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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 10/07/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RIMINI in data 06/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa e di falso ascritti.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati (inidoneità della condotta a trarre in inganno l'INAIL; insussistente offensività del bene protetto); al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, reiterativi delle censure proposte in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale.

Con doppia pronuncia conforme di condanna è stata infatti ricostruita la condotta truffaldina, idonea a trarre in inganno l'ente previdenziale che liquidò e corrispose l'acconto; l'attenuante oggetto del secondo motivo è stata altresì esclusa per l'entità non mininnale del danno: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 10/07/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di RIMINI in data 06/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa e di falso ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati (inidoneità della condotta a trarre in inganno l'INAIL; insussistente offensività del bene protetto); al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, reiterativi delle censure proposte in appello, adeguatamente definite dalla corte territoriale. Con doppia pronuncia conforme di condanna è stata infatti ricostruita la condotta truffaldina, idonea a trarre in inganno l'ente previdenziale che liquidò e corrispose l'acconto; l'attenuante oggetto del secondo motivo è stata altresì esclusa per l'entità non mininnale del danno: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris