CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e di 17.667,00 euro di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato che il precisato motivo espone censure espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, sottolineando la disponibilità di una varietà di sostanze stupefacenti (cocaina, crack, marijuana), di un bilancino elettronico di precisione, di materiale per il confezionamento di dosi e di appunti manoscritti contenenti nomi, cifre e quantità, nonché il profilo organizzativo (l'imputato è stato rinvenuto dai Carabinieri all'interno di un appartamento appositamente destinato all'attività di spaccio, come confermato anche dal via vai di almeno quattro persone nell'arco di circa 35 minuti, appartamento distinto dalla propria abitazione, e dotato di un monitor con il quale era possibile osservare quanto avveniva sul pianerottolo antistante, grazie ad una microcamera occultata all'interno dell'interruttore della luce della scala); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2