CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/01/2020 dal Giudice di pace di Paola; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 09 gennaio 2020 con la quale il Giudice di pace di Paola ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. e ha condannata la stessa alla pena di euro 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125 e 546 del codice di rito, con il quale lamenta che il giudice di merito ha violato i criteri di valutazione delle prove, in quanto ha affermato la penale responsabilità della Matallo senza argomentare affatto in merito al materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato. 2. Una motivazione inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308-01). 3. Nel caso di specie, a fronte della specifica imputazione, con la quale si contesta all'imputata di aver colpito [OSCURATO:PERSONA] con uno schiaffo al volto e di averlo scaraventato a terra, così procurandogli lesioni dichiarate guaribili in giorni cinque, il giudice di pace ha reso una motivazione che, affatto stringata, si profila come idonea a rappresentare le effettive ragioni poste a base della decisione, rinvenute sia nella certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, attestante le lesioni riscontate sulla parte offesa, sia nella deposizione resa dalla stessa, il cui narrato è risultato compatibile con quanto riscontrato dai medici in occasione dell'assistenza fornita, sia, infine, nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputata, nient'affatto incompatibili con il racconto della parte offesa. 4. La motivazione, dunque, non si basa su affermazioni apodittiche, tautologiche, congetturali e insuscettibili di verifica empirica (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Al contrario, il giudice di pace, richiamati puntualmente gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, ha indicato le ragioni fondanti la decisione in relazione sia agli elementi costitutivi del reato, sia alla ricostruzione della dinamica della vicenda, sia, infine, all'attribuibilità della condotta all'imputata. 5. La ricorrente, dal canto suo, si è limitata a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc