Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26816/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessamotivazione della Corte di appello sulla richiesta di sospensione condizionaledella pena, è inammissibile in quanto la suddetta richiesta era stata formulata inmaniera estremamente generica nell’atto di appello, per cui nessun oneremotivazionale aveva la Corte di appello sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato che non può essere accolta la richiesta della parte civile diliquidazione del danno e delle spese sostenute nel grado, posto che non haapportato alcun contributo utile alla discussione e che “in tema di diritto allarifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1,cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione alprocesso della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le propriepretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicchénon può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dellaparte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato adepositare conclusioni scritte e nota spese” (Sez.6, n. 24340 del 29/05/2025Ud. (dep. 02/07/2025) Rv. 288298), come accaduto nel caso in esame; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Rigetta la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] diliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’omessamotivazione della Corte di appello sulla richiesta di sospensione condizionaledella pena, è inammissibile in quanto la suddetta richiesta era stata formulata inmaniera estremamente generica nell’atto di appello, per cui nessun oneremotivazionale aveva la Corte di appello sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato che non può essere accolta la richiesta della parte civile diliquidazione del danno e delle spese sostenute nel grado, posto che non haapportato alcun contributo utile alla discussione e che “in tema di diritto allarifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1,cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione alprocesso della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le propriepretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicchénon può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore dellaparte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato adepositare conclusioni scritte e nota spese” (Sez.6, n. 24340 del 29/05/2025Ud. (dep. 02/07/2025) Rv. 288298), come accaduto nel caso in esame; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] diliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26816/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris