CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30971/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso la s entenza n. 15 1 /201 8 de lla Corte d’Appello di Salerno, depositata il 23.4.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, si rivolsero al Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del loro diritto all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità e nel calcolo dellaquota A del trattamento di quiescenza, nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Instauratosi il contraddittori o , il Tribunale accolse la domanda principale e condannò il Ministero al pagamento degli arretrati e alla ricostruzione della carriera a tutti gli effetti. La sentenza di primo grado venne impugnata dal Ministero della Giustizia davanti alla Corte d’Appello di Salerno , la quale, in accoglimento del gravame, rigettò tutte le domande dei ricorrenti, dichiarando interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio. Contro la sentenza della Corte territoriale i lavorat o r i hannoquindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno inoltre depositatomemoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «violazionearticolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 96 c.p.c. e 2043 c.c. Erroneità-Manifesta ingiustizia-Omessa pronunzia-Mancato apprezzamento di punti decisivi della controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado. Incostituzionalità della L. 436/87 e dell’art. 17 della L. 177/96 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 95 Cost.». L’illustrazione del motivo si conclude con un «riassunto» in cui si spiega che la sentenza d’appello viene censurata perché «tutta incentrata su un errato presupposto ossia che la contestata indennità non rientra nella base stipendiale e quindi determinandosi il divieto di computo al 100% nella 13amensilità e nel trattamento pensionistico». 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Non è dato di comprendere la pertinenza al caso in esame dei riferimenti normativi indicati nella rubrica dell’unico motivo di ricorso. L’art. 96 c.p.c. disciplina la «responsabilità aggravata»per lite temeraria, mentre l’art. 2043 c.c. è la norma generalesulla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. La legge n. 177 del 1996 è, in realtà, un decreto legge che contiene «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». Rimane la legge n. 436 del 1987, la quale si è limitata alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 356 del 1987, « recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione della giustizia». Il decreto legge è composto da sette articoli e nel ricorso non si specifica quali siano le disposizioni , o la disposizione , di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale. 2.2. Per il resto, la rubrica – preceduta dalla dichiarata intenzione di riproporre «in tototutte le argomentazioni e difese svolte nel giudizio di primo e secondo grado che qui abbiansi integralmente riportate e trascritte punto per punto e parola per parola»(sic!) – preannuncia una c ritica eterogenea (già nel riferimento promiscuo ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.) e del tutto generica («Erroneità - Manifesta ingiustizia - Omessa pronunzia-Mancato apprezzamento di punti decisivi della controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado»). E alla rubrica tiene fede la successiva illustrazione, che non si confronta con il contenuto delle norme, di legge e di contrattazione collettiva, puntualmente richiamate nella motivazione della Corte d’Appello e nemmeno con la giurisprudenza di legitti mità ivi citata, ma si limita a denunciare una pretesa irrazionalità del sistema che prevede l’inclusione solo parziale dell’indennità di amministrazionenel reddito pensionabile. 2.3. Ciò posto, si deve osservare che la decisione della Corte territoriale è conforme alla interpretazione consolidata a far tempo daCass. S.U. n. 14698/2005. In tempi pi ù recenti è stato ribadito che, « in tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego e con riferimento alla base di calcolo della tredicesima mensilità, va esclusa la spettanza della indennità di amministrazione, sia perché dall’art. 7 del decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 263 del 1946, n. 263, secondo cui detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale di servizio ..., non si evince alcun principio di onnicomprensività della retribuzione, sia perché le disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e quello integrativo stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25) escludono che la tredicesima si debba commisurare alla “retribuzione individuale mensile” e che sia quindi comprensiva –oltre che della retribuzione base – anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo; sia infine perché, secondo l’art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dall'art. 17, undicesimo comma del contratto integrativo, la indennità di amministrazione viene corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente» (Cass. n. 5715/2018, che cita, quali precedenti conformi, oltre a Cass. S . U . n. 14698/2005 , Cass. nn. 22612/2015, 9313/2011, 11814/2008, 5118/2008, 2355/2007, 19564/2006). Inoltre, «In materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, l’indennità di amministrazione, istituita quale componente accessoria della retribuzione dall’art. 34 del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1994/1997, va computata, ai fini del calcolo della pensione, nella cosiddetta “quota B”, parzialmente pensionabile exart. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, e non nella cosiddetta “quota A”, interamente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. a), per quest’ultima vigendo il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’art. 15 della legge n. 177 del 1976, e non rilevando l’estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie exart. 2 della legge n. 335 del 1995, poiché espressamente limitata alla “quota B”; attesa l’esistenza di un analogo principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ai sensi degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, l’indennità di amministrazione non concorre neppure alla determinazione di detta indennità» (così ancora Cass. n. 5715/2018, che cita, conformi, Cass . S . U . n n . 5759/2012 e 6326/2012 e sottolinea « che i principi so p ra richiamati sono stati ribaditi nella decisione n. 81 del 2016, pronunciata in fattispecie relativa a personale dipendente, come gli odierni ricorrenti, del Ministero della Giustizia nella quale è stato anche precisato che la contrattazione collettiva non ha modificato la natura dell’indennità di amministrazione e che tale normativa non avrebbe potuto incidere sulla normativa pensionistica»). 2.4.Rimane da aggiungere che la questione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento (e altro , si deve presumere, in base al ragguardevole numero di articoli della Costituzione che si assumono violati), già disattesa dalla Corte d’Appello, è anch’essa proposta in modo talmente generico da non consentire la sua esatta individuazione e, quindi,nemmeno il necessario vaglio della rilevanza e non manifesta infondatezza. 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso; condannai ricorrent i in solido al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti pe