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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 06289/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8994-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trani, rivendicando la proprietà esclusiva di un appartamento con annessa area scoperta, destinata a cortile e giardino, su parte della quale era stato edificato un piccolo fabbricato, del quale chiedeva l’acquisto per accessione ex art. 934 c.c.

Si costituiva in giudizio la convenuta, spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della proprietà esclusiva della porzione dell’area contesa sulla quale insisteva il manufatto oggetto della domanda principale di accessione.

Con separato atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] invocava la dichiarazione di intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva del cortile – giar dino.

Si costituiva anche in questo secondo giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda attorea.

I due giudizi riunivi venivano decisi con sentenza n. 1402/2019, con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionali, compensando le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 193/2022, la Corte di Appello di Bari riformava la decisione di prime cure, accogliendo in parte il gravame principale e riconoscendo, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la proprietà dell’interaarea destinata a cortile – giardino, ivi inclusa la parte occupata dal fabbricato oggetto della domanda di accessione.

Rigettava, nel resto, tanto appello principale che appello incidentale, compensando parzialmente le spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze del contratto del 15.1.1939, ritenendo che esso avesse avuto ad oggetto l’intera area oggetto di contestazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la propria interpretazione del contratto del 15.1.1939 sulla base di indici presuntivi in effetti non rilevanti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello ha ricostruito lo stato dei luoghi partendo dall’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto del suo patrimonio, dividendolo tra i suoi sette figli (cfr. pag. 3 della sentenza); ha poi dato atto che due dei detti figli, Giuseppe ed Antonio, avevano acquistato da terzi, in parti uguali, con atto del 5.4.1922, un suolo edificabile adiacente al giardino che essi avevano ricevuto con la divisione del 1919; ha quindi ritenuto che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al fratello [OSCURATO:PERSONA] tutti i diritti relativi al suolo oggetto dell’acquisto del 1922, “… ivi incluse le adiacenze”, avesse avuto ad oggetto non soltanto la consistenza acquisita nel 1922 dai due fratelli, ma anche l’adiacente giardino oggetto di causa (cfr. pag. 4 della sentenza).

La Corte distrettuale prosegue affermando che [OSCURATO:PERSONA], con testamento olografo del 12.4.1942, aveva ceduto l’intera sua proprietà, costituita dalla “… casa con annesso giardino sito in Andria, a via Cavour e via [OSCURATO:PERSONA] con tutti i diritti, accessori, adiacenze e pertinenze ivi esistenti nulla escluso od eccettuato …” al nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta era deceduto il 12.3.1978 lasciando eredi la moglie, poi a sua volta defunta, e la figlia [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ancora pag. 4).

Sulla base di tale accertamento in punto di fatto, la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione che la proprietà del giardino – cortile controverso fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha poi aggiunto che tale interpretazione risulta confermata da alcuni elementi, quali: (1) la rappresentazione grafica dei luoghi allegata alle risposte fornite da C.T.U. alle osservazioni delle parti, dalla quale risultava che il giardino, oggetto della divisione del 1919 e mai accatastato, era appunto adiacente al terreno oggetto dell’acquisto del 1922; (2) l’accatastamento fatto eseguire nel 1940 da [OSCURATO:PERSONA], nel quale ilgiardino non figurava; (3) il testamento segreto relitto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli aveva disposto degli immobili di sua proprietà senza menzionare il giardino in contestazione; (4) la tavola progettuale di un cinema, redatta nel 1956, nella quale il giardino era stato indicato come area scoperta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

In base alla articolata motivazione appena riassunta, la Corte ha concluso ritenendo che il giardino appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] ed ha dunque accolto la domanda da quest’ultima proposta.

Gli elementi valorizzati a sostegno dell’interpretazione prescelta, in particolare, non sono stati utilizzati dal giudice di appello nell’ambito di un giudizio presuntivo, ma sono stati piuttosto utilizzati per confermare un risultato interpretativo fondato sull’esame del contenuto dei titoli di provenienza, la cui plausibilità non sarebbe inficiata dall’eventuale eliminazione dei dati confermativi di cui si discute.

L’odierna ricorrente, nel contestare il procedimento logico – argomentativo della Corte distrettuale, propone una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né e possibile censurare, in sé stesso, il risultato del procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito, poiché “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf.

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 20/11/2009 , Rv. 61 0944 e Cass. Sez.

L , Sentenza n. del15/11/2013, Rv. 628585).

Né, infine, è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co mma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8994-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 193/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Trani, rivendicando la proprietà esclusiva di un appartamento con annessa area scoperta, destinata a cortile e giardino, su parte della quale era stato edificato un piccolo fabbricato, del quale chiedeva l’acquisto per accessione ex art. 934 c.c. Si costituiva in giudizio la convenuta, spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento della proprietà esclusiva della porzione dell’area contesa sulla quale insisteva il manufatto oggetto della domanda principale di accessione. Con separato atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] invocava la dichiarazione di intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà esclusiva del cortile – giar dino. Si costituiva anche in questo secondo giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda attorea. I due giudizi riunivi venivano decisi con sentenza n. 1402/2019, con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionali, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 193/2022, la Corte di Appello di Bari riformava la decisione di prime cure, accogliendo in parte il gravame principale e riconoscendo, in capo a [OSCURATO:PERSONA], la proprietà dell’interaarea destinata a cortile – giardino, ivi inclusa la parte occupata dal fabbricato oggetto della domanda di accessione. Rigettava, nel resto, tanto appello principale che appello incidentale, compensando parzialmente le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze del contratto del 15.1.1939, ritenendo che esso avesse avuto ad oggetto l’intera area oggetto di contestazione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la propria interpretazione del contratto del 15.1.1939 sulla base di indici presuntivi in effetti non rilevanti. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte di Appello ha ricostruito lo stato dei luoghi partendo dall’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto del suo patrimonio, dividendolo tra i suoi sette figli (cfr. pag. 3 della sentenza); ha poi dato atto che due dei detti figli, Giuseppe ed Antonio, avevano acquistato da terzi, in parti uguali, con atto del 5.4.1922, un suolo edificabile adiacente al giardino che essi avevano ricevuto con la divisione del 1919; ha quindi ritenuto che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al fratello [OSCURATO:PERSONA] tutti i diritti relativi al suolo oggetto dell’acquisto del 1922, “… ivi incluse le adiacenze”, avesse avuto ad oggetto non soltanto la consistenza acquisita nel 1922 dai due fratelli, ma anche l’adiacente giardino oggetto di causa (cfr. pag. 4 della sentenza). La Corte distrettuale prosegue affermando che [OSCURATO:PERSONA], con testamento olografo del 12.4.1942, aveva ceduto l’intera sua proprietà, costituita dalla “… casa con annesso giardino sito in Andria, a via Cavour e via [OSCURATO:PERSONA] con tutti i diritti, accessori, adiacenze e pertinenze ivi esistenti nulla escluso od eccettuato …” al nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta era deceduto il 12.3.1978 lasciando eredi la moglie, poi a sua volta defunta, e la figlia [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ancora pag. 4). Sulla base di tale accertamento in punto di fatto, la Corte distrettuale è pervenuta alla conclusione che la proprietà del giardino – cortile controverso fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha poi aggiunto che tale interpretazione risulta confermata da alcuni elementi, quali: (1) la rappresentazione grafica dei luoghi allegata alle risposte fornite da C.T.U. alle osservazioni delle parti, dalla quale risultava che il giardino, oggetto della divisione del 1919 e mai accatastato, era appunto adiacente al terreno oggetto dell’acquisto del 1922; (2) l’accatastamento fatto eseguire nel 1940 da [OSCURATO:PERSONA], nel quale ilgiardino non figurava; (3) il testamento segreto relitto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli aveva disposto degli immobili di sua proprietà senza menzionare il giardino in contestazione; (4) la tavola progettuale di un cinema, redatta nel 1956, nella quale il giardino era stato indicato come area scoperta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. In base alla articolata motivazione appena riassunta, la Corte ha concluso ritenendo che il giardino appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] ed ha dunque accolto la domanda da quest’ultima proposta. Gli elementi valorizzati a sostegno dell’interpretazione prescelta, in particolare, non sono stati utilizzati dal giudice di appello nell’ambito di un giudizio presuntivo, ma sono stati piuttosto utilizzati per confermare un risultato interpretativo fondato sull’esame del contenuto dei titoli di provenienza, la cui plausibilità non sarebbe inficiata dall’eventuale eliminazione dei dati confermativi di cui si discute. L’odierna ricorrente, nel contestare il procedimento logico – argomentativo della Corte distrettuale, propone una ricostruzione alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né e possibile censurare, in sé stesso, il risultato del procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito, poiché “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 20/11/2009 , Rv. 61 0944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. del15/11/2013, Rv. 628585). Né, infine, è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co mma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
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