Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 39100/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, ponendo a base del loro diniego l’assenza di elementi di segno positivo, la particolare abilità truffaldina dell’imputato e il grado di approfittamento dell’altrui buona fede, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01); precisato che, in particolare, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, ponendo a base del loro diniego l’assenza di elementi di segno positivo, la particolare abilità truffaldina dell’imputato e il grado di approfittamento dell’altrui buona fede, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01); precisato che, in particolare, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 39100/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris