CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 35132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio) di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una ,Irivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6-9 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto per i reati per Cui si procede il termine di prescrizione, tenuto conto della pena edittale massima prevista per i reati contestati e della interruzione, è pari ad anni otto e mesi quattro e non era decorso alla data della sentenza di appello (reati commessi il 16 maggio 2023 ed il 5 giugno 2023; sentenza di appello emessa il 29 giugno 2023); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende. Così deci