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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39807/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso.

E l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che invece si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 17/09/2019- dep. 14/12/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COSENZA in composizione monocratica in data 19/04/2017 aveva condannato CAVALCANTE Gabriele a pene di giustizia per i reati, tra i quali non aveva ravvisato il vincolo di continuazione, di ricettazione (capo 1) della vettura FIAT 500 targata BO G67799 in danno di DONATO Rosellina, della quale era stato denunciato il furto il 4/07/2013, e di furto aggravato (capo 2) della vettura PEUGEOT targata 0446ZF in danno di [OSCURATO:PERSONA] Francesca, commesso a RENDE il 5/07/2013, ritenute le attenuanti generiche, equivalenti rispetto all'aggravante contestata per il reato sub 2).

La CORTE territoriale assolveva CAVALCANTE dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto, mentre riqualificava il delitto di cui al capo 2) in ricettazione e determinava la pena per tale illecito, riducendola.

2. CAVALCANTE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e all'art. 6 co. 3 lett. a) e b) della Convenzione EDU, con riferimento particolare alla modifica operata dal Collegio di appello della qualificazione del fatto, che in realtà si sarebbe tradotta in una immutazione del fatto, precludendo, o comunque comprimendo, il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato.

1. Costituisce orientamento contlit=e condiviso di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 11627 del 14/12/2018 dep. 15/03/2019 Rv. 275770-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità)".

La sentenza cit. ha richiamato sul punto la giurisprudenza della Corte EDU, nel caso Drassich contro Italia ric. n. 25575/04 (sentenza in data 11/12/2007), alla stregua della quale "il combinato disposto dell'art. 6 CEDU, comma 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, configura il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto-reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa", e più in generale "l'onere di una informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante sull'imputato, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo tale da offrire alle parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento del processo, specie se si tratta di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio".

2. E però, riferendosi anche al riformato art. 111 Cost., quella pronuncia ha rilevato come "il diritto tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU deve essere, tuttavia, correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 comma 1 cod. proc. pen. di dare, comunque; al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione.

Ciò impone un'interpretazione conforme al dettato costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. tale da escludere che l'esercizio del potere-dovere previsto da tale disposizione possa determinare concreto ed irreparabile pregiudizio alle facoltà di difesa dell'imputato, di cui il diritto al contraddittorio costituisce un baluardo di anticipata tutela".

Ha quindi ricordato "che il fatto giudicato dalla Corte di Strasburgo riguardava un caso di riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione avvenuta per la prima volta solo in sede di procedimento in Cassazione.

La riqualificazione aveva condotto all'individuazione di un reato diverso da quello per il quale era stato perseguito in primo e secondo grado, con la conseguente impossibilità di difendersi nei confronti della nuova accusa emersa solo nell'ultimo grado del giudizio.

La Corte europea, in particolare, ha rimarcato che: a) non risultava che il P.M. o la Corte di cassazione avesse sottolineato l'opportunità della riqualificazione dei fatti in una fase anteriore del procedimento; b) il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione; c) all'imputato non era stata data l'occasione di dibattere in contraddittorio la nuova accusa; d) alla luce della normativa nazionale, una successiva riqualificazione dell'accusa non era sufficientemente prevedibile per l'imputato.

Solo constatando queste condizioni il Giudice sovranazionale è giunto ad affermare che l'accusato non aveva avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo".

3. Da ciò consegue che "la Corte europea, ben lungi dall'aver affermato il divieto di riqualificazione giuridica della fattispecie anche ex officio, si è limitata ad osservare che l'esercizio di tale prerogativa nell'esercizio della giurisdizione può rivelarsi in contrasto coi principi fondamentali della CEDU laddove, in concreto, l'imputato non sia informato, in tempo utile, non solo dei fatti materiali addebitatigli, ma anche della qualificazione giuridica data ad essi".

La ricaduta dell'affermazione di tali principi al caso in esame fa concludere nel senso della piena legittimità della riqualificazione giuridica dei fatti effettuata dalla CORTE di APPELLO direttamente in sentenza; d'altronde, nel caso valutato dalla Corte EDU la medesima operazione compiuta per la prima volta da una sentenza di cassazione pure sarebbe stata legittima, se in quel giudizio di legittimità fosse stata preceduta dalla contestazione in udienza al opera del P.G.

A maggior ragione identica soluzione vale per la riqualificazione dei fatti operata dal Collegio di appello, poiché all'imputato residua comunque la possibilità di difendersi dalla nuova imputazione quantomeno in sede di legittimità.

4. D'altronde, per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da rendere incerto l'oggetto della contestazione da cui scaturisca un concreto ed effettivo pregiudizio per i diritti della difesa.

L'indagine volta ad accertare la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. non va esaurita nel mero pedissequo confronto letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr., Sez.

U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).

In particolare, non è violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivi del reato ritenuto in sentenza: l'immutazione si ha solo qualora tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte ad un fatto nuovo, e senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cf.

Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 - dep. 28/04/2014, M, Rv. 26015601; Sez. 5 sentenza n. 36157 del 30/04/2019 dep. 16/08/2019 Rv. 277403 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso a Roma il 30/09/2021 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. E l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che invece si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 17/09/2019- dep. 14/12/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COSENZA in composizione monocratica in data 19/04/2017 aveva condannato CAVALCANTE Gabriele a pene di giustizia per i reati, tra i quali non aveva ravvisato il vincolo di continuazione, di ricettazione (capo 1) della vettura FIAT 500 targata BO G67799 in danno di DONATO Rosellina, della quale era stato denunciato il furto il 4/07/2013, e di furto aggravato (capo 2) della vettura PEUGEOT targata 0446ZF in danno di [OSCURATO:PERSONA] Francesca, commesso a RENDE il 5/07/2013, ritenute le attenuanti generiche, equivalenti rispetto all'aggravante contestata per il reato sub 2). La CORTE territoriale assolveva CAVALCANTE dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto, mentre riqualificava il delitto di cui al capo 2) in ricettazione e determinava la pena per tale illecito, riducendola. 2. CAVALCANTE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e all'art. 6 co. 3 lett. a) e b) della Convenzione EDU, con riferimento particolare alla modifica operata dal Collegio di appello della qualificazione del fatto, che in realtà si sarebbe tradotta in una immutazione del fatto, precludendo, o comunque comprimendo, il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Costituisce orientamento contlit=e condiviso di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 11627 del 14/12/2018 dep. 15/03/2019 Rv. 275770-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità)". La sentenza cit. ha richiamato sul punto la giurisprudenza della Corte EDU, nel caso Drassich contro Italia ric. n. 25575/04 (sentenza in data 11/12/2007), alla stregua della quale "il combinato disposto dell'art. 6 CEDU, comma 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, configura il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto-reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa", e più in generale "l'onere di una informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante sull'imputato, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo tale da offrire alle parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento del processo, specie se si tratta di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio". 2. E però, riferendosi anche al riformato art. 111 Cost., quella pronuncia ha rilevato come "il diritto tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU deve essere, tuttavia, correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 comma 1 cod. proc. pen. di dare, comunque; al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione. Ciò impone un'interpretazione conforme al dettato costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. tale da escludere che l'esercizio del potere-dovere previsto da tale disposizione possa determinare concreto ed irreparabile pregiudizio alle facoltà di difesa dell'imputato, di cui il diritto al contraddittorio costituisce un baluardo di anticipata tutela". Ha quindi ricordato "che il fatto giudicato dalla Corte di Strasburgo riguardava un caso di riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione avvenuta per la prima volta solo in sede di procedimento in Cassazione. La riqualificazione aveva condotto all'individuazione di un reato diverso da quello per il quale era stato perseguito in primo e secondo grado, con la conseguente impossibilità di difendersi nei confronti della nuova accusa emersa solo nell'ultimo grado del giudizio. La Corte europea, in particolare, ha rimarcato che: a) non risultava che il P.M. o la Corte di cassazione avesse sottolineato l'opportunità della riqualificazione dei fatti in una fase anteriore del procedimento; b) il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione; c) all'imputato non era stata data l'occasione di dibattere in contraddittorio la nuova accusa; d) alla luce della normativa nazionale, una successiva riqualificazione dell'accusa non era sufficientemente prevedibile per l'imputato. Solo constatando queste condizioni il Giudice sovranazionale è giunto ad affermare che l'accusato non aveva avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo". 3. Da ciò consegue che "la Corte europea, ben lungi dall'aver affermato il divieto di riqualificazione giuridica della fattispecie anche ex officio, si è limitata ad osservare che l'esercizio di tale prerogativa nell'esercizio della giurisdizione può rivelarsi in contrasto coi principi fondamentali della CEDU laddove, in concreto, l'imputato non sia informato, in tempo utile, non solo dei fatti materiali addebitatigli, ma anche della qualificazione giuridica data ad essi". La ricaduta dell'affermazione di tali principi al caso in esame fa concludere nel senso della piena legittimità della riqualificazione giuridica dei fatti effettuata dalla CORTE di APPELLO direttamente in sentenza; d'altronde, nel caso valutato dalla Corte EDU la medesima operazione compiuta per la prima volta da una sentenza di cassazione pure sarebbe stata legittima, se in quel giudizio di legittimità fosse stata preceduta dalla contestazione in udienza al opera del P.G. A maggior ragione identica soluzione vale per la riqualificazione dei fatti operata dal Collegio di appello, poiché all'imputato residua comunque la possibilità di difendersi dalla nuova imputazione quantomeno in sede di legittimità. 4. D'altronde, per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da rendere incerto l'oggetto della contestazione da cui scaturisca un concreto ed effettivo pregiudizio per i diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. non va esaurita nel mero pedissequo confronto letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr., Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). In particolare, non è violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivi del reato ritenuto in sentenza: l'immutazione si ha solo qualora tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così di fronte ad un fatto nuovo, e senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cf. Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 - dep. 28/04/2014, M, Rv. 26015601; Sez. 5 sentenza n. 36157 del 30/04/2019 dep. 16/08/2019 Rv. 277403 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma il 30/09/2021 Il consigliere estenso
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