CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34801/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1681/2017,depositata i l 26/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Massafra ha proposto opposizione contro due decreti ingiuntivi (n. 1783/2003 e n. 1335/2004), emessi dal Tribunale di Bari in favore degli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali l’ente territorialeera stato condannato a pagare, rispettivamente, euro 346.946,53 a titolo di saldo dei compensi professionali maturati per lo studio e l’elaborazione tecnica del [OSCURATO:PERSONA] G enerale del Comune e di euro 183.367,55 a titolo di competenze professionali per la rielaborazione del [OSCURATO:PERSONA] e l’esame delle osservazioni. Il Comune ha contestato unicamente il quantum della pretesa creditoria, deducendo - per quanto rileva nel presente giudizio - l’esorbitanza del compenso a tempo, calcolato in 896 presenze e la non autonoma spettanza del compenso per la redazione del regolamento edilizio annesso allo strumento urbanistico generale. Il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto l’opposizione e, revocati i decreti ingiuntivi, ha condannato il Comune di Massafra a pagare le somme di euro 253.030,12 e di euro 136.140,69. Il Tribunale ha ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali, volte a ottenere il pagamento degli interessi al tasso di sconto, dell’IVA e dei contributi della cassa di previdenza; ha invece rigettato le contestazioni dell’opponente sulla determinazione del compenso a tempo e sul riconoscimento di un corrispettivo autonomo per la elaborazione del regolamento edilizio. 2. Il Comune di Massafra ha impugnato la sentenza. Gli ingegneri Bosco e Bianco hanno propost o appello incidentale condizionato, facendo valere azione di arricchimento senza causa. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1681/2017, ha parzialmente accolto l’appello principale e ha escluso dalla condanna del Comune di Massafra il pagamento di euro 15.493,71, relativo al compenso per la redazione del regolamento edilizio, e ha rideterminato la somma dovuta per compensi a tempo in complessivi euro 3.619,93. La Corte d’appello ha infatti ritenuta fondata la censura relativa al riconoscimento ai due professionisti del compenso per la redazione del regolamento edilizio, trattandosi di incarico che richiedeva per la conclusione del contratto la forma scritta a pena di nullità; ha quindi rigettato l’appello incidentale dei due professionisti incentrato sull’azione di ingiustificato arricchimento, ritenendo improponibile l’azione perché proposta in grado di appello. Quanto al calcolo del compenso a tempo, la Corte ha ritenuto che i professionisti non potessero essere esentati dall’onere di provare il credito preteso e i suoi presupposti, non essendo giustificata una forfettizzazione generica dell’onorario a tempo, così riconoscendo solo le prestazioni effettivamente documentate. 3. Avverso la sentenza d’appello gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cassazione. Resiste con controricorso il Comune di Massafra. Memoria è stata depositata dai ricorrenti in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo, che contesta “nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 360, n. 4 c.p.c. perché inidonea a consentire la individuazione del concreto comando giudiziale”: i ricorrenti, pur non condividendole, non intendono “minimamente” censurare le motivazioni di merito adottate dalla Corte territoriale, ma si dolgono del dispositivo, che non consente di individuare con sufficiente certezza il comando giudiziale; nel caso di specie sembra non esservi in apparenza contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, ma in realtà il contrasto insanabile esiste perché il giudice d’appello in motivazione ha rideterminato il quantum della pretesa creditoria, ma nel decidere si è limitato a una declaratoria di mero accertamento, il che pone il dispositivo in un contrasto assolutamente insanabile con la motivazione. Il motivo non può essere accolto. La sentenza impugnata non è affetta da nullità: non vi è contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto anzitutto la pronuncia non è di mero accertamento ma di condanna (di condanna a un pagamento inferiore rispetto a quello di primo grado). Inoltre il comando giudiziale, presente nel dispositivo della medesima (riportato supra in premessa), lungi dal porsi in contrasto con la motivazione, è chiaro nel riformare parzialmente la sentenza diprimo grado, escludendo dalla condanna del Comune di Massafra di cui alla pag. 10 della sentenza del Tribunale la somma relativa al compenso per la redazione del regolamento edilizio, pari a euro 15.493,71, e la somma dovuta per i compensi a tempo, che è stata diminuita a euro 3.619,93, con distinta decorrenza degli interessi al tasso legale di sconto. Si tratterà pertanto, in sede di esecuzione della pronuncia impugnata, di integrare i dispositivi delle due sentenze di merito, sulla base di semplici calcoli aritmetici e con l’ausilio dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio. Si ricorda infatti che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e può ricorrere “anche a elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (così Cass. n. 10806/2020). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i l versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del