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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45597/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 3 giugno 2021 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

In particolare, a pagina 2, la Corte territoriale ha sottolineato come la reazione violenta dell'imputato all'intervento degli addetti alla sicurezza e i suoi precedenti, uno dei quali per una rapina commessa poco tempo prima, non consentissero un'ulteriore attenuazione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 3 giugno 2021 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. In particolare, a pagina 2, la Corte territoriale ha sottolineato come la reazione violenta dell'imputato all'intervento degli addetti alla sicurezza e i suoi precedenti, uno dei quali per una rapina commessa poco tempo prima, non consentissero un'ulteriore attenuazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris