del1997, contenga la concreta individuazione delle caratteristiche,non solo qualitative, dei rifiuti speciali, giacché l’utilizzo delcriterio combinato della qualità e quantità trova il suoprincipale argomento giustificativo proprio nella lettera dellalegge -e, segnatamente, nell’art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997- che,nel definire le competenze delle amministrazioni locali, fariferimento ad una assimilazione per qualità e quantitàdei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini dellaNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026raccolta e dello smaltimento, corrispondente -tale doppiocriterio- anche alla ratio legis che informa la disciplina, daindividuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi didanno ambientale correlato alla raccolta ed allo smaltimentodei rifiuti assimilati, sia in quella di assicurare una gestionedei rifiuti urbani da parte degli enti locali ispirata a principi diefficienza, efficacia ed economicità, essendo evidente che talifinalità possono essere garantite solo predeterminando, almenoastrattamente, la quantità di rifiuti assimilabili conferibili, nonessendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento dipotenzialità illimitata rispetto a rifiuti per definizione non ugualia quelli urbani, seppure ad essi assimilabili perché nonpericolosi.3.5. In questa prospettiva, è possibile affermare che, nelcaso in cui la potestà di assimilazione sia stata correttamenteesercitata, il contribuente, anche se l’intera superficieimponibile sia produttiva di rifiuti assimilati e si avvalga perintero dello smaltimento, avrà diritto solamente ad unariduzione della tariffa, prevista dall’art. 49, comma 14, d.lgs. n.22 del 1997 e dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1998,mentre, nel caso in cui l’assimilazione non sia statalegittimamente disposta dall’ente locale per violazione delcriterio qualitativo o anche per l’omessa previsionedell’ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà nel campo dioperatività dell’art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previadisapplicazione della delibera comunale illegittima, opererà lapregressa disciplina che, in tema di rifiuti speciali, prevedeva,all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, la possibilità diun’esenzione o riduzione delle superfici tassabili.Numero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026L’esercizio illegittimo del potere di assimilazione dei rifiutispeciali agli urbani -che comporta la disapplicazione dellarelativa deliberazione- è equiparabile al mancato esercizio delsuccitato potere, circostanza che non implica che talirifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassazione, ma che, invece,siano soggetti alla disciplina prevista peri rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993,cha ancora la tassazione alla superficie dei locali occupati odetenuti, con la sola esclusione della parte di essa in cui, perstruttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiutispeciali non assimilati (cfr. Cass. n. 1975/18): tale articolo,infatti, prevede che, nella determinazione della superficietassabile, non si tenga conto di quella parte di essa in cui, perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spesei produttori in base alle norme vigenti, ed, ancora, che, ai finidella determinazione della predetta superficie non tassabile,l’amministrazione comunale possa individuare, in viaregolamentare, categorie di attività produttive di rifiuti specialitossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzionerispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.3.6. E ciò fermo restando che l’esonero dalla tassazioneprevisto dal summenzionato art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507del 1993 per le superfici in cui si formano rifiuti speciali smaltitiin proprio integra comunque un’eccezione, i cui presuppostispetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. n.4766/04, Cass. n. 775/11 e Cass. n. 16235/15): incombe suquest’ultimo, infatti, l’onere di fornire all’amministrazionecomunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delleNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026aree che, per il predetto motivo, non concorrono allaquantificazione della complessiva superficie imponibile,giacché, pur operando anche nella materia in esame, quanto alpresupposto della occupazione di aree nel territorio comunale,il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatticostituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’enteimpositore, è posto a carico a carico dell’interessato, perquanto attiene alla quantificazione della tassazione applicabile,oltre all’obbligo della denuncia, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n.507 del 1993, uno specifico onere di informazione, al fine diottenere l’esclusione di alcune aree dal campo dell’imposizione,sicché il principio testé evocato non è destinato ad operare conriferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficietassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo essa, come siè detto, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nellezone del territorio comunale (Cass. n. 4766/04, Cass. n.17703/04, Cass. n. 13086/06, Cass. n. 17599/09, Cass. n.775/11, Cass. n. 22130/17 e Cass. n. 12979/19).3.7. E’, quindi, possibile rimarcare, in conclusione, che,qualora la deliberazione comunale di assimilazionedei rifiuti speciali agli urbani sia illegittima per violazione delcriterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriorecriterio quantitativo di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 22 del1997, il giudice tributario -giova sottolinearlo ancora una volta-ha il potere-dovere di disapplicarla, anche d’ufficio, senza checiò comporti che tali rifiuti siano, di per sé, esenti dallatassazione, restando soggetti -proprio come è stato sostenutocon la sentenza precedentemente menzionata (Cass. n.11408/19)- alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art.Numero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/202662, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, con la possibilità, quindi,di escludere dall’imposizione -avuto riguardo agli oneriprobatori operanti in subiecta materia- soltanto quella partedella superficie in cui, per struttura e destinazione, si formanoesclusivamente rifiuti speciali non assimilati (cfr. Cass. n.11035/19), mentre, nel caso in cui la deliberazione diassimilazione sia conforme alla legge, occorre negarel’esenzione totale e verificare la sussistenza dei presupposti perl’applicabilità dell’eventuale riduzione (cfr. Cass. n. 17123/24).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivoed assorbiti gli altri (con i quali la società ricorrente haprospettato: -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 enum. 4, c.p.c., la violazione del “minimo costituzionale divalidità della motivazione”, soprattutto con riferimento ai temidibattuti nel giudizio di rinvio R.G. n. 1805/19 ed a quelli delterzo giudizio riunito, R.G. n. 952/20; -ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 394 c.p.c. edell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte di meritorecepito i risultati di una consulenza tecnica d’ufficio non solodeducente, ma anche percipiente; -ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 57 e 63d.lgs. n. 546 del 1992, per essere state riconosciute esenzioninon richieste, ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507del 1993; -ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 639 esegg., legge n. 147 del 2013 e d.P.R. n. 158 del 1999, peressere stato deciso il terzo giudizio riunito, avente ad oggettola cosiddetta “TIA puntuale” e la TARI, in virtù della suddettaconsulenza tecnica d’ufficio, trascurando di considerare iNumero registro generale 11490/2021Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 11626/2026Data pubblicazione 28/04/2026differenti presupposti necessari per fruire dei benefici). Lasentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio, tenendo conto dei principi testé enunciati, oltre che ditutte le questioni dibattute nei tre giudizi riuniti, e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversacomposizione, per nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]