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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 30603/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2021, e depositata in data 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così riformando il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, che aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari.

Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di acquisto, detenzione e cessione di 200 grammi di marijuana, al fine di procurarli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari, commesso il 1° giugno 2020, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive della custodia domiciliare.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'attualità del pericolo e di accertare se all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Si rappresenta che il Tribunale ha confuso attualità e concretezza, in quanto il primo è legato alla capacità a delinquere del soggetto, l'altro, invece, alla presenza di occasioni prossime per commettere nuovi reati.

Si osserva, inoltre, che la decisione impugnata non ha neanche precisato perché le esigenze cautelari ravvisate sono fronteggiabili con misure meno afflittive, tanto più se si considera che l'attuale ricorrente è incensurato, è un consumatore di sostanze stupefacenti, ha agito sotto le direttive di altri, e risulta indiziato per un solo reato.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, 273 e 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Si deduce che l'ordinanza impugnata attribuisce al ricorrente anche fatti ai quali [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estraneo, come quando fa riferimento a tale Senisi, all'inizio di pag. 2, o a tale Calvano, a pag. 3, così incorrendo nel c.d. travisamento degli atti per invenzione, e che tale fraintendimento ha portato a concludere per un giudizio di pericolosità del ricorrente sebbene al medesimo sia contestato un unico episodio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, sia nella parte in cui contestano la ritenuta attualità delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza di occasioni prossime alla commissione di un nuovo reato rilevante a norma dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia nella parte in cui criticano, in subordine, la scelta della misura degli arresti domiciliari in luogo di altra meno afflittiva, stante la marginalità della sua condotta.

2.1. Per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari, occorre muovere dall'orientamento ormai ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia.

Secondo l'insegnamento costantemente ribadito, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01, e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).

L'ordinanza impugnata, ai fini dell'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, richiama sia le specifiche modalità della condotta delittuosa costituente il titolo di reato per cui si procede, sia i recenti carichi pendenti.

In riferimento alla condotta, commessa in data 1° giugno 2020, il Tribunale sottolinea che il ricorrente ha: -) accettato la richiesta di acquistare sostanza stupefacente in quantità consistente, pari a 200 grammi di marijuana, da persona in quel momento agli arresti domiciliari, [OSCURATO:PERSONA]; -) coinvolto, per l'attuazione del piano, altra persona, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il trasporto in auto, ed assicurando alla stessa una ricompensa; -) curato in prima persona le trattative con il "grossista"; -) consegnato lo stupefacente acquistato al precisato [OSCURATO:PERSONA], recandosi nel luogo in cui questi era sottoposto agli arresti domiciliari; -) in questo modo dimostrato di essere «contiguo ad ambienti criminali di elevato spessore».

Con riguardo ai carichi pendenti, Il Tribunale segnala che il ricorrente è sottoposto a due procedimenti penali, uno per reato concernente gli stupefacenti, commesso nel 2019, e l'altro per furto in abitazione, commesso nel 2020.

Le valutazioni dell'ordinanza impugnata, in considerazione dei principi giuridici applicabili e dei fatti addotti a fondamento della decisione, risultano immuni da censure.

Invero, legittimamente è inferibile dall'esame della fattispecie concreta un inserimento del ricorrente in contesti criminali e criminogeni rilevanti e pericolosi.

Inoltre, correttamente può ritenersi che tale valutazione trovi conferma nei carichi pendenti per fatti ravvicinati ed omogenei.

Né le vicende risultano risalenti: il fatto per cui si procede risulta commesso in data 1° giugno 2020, e l'ordinanza del Tribunale è del 20 settembre 2021.

2.2. Anche la scelta della misura, quella degli arresti domiciliari, è incensurabile.

Le significative modalità del fatto, caratterizzate anche dall'assoluta indifferenza rispetto alla misura degli arresti domiciliari imposta a [OSCURATO:PERSONA], evidenziano una consistente pericolosità che ragionevolmente è ritenuta non fronteggiabile con misure meno incisive di quella applicata.

3. Prive di specificità sono censure esposte nel secondo motivo, che contestano i riferimenti dell'ordinanza impugnata a soggetti del tutto estranei alle vicende in esame, o comunque in alcun modo collegate all'attuale ricorrente.

I richiami a Senisi o a Calvano, infatti, pur se obiettivamente inconferenti, nulla aggiungono alle valutazioni del Tribunale.

Detti richiami, per un verso, sono indicati in una sorta di premessa generale, e, per l'altro, e soprattutto, non esplicano alcun significato nell'economia complessiva della reale motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente, delle esigenze cautelari a carico del medesimo e della scelta della misura, la quale risulta articolata sulla base di elementi specificamente relativi a [OSCURATO:PERSONA].

4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2021, e depositata in data 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così riformando il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, che aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di acquisto, detenzione e cessione di 200 grammi di marijuana, al fine di procurarli, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari, commesso il 1° giugno 2020, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive della custodia domiciliare. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Si deduce che il Tribunale ha omesso di valutare l'attualità del pericolo e di accertare se all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Si rappresenta che il Tribunale ha confuso attualità e concretezza, in quanto il primo è legato alla capacità a delinquere del soggetto, l'altro, invece, alla presenza di occasioni prossime per commettere nuovi reati. Si osserva, inoltre, che la decisione impugnata non ha neanche precisato perché le esigenze cautelari ravvisate sono fronteggiabili con misure meno afflittive, tanto più se si considera che l'attuale ricorrente è incensurato, è un consumatore di sostanze stupefacenti, ha agito sotto le direttive di altri, e risulta indiziato per un solo reato. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 292, 273 e 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che l'ordinanza impugnata attribuisce al ricorrente anche fatti ai quali [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estraneo, come quando fa riferimento a tale Senisi, all'inizio di pag. 2, o a tale Calvano, a pag. 3, così incorrendo nel c.d. travisamento degli atti per invenzione, e che tale fraintendimento ha portato a concludere per un giudizio di pericolosità del ricorrente sebbene al medesimo sia contestato un unico episodio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, sia nella parte in cui contestano la ritenuta attualità delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza di occasioni prossime alla commissione di un nuovo reato rilevante a norma dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia nella parte in cui criticano, in subordine, la scelta della misura degli arresti domiciliari in luogo di altra meno afflittiva, stante la marginalità della sua condotta. 2.1. Per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari, occorre muovere dall'orientamento ormai ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia. Secondo l'insegnamento costantemente ribadito, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01, e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). L'ordinanza impugnata, ai fini dell'affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, richiama sia le specifiche modalità della condotta delittuosa costituente il titolo di reato per cui si procede, sia i recenti carichi pendenti. In riferimento alla condotta, commessa in data 1° giugno 2020, il Tribunale sottolinea che il ricorrente ha: -) accettato la richiesta di acquistare sostanza stupefacente in quantità consistente, pari a 200 grammi di marijuana, da persona in quel momento agli arresti domiciliari, [OSCURATO:PERSONA]; -) coinvolto, per l'attuazione del piano, altra persona, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il trasporto in auto, ed assicurando alla stessa una ricompensa; -) curato in prima persona le trattative con il "grossista"; -) consegnato lo stupefacente acquistato al precisato [OSCURATO:PERSONA], recandosi nel luogo in cui questi era sottoposto agli arresti domiciliari; -) in questo modo dimostrato di essere «contiguo ad ambienti criminali di elevato spessore». Con riguardo ai carichi pendenti, Il Tribunale segnala che il ricorrente è sottoposto a due procedimenti penali, uno per reato concernente gli stupefacenti, commesso nel 2019, e l'altro per furto in abitazione, commesso nel 2020. Le valutazioni dell'ordinanza impugnata, in considerazione dei principi giuridici applicabili e dei fatti addotti a fondamento della decisione, risultano immuni da censure. Invero, legittimamente è inferibile dall'esame della fattispecie concreta un inserimento del ricorrente in contesti criminali e criminogeni rilevanti e pericolosi. Inoltre, correttamente può ritenersi che tale valutazione trovi conferma nei carichi pendenti per fatti ravvicinati ed omogenei. Né le vicende risultano risalenti: il fatto per cui si procede risulta commesso in data 1° giugno 2020, e l'ordinanza del Tribunale è del 20 settembre 2021. 2.2. Anche la scelta della misura, quella degli arresti domiciliari, è incensurabile. Le significative modalità del fatto, caratterizzate anche dall'assoluta indifferenza rispetto alla misura degli arresti domiciliari imposta a [OSCURATO:PERSONA], evidenziano una consistente pericolosità che ragionevolmente è ritenuta non fronteggiabile con misure meno incisive di quella applicata. 3. Prive di specificità sono censure esposte nel secondo motivo, che contestano i riferimenti dell'ordinanza impugnata a soggetti del tutto estranei alle vicende in esame, o comunque in alcun modo collegate all'attuale ricorrente. I richiami a Senisi o a Calvano, infatti, pur se obiettivamente inconferenti, nulla aggiungono alle valutazioni del Tribunale. Detti richiami, per un verso, sono indicati in una sorta di premessa generale, e, per l'altro, e soprattutto, non esplicano alcun significato nell'economia complessiva della reale motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente, delle esigenze cautelari a carico del medesimo e della scelta della misura, la quale risulta articolata sulla base di elementi specificamente relativi a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cance
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