CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06000/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6014-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V2UYL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dimorante a Perugia (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia , Via XX Settembre n. 57, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso. - ricorrente - contro -UTG Prefettura di Perugia, in persona del Prefetto pro tempore, iure proprio; -Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Perugia, all’esito del procedimento recante n. rg. 1565/2021,in data 09.08.2022, e comunicata in pari data;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere ricostruita sulla base di quanto evidenziato nel ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] avanzava una prima istanza di Protezione Internazionale e successivamente presentava istanza reiterata in data 01.02.2021. In data 01.02.2021 gli veniva concesso permesso di soggiorno per richiesta asilo. In data 12.02.2021 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava tuttavia inammissibile larichiesta reiterata di protezione internazionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il provvedimento di inammissibilità emesso dalla Commissione gli veniva notificato in data28.04.2021 e contestualmente gli veniva notificato il decreto di espulsione dal territorio italiano emesso dal Prefetto di Perugia in data 28.04.2021. 3. In data 05.05.2021 veniva depositato dinanzi al Tribunale di Firenze ricorso avverso la decisionedi inammissibilità della richiesta reiterata di Protezione Internazionale emessa dallaCommissione di Firenze. 4. In data 05.05.2021 veniva depositato dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Perugia ricorso,rubricato al n. rg. 1320/21, avverso il decreto di espulsione nonché di ognialtro provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, anche diesecuzione. 5. Con provvedimento del 17.05.2021 la Prefettura di Perugia decretava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una nuova espulsione , disponendo l’accompagnamento alla frontiera a mezzodella forza pubblica. In pari data il Questore di Perugia, in esecuzione del decreto di espulsione ordinava al Kerimu di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento 6. Avverso il predetto nuovo decreto di espulsioneveniva proposto ricorso dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Perugia, il ricorso veniva rubricato al n.1565/2021.7. All’esito del giudizio rg 1320/2021, con provvedimento reso in data 30.08.2021, il Giudice di Pace di Perugia respingeva il ricorso avverso il decreto di espulsione e [OSCURATO:PERSONA] proponeva pertanto ric orso per cassazione avverso il decreto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] ( ricorso rubricato al n. rg. 6921/2022 con udienza fissata per il giorno 18.01.2023e trattenuto in decisione). 8. Con ricorso in opposizione depositato il 20.05.2021 presso la Cancelleria delGiudice di Pace di Perugia, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, impugnava invece il decreto di espulsione Cat. A11/Imm/73/2021 emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia in data17.05.2021, nonchè l’Ordine del Questore della Provincia di Perugia di lasciare il territorio delloStato entro giorni sette emesso in pari data, lamentando la nullità del decreto espulsivo e del conseguente ordine questorile per essere stati emessi in violazione e/ofalsa applicazione della Direttiva 2008/115/CE; D.lgs. 142 del 18.08.2015; dell’art. 5 D.L. n. 2/2021; del D.lgs. 30.04.2021 n. 56; dell’art. 24 Costituzione; dell’art. 35 bis co. 4 D.lgs. 25/08;dell’art. 46 Direttiva 2013/32/UE, dell’art. 13 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; dell’art. 47 della C arta dei d iritti Fondamentali dell’Unione Europea; dell’art. 19 D.lgs 286/98; del D.L. 130/202o, della Direttiva 115/08 CE;dell’art. 11, co.1 l ett. c ter , d PR 394/99. 9. All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Perugia tratteneva la causa in decisionee, a scioglimento della sua riserva, in data 09.08.2022 depositava l’ordinanza in epigrafe, qui impugnata , con la quale rigettava l’opposizione.Più in particolare, nella motivazione dell’ordinanza emessa dal Giudice di Pace, si afferma quantosegue: “(…) per quanto sin qui esposto e precisato il Giudice, in presenza di un provvedimentoemesso per essere lo straniero privo dei requisiti richiesti per soggiornare(…)”. 10. L’ordinanza, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 3, violazione e/o falsa applicaz ione della direttiva 2008/115/CE, sul rilievo che il Giudice di pace di Perugia avrebbe adottato l'ordinanza qui impugnataomettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati con la presentazione del ricorso. Il provvedimento impugnato - aggiunge il ricorrente - sarebbe contrario all'art. 5 della direttiva 2008/115/CE, in quanto violativo del principio di nonrefoulement. 1.1 Il motivo di ricorso, così proposto, risulta all'evidenza inammissibile in ragione della sua genericità di formulazione, in quanto neanche spiega ove la questione in esame e di cui si denuncia l’omesso esame fosse stata proposta nel giudizio di merito e perché , quanto alla denunciata violazione di legge, neanche censura le rationes decidendi del provvedimento impugnato, per come sopra ricordate.Ed invero, il ricorrente non spiega in alcun modo come sia stato violato ilpredetto principio di non refoulement, limitandosi solo a denunciare taleviolazione nel motivo di ricorso qui in esame, senza neanche preoccuparsi dicensurare la ragione fondante del provvedimento espulsivo, e cioè che, dopo il rigetto della domanda di asilo e di quella reiterata (successivamentepresentata), il ricorrente non aveva più un legittimo titolo di permanenza sul territorio nazionale, circostanza quest'ultima di per sé sufficiente a legittimare il prefetto all'adozione del provvedimento qui di nuovo contestato. In ordine al primo profilo, va spiegato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/202 1 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 5 del DL 2/2021 e dell’art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul rilievo che il Giudice di pace avrebbe adottato l'ordinanza di rigetto del ricorso oppositivo di nuovo omettendo di pronunciarsi in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati nel ricorso stesso, e ciò con particolare riferimento alla dedotta violazione dell’art. 5 del DL n. 2/2021, il quale stabilisce espressamente che la durata dei permessi di soggiorno deve intendersi prorogata sino al 30 aprile 2021, con la conseguenza che alla data del 28 aprile 2021, allorquando il prefetto aveva adottato il provvedimento espulsivo, doveva considerarsi regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in virtù del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato in suo favore in data 1 febbraio 2021. 2.1 Osserva ancora il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe erroneoper aver confermato l'inquadramento del caso de quo operato dal Prefetto, che aveva ricondotto la fattispecie in esame nel paradigma applicativodell’art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, il quale prevede l'espulsione dello straniero se “entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera”, senza essere stato “respinto ai sensi dell'articolo 10”. Si evidenzia che, una volta entrato in Italia e in osservanza della normativa in materia, aveva avanzato istanza di protezione internazionale e che tale circostanza consentiva di superare quanto dedotto nel provvedimento prefettizio a sostegno della legittimità della sua espulsione. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.2.1.1 Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione dell’art. 5 del DL n. 2/2021, in merito alla proroga dell’efficacia dei permessi di soggiorno in corso di validità, le relative censure sono inammissibili in ragione della loro evidente novità di prospettazione, posto che dalla lettura del provvedimento impugnato non emerge la loro deduzione nel corso del giudizio di merito. Né il ricorso introduttivo spiega ove la doglianza fosse stata prospettata nel giudizio celebrato innanzi al Giudice di pace, così peccando le relative di censure di un altrettanto evidente difetto di autosufficienza. Nel resto le doglianze prospettano profili di illegittimità del provvedimento impugnato che, da un lato, risultano etranee alle rationes decidendi sopra illustrate in premessa e, dall’altro, risultano anche poco comprensibili, postoche appare circostanza neanche controversa quella secondo cui il richiedenteera entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera”, così legittimando, ai sensi dell’art. 13, 2 comma, lett. a, del d.lgs. n. 286/98, l’adozione del provvedimento espulsivo, in assenza di altro titolo legittimante la permanenza dello straniero sul territorio nazionale. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 35bis, 4 comma, del d.lgs. n. 25/2008. Osserva il ricorrente che, in caso di diniego della protezione internazionale da parte della commissione territoriale, lo straniero può esperire i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa in materia e segnatamente ricorso innanzi al tribunale e, in caso di rigetto dello stesso, ricorso per cassazione e che l'art. 35 bis, 4 comma, del d.lgs. 25/2008, consente al ricorrente di chiedere la concessione della sospensione dell'esecutività del provvedimento della commissione oggetto di impugnazione. Ne consegue che l'amministrazione procedente, prima di addivenire all'adozione del provvedimento espulsivo e prima di ritenerlo irregolarmente soggiornante, avrebbe dovuto attendere lo spirare dei termini per ricorrere avverso il provvedimento di inammissibilità emesso dalla commissione territoriale e verificare la proposizione o meno del ricorso da parte del cittadino straniero e, in caso affermativo, verificare ulteriormente la concessione o meno in suo favore da parte del Tribunale di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della decisione emessa dalla commissione territoriale. Osserva inoltre il ricorrente che il provvedimento di inammissibilità emesso dalla commissione territoriale di Firenze era stato notificato contestualmente al decreto prefettizio di espulsione e all'ordinanza del questore di allontanamento dal territorio nazionale, con evidente lesione del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Carta costituzionale. 3.1 Anche il terzo motivo è in realtà inammissibile,in ragione della evidente novità delle questioni prospettate che risultano essere proposte per la prima volta in questo giudizio di legittimità. 4.Il ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 TUI e della direttiva 115/2008, sul rilievo che il Giudice di pace di Perugia avrebbe omesso di motivare del tutto in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio denunciati in sede di ricorso. Evidenzia il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe in alcun modo scrutinato la ricorrenza dei requisiti ostativi all’espulsione previsti dal predetto art. 19, con violazione evidente del principio di non refoulement e che avrebbe applicato un termine incongruo per l’esecuzione del rimpatrio. 4.1 Il motivo qui in esame è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in relazione al secondo motivo. Ed invero, le questioni prospettate risultano formulate per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità, non emergendo la loro deduzione nel provvedimento impugnato e non chiarendo il ricorso introduttivo ove le stesse fossero state prospettate innanzi al giudice del merito. 5. Il quinto mezzo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 co. 1 n.5. V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 co. 1 lett c ter d.p.r.394/99, sul rilievo che il G iudice di pace di P erugia sarebbe pervenuto all’ordinanza di rigettodel ricorso omettendo del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimento prefettizio, denunciati in sede di ricorso, in palese violazione del disposto di cui al combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si eracensurato il decreto espulsivo anche per non aver, erroneamente, ritenuto concedibile il permesso di soggiorno permotivi umanitari e/o protezione speciale. 5.1 Anche il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate, quanto al denunciato vizio di minuspetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione al primo motivo di ricorso, stante la evidente genericità di formulazione delle relative doglianze (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/202