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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16455/2024

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Co) il 2 Dicembre 1977; avverso la ordinanza n. 281/23 Mod45 del Tribunale di Modena del 18 marzo 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Questore di Modena, con atto del 14 marzo 202,3, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto coinvolto in taluni incidenti verificatisi durante l'incontro di calcio disputato in data 15 ottobre zuzz tra ie compagini rappresentative della due società sportive [OSCURATO:PERSONA] 2018 e Como 1907 - un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, assistito dall'obbligo di presentazione periodica presso la Stazione dei CC di Lurago d'Erba, che era stato notificato all'interessato in data 16 marzo 2023, ed in relazione al quale, il medesimo giorno il Pm presso il Tribunale di Modena aveva chiesto al Gip del predetto ufficio giudiziario la convalida, il successivo 18 marzo 2023, con provvedimento depositato alle ore 9.00, il citato Gip aveva provveduto nel senso della sua convalida Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori fiduciari il Longhi, affidando le proprie doglianze a 4 motivi di impugnazione.

Il primo motivo ha ad oggetto la omessa motivazione nella ordinanza impugnata degli argomenti difensivi da lui svolti in una memoria depositata di fronte al Gip modenese in data 17 marzo 2023 tramite inoltro di un messaggio per posta elettronica certificata.

Con il secondo motivo di impugnazione è stato lamentato il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla previsione delle prescrizioni accessorie alla diffida emessa dal Questore, relative all'obbligo di periodica presentazione di fronte all'autorità di pubblica sicurezza, Il terzo motivo attiene alla ineseguibilità dell'obbligo di presentazione, che costituirebbe un aspetto della manifesta illogicità del provvedimento di convalida, non essendo state precisamente indicate le partite di calcio disputate dalla squadra del Como 1907 in relazione alle quali sussiste a carico del Martello l'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza.

Infine, il quarto motivo di ricorso concerne, anche questa volta con riferimento al vizio di motivazione, la mancata indicazione delle ragioni di necessita ed urgenza che dovrebbero giustificare l'adozione della misura relativa all'obbligo di presentazione del "daspato" alla forza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nei limiti meglio precisati nel dispositivo della presente sentenza.

Osserva, intatti, il Collegio che il procedimento relativo alla emanazione del provvedimento di convalida della diffida ad assistere a manifestazioni sportive disposta dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - oltre ad una rigorosa scansione temporale, innescata dall'avvenuta notificazione del provvedimento genetico al soggetto interessato, seguita dalla richiesta di convalida di esso ad istanza del Pm territorialmente competente ed, infine, conclusa dalla successiva convalida ad opera del locale Gip (provvedimento questo che deve intervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 96 ore dalla notificazione della ordinanza questorile all'interessato; sulla esclusiva rilevanza di tale termine finale per verificare la tempestività della convalida e, pertanto, sulla irrilevanza del termine nel quale il Prn indirizza al Gip la propria istanza si vedano - pur con poche ed isolate voci di dissenso nella giurisprudenza di questa Corte, costituite da Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 febbraio 2024, n. 6567 e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979 - Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2023, n. 13554, non massimata; Corte di cassazione, Sezione I[I penale, 12 novembre 2021, n. 41170) - prevede che il destinatario della diffida, corredata dalle prescrizioni di presentazione di fronte alla autorità di pubblica sicurezza, possa prendere visione, entro il termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, degli atti in base ai quali è stato emesso l'atto a suo carico e possa presentare di fronte al competente Gip una memoria difensiva volta a confutare - nei limiti della sua idoneità a determinare una compressione del suo diritto alla libertà personale - gli argomenti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla adozione del provvedimento contenente le citate prescrizioni.

Ciò posto si osserva che, proprio onde permettere l'esercizio di tale diritto, da ascriversi al novero delle varie facoltà in cui si articola il diritto di difesa giudiziaria, la convalida del provvedimento - oltre a dovere intervenire, come dianzi accennato, entro le 96 ore dalla notificazione dell'atto, termine che ha, evidentemente, lo scopo di non privare di tutela giurisdizionale, oltre il limite sancito già dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione, la libertà personale degli individui dalla lesione che ad essa può derivare dagli atti della autorità di pubblica sicurezza, fra le quali vi è, chiaramente, il Questore - non può essere disposta dal Gip prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, essendo questo lo spazio entro il quale il "daspato" ha la facoltà di tutelare la propria posizione soggettiva attraverso la presentazione di memorie difensive.

Nel caso ora in esame, nel quale la notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e avvenuta in data 16 marzo 2023 alle ore 8.15, il termine di 48 ore da tale adempimento risulta essere stato rispettato, posto che la convalida del Gip è stata depositata (atto questo che comporta la pubblicazione del provvedimento e, pertanto, la definizione del procedimento) il successivo 18 marzo alle ore

9.00. Ma altra è la doglianza che il ricorrente muove al provvedimento in questione, avendo egli lamentato che il provvedimento, pur astrattamente ricnottnen do! torrnino por !m nroccanta7innt= rIx311t3 momnrio difoncivo r nnn avrebbe poi, nella sostanza, garantito l'esercizio del diritto di difesa, posto che degli argomenti contenuti nella memoria che il ricorrente sostiene di avere depositato nei termini il Gip non ha assolutamente tenuto conto.

Premesso che effettivamente di taii argomenti il ip non ha i:enuto conto, considerato che nella sua ordinanza si legge espressamente che "non risultano prodotte note difensive ulteriori rispetto a quella già valutata nel provvedimento del Questore che in questa sede viene integralmente condiviso" di tal che, può pacificamente escludersi che il Gip abbia esaminato le memorie difensive che il ricorrente ha dichiarato di avere presentato, si tratta, a questo punto, di verificare se una tale, pacifica, omissione sia determinante pregiudicando la validità della ordinanza di convalida in tale modo adottata.

Due sono i temi che, ad avviso del Collegio, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, vanno ora affrontati: il primo concerne la regolarità della produzione in giudizio della memoria illustrativa della cui mancata considerazione il ricorrente ora si duole; mentre il secondo ha ad oggetto la rilevanza ai fini del decidere di tale memoria e, pertanto, anche della sua mancata valutazione.

Quanto al primo profilo si rileva che, per diretta ammissione del ricorrente la memoria difensiva delta quale si tratta era stata da lui trasmessa al Tribunale di Modena in data 17 marzo 2023 (quindi, indubbiamente, entro il termine di 48 ore dalla notificazione della diffida questorile) tramite posta elettronica certificata; dalla documentazione in atti emerge che essa è stata recapitata alle ore 19.01 all'indirizzo: depositoattiDenali.tribunale.modenaagiustiziacert.it .Tale indirizzo risulta essere il recapito di posta elettronica certificata abilitato alla ricezione degli atti inviati al Tribunale della Ghirlandina secondo quanto prescritto con provvedimento del 9 novembre 2020 del Ministero della Giustizia.

Tanto considerato ritiene il Collegio che, in primo luogo, tale modalità di trasmissione della memoria difensiva debba ritenersi, con il conforto della giurisprudenza di questa Corte, pienamente legittima.

Come, intatti, più volte è stato rilevato nel 'procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di pubblica sicúrezza, è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, essendo, peraltro, il mezzo impiegato nella presente occasione tale da garantire sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione dell'atto in questione (Corte di cessazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17844; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2019, n. 11475).

Per altro verso non ritiene, questo Collegio, di doversi uniformare ad altro, derivarite, indirizzo giurisprudenziale secondo i; quale, laddove Ui ga un contenzioso involgente l'effettiva ricezione da parte dell'Ufficio giudiziario dell'atto ad esso trasmesso tramite posta elettronica certificata competa all'emittente l'onere di attivarsi al fine di accertarsi del regolare arrivo del documento e cieiia sua tempestiva presentazione ai giudice procedente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 agosto 2021, n. 30281).

Invero tale opzione applicativa - giustificata sulla base del rilievo che "detto onere consegue alla scelta di utilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, non presuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, del recepimento e della trasmissione al giudice degli atti" - appare non condivisibile, o comunque non pertinente al caso in esame, sotto diversi profili; il primo attiene alla affermata natura "non istituzionale" di tale forma di comunicazione, laddove la stessa, essendo stata indirizzata al recapito abilitato alla ricezione della posta elettronica certificata indicato, per ciò che attiene agli atti penali del Tribunale, nella specie, di Modena, in un provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia, cui, per espressa disposizione costituzionale, compete "l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" (art. 110 Cost.) ed essendo, come dianzi segnalato, del tutto legittimo il mezzo di comunicazione utilizzato nell'occasione dalla difesa del ricorrente, appare pienamente conforme - oltre che opportuno data la estrema ristrettezza dei tempi di cui, nella presente fattispecie procedimentale, il ricorrente poteva godere per la rappresentazione e presentazione delle proprie ragioni difensive - ad un modello "istituzionale" di comunicazione degli atti.

Si accennava, peraltro, anche alla non pertinenza al caso in esame della richiamata giurisprudenza, la quale emerge ove si valuti che, in relazione ad esso, il ricorrente, documentando la puntualità cleirinvio della memoria e la sua corretta e tempestiva ricezione da parte dell'Ufficio giudiziario in discorso, ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.

Pretendere un ulteriore sforzo dimostrativo - oltre ad essere ingiustificabile laddove lo si compari con quello che è tenuto a compiere il soggetto che abbia prescelto il metodo di trasmissione degli atti consistente nel deposito materiale dell'atto presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario, il quale non è certo tenuto a verificare che il funzionario pubblico addetto alla ricezione dell'atto lo sottoponga, successivamente, all'Autorità giudiziaria, essendo assolto il relativo onere una volta dimostrato che l'atto è stato regolarmente depositato presso l'Ufficio - risulterebbe anche non pienamente rispettoso della sostanziale tutela del diritto di difesa, essendo ragionevole ritenere che l'attivazione dell'accertamento da parte dell'individuo che abbia inviato un atto processuale a mezzo di posta elettronica certificata della sua effettiva consegna all'Autorità giudiziaria procedente avrebbe un senso solamente dopo che sia emerso che di tale atto la predetta Autorità non ha tenuto conto; ma, in tale modo la eventuale tutela di cui potrebbe godere il soggetto nel cui interesse l'atto è stata inviato sarebbe solo una tutela di carattere postumo, cioè successiva alla avvenuta violazione del suo diritto di difesa.

Esciude, pertanto, il Collegio che la mancata valutazione della memoria presentata dalla difesa del ricorrente precedentemente alla adozione del provvedimento ora impugnato possa essere stata legittimata dalla scelta dello strumento di trasmissione della medesima; è, altresì, da escludersi che fosse onere del ricorrente stesso fornire la prova positiva del fatto c:he la stessa memoria, una volta regolarmente pervenuta all'Ufficio giudiziario procedente, fosse stata tempestivamente sottoposta alla Autorità investita della procedura in esame.

Resta, pertanto, da vedere se siffatta la mancata valutazione della memoria costituisce un vizio del procedimento tale da comportare la nullità del provvedimento con il quale esso è stato concluso.

Al riguardo rileva il Collegio che, per tuttora condivisa giurisprudenza, la nmeqqa valiita7inne di lin atto con il rimale iina delle parti ha fornito al giudicante elementi illustrativa a tutela della propria posizione non è tale da determinare per ciò solo un vizio del procedimento idoneo a caducare il provvedimento in tale maniera adottato.

Infatti, questa Corte ha, in diverse occasioni rilevato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, essendo stato, tuttavia, precisato che tale circostanza può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (fra le tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2019, n. 36688; Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2019, n. 23097).

Un siffatto principio, indubbiamente applicabile anche al caso di memorie depositate nel corso del procedimento di convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, appare decisivo anche ai fini della definizione del presente giudizio.

Infatti, considerato che costituisce onere della parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive l'indicazione, pena la genericità del motivo di impugnazione, dell'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437), si osserva che, nella presente occasione il ricorrente ha segnalato, in particolare e fra gli altri, che il Gip aveva ritenuto che ricorressero i requisiti della necessità e dell'urgenza del provvedere all'emissione del "daspo" in ragione del fatto che il Longhi era stato sottoposto in passato ad altra analoga misura emessa dal •Qustore di Varese; a tale conclusione il Gip è, però pervenuto senza tuttavia considerare che il da lui valorizzato precedente risaliva a poco meno di 16 anni prima dei fatti per i quali ora il ricorrente è stato nuovamente sottoposto ad altro analogo provvedimento.Ritiene il Collegio che un tale rilievo, quale che ne sia la sua fondatezza, meritava indubbiamente di essere esaminato in sede di convalida, non essendo, palesemente, sufficiente il rilievo, assertivamente formulato dal Gip modenese che l'esistenza del precedente "daspo", datato 28 luglio 2007, consentiva di "ritenere sussistente il requisito della concrete ed attuale pericolosità" del destinatario del provvedimento.

Il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Modena, la cui motivazione è inadempiente rispetto all'obbligo di valutare i pertinenti e, in ipotesi, decisivi rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, sì da manifestarsi come motivazione meramente apparente, deve, pertanto, essere annullato senza rinvio ed il provvedimento emesso dal Questore di Modena a carico del Longhi va dichiarato inefficace quanto all'inserimento di esso dell'obbligo di periodica presentazione del ricorrente di fronte alla autorità di pubblica sicurezza.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Modena del 14 marzo 2023, limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Co) il 2 Dicembre 1977; avverso la ordinanza n. 281/23 Mod45 del Tribunale di Modena del 18 marzo 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Avendo il Questore di Modena, con atto del 14 marzo 202,3, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto coinvolto in taluni incidenti verificatisi durante l'incontro di calcio disputato in data 15 ottobre zuzz tra ie compagini rappresentative della due società sportive [OSCURATO:PERSONA] 2018 e Como 1907 - un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, assistito dall'obbligo di presentazione periodica presso la Stazione dei CC di Lurago d'Erba, che era stato notificato all'interessato in data 16 marzo 2023, ed in relazione al quale, il medesimo giorno il Pm presso il Tribunale di Modena aveva chiesto al Gip del predetto ufficio giudiziario la convalida, il successivo 18 marzo 2023, con provvedimento depositato alle ore 9.00, il citato Gip aveva provveduto nel senso della sua convalida Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori fiduciari il Longhi, affidando le proprie doglianze a 4 motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto la omessa motivazione nella ordinanza impugnata degli argomenti difensivi da lui svolti in una memoria depositata di fronte al Gip modenese in data 17 marzo 2023 tramite inoltro di un messaggio per posta elettronica certificata. Con il secondo motivo di impugnazione è stato lamentato il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla previsione delle prescrizioni accessorie alla diffida emessa dal Questore, relative all'obbligo di periodica presentazione di fronte all'autorità di pubblica sicurezza, Il terzo motivo attiene alla ineseguibilità dell'obbligo di presentazione, che costituirebbe un aspetto della manifesta illogicità del provvedimento di convalida, non essendo state precisamente indicate le partite di calcio disputate dalla squadra del Como 1907 in relazione alle quali sussiste a carico del Martello l'obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza. Infine, il quarto motivo di ricorso concerne, anche questa volta con riferimento al vizio di motivazione, la mancata indicazione delle ragioni di necessita ed urgenza che dovrebbero giustificare l'adozione della misura relativa all'obbligo di presentazione del "daspato" alla forza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nei limiti meglio precisati nel dispositivo della presente sentenza. Osserva, intatti, il Collegio che il procedimento relativo alla emanazione del provvedimento di convalida della diffida ad assistere a manifestazioni sportive disposta dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 - oltre ad una rigorosa scansione temporale, innescata dall'avvenuta notificazione del provvedimento genetico al soggetto interessato, seguita dalla richiesta di convalida di esso ad istanza del Pm territorialmente competente ed, infine, conclusa dalla successiva convalida ad opera del locale Gip (provvedimento questo che deve intervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 96 ore dalla notificazione della ordinanza questorile all'interessato; sulla esclusiva rilevanza di tale termine finale per verificare la tempestività della convalida e, pertanto, sulla irrilevanza del termine nel quale il Prn indirizza al Gip la propria istanza si vedano - pur con poche ed isolate voci di dissenso nella giurisprudenza di questa Corte, costituite da Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 febbraio 2024, n. 6567 e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979 - Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2023, n. 13554, non massimata; Corte di cassazione, Sezione I[I penale, 12 novembre 2021, n. 41170) - prevede che il destinatario della diffida, corredata dalle prescrizioni di presentazione di fronte alla autorità di pubblica sicurezza, possa prendere visione, entro il termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, degli atti in base ai quali è stato emesso l'atto a suo carico e possa presentare di fronte al competente Gip una memoria difensiva volta a confutare - nei limiti della sua idoneità a determinare una compressione del suo diritto alla libertà personale - gli argomenti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla adozione del provvedimento contenente le citate prescrizioni. Ciò posto si osserva che, proprio onde permettere l'esercizio di tale diritto, da ascriversi al novero delle varie facoltà in cui si articola il diritto di difesa giudiziaria, la convalida del provvedimento - oltre a dovere intervenire, come dianzi accennato, entro le 96 ore dalla notificazione dell'atto, termine che ha, evidentemente, lo scopo di non privare di tutela giurisdizionale, oltre il limite sancito già dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione, la libertà personale degli individui dalla lesione che ad essa può derivare dagli atti della autorità di pubblica sicurezza, fra le quali vi è, chiaramente, il Questore - non può essere disposta dal Gip prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, essendo questo lo spazio entro il quale il "daspato" ha la facoltà di tutelare la propria posizione soggettiva attraverso la presentazione di memorie difensive. Nel caso ora in esame, nel quale la notificazione all'interessato del provvedimento del Questore e avvenuta in data 16 marzo 2023 alle ore 8.15, il termine di 48 ore da tale adempimento risulta essere stato rispettato, posto che la convalida del Gip è stata depositata (atto questo che comporta la pubblicazione del provvedimento e, pertanto, la definizione del procedimento) il successivo 18 marzo alle ore 9.00. Ma altra è la doglianza che il ricorrente muove al provvedimento in questione, avendo egli lamentato che il provvedimento, pur astrattamente ricnottnen do! torrnino por !m nroccanta7innt= rIx311t3 momnrio difoncivo r nnn avrebbe poi, nella sostanza, garantito l'esercizio del diritto di difesa, posto che degli argomenti contenuti nella memoria che il ricorrente sostiene di avere depositato nei termini il Gip non ha assolutamente tenuto conto. Premesso che effettivamente di taii argomenti il ip non ha i:enuto conto, considerato che nella sua ordinanza si legge espressamente che "non risultano prodotte note difensive ulteriori rispetto a quella già valutata nel provvedimento del Questore che in questa sede viene integralmente condiviso" di tal che, può pacificamente escludersi che il Gip abbia esaminato le memorie difensive che il ricorrente ha dichiarato di avere presentato, si tratta, a questo punto, di verificare se una tale, pacifica, omissione sia determinante pregiudicando la validità della ordinanza di convalida in tale modo adottata. Due sono i temi che, ad avviso del Collegio, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, vanno ora affrontati: il primo concerne la regolarità della produzione in giudizio della memoria illustrativa della cui mancata considerazione il ricorrente ora si duole; mentre il secondo ha ad oggetto la rilevanza ai fini del decidere di tale memoria e, pertanto, anche della sua mancata valutazione. Quanto al primo profilo si rileva che, per diretta ammissione del ricorrente la memoria difensiva delta quale si tratta era stata da lui trasmessa al Tribunale di Modena in data 17 marzo 2023 (quindi, indubbiamente, entro il termine di 48 ore dalla notificazione della diffida questorile) tramite posta elettronica certificata; dalla documentazione in atti emerge che essa è stata recapitata alle ore 19.01 all'indirizzo: depositoattiDenali.tribunale.modenaagiustiziacert.it .Tale indirizzo risulta essere il recapito di posta elettronica certificata abilitato alla ricezione degli atti inviati al Tribunale della Ghirlandina secondo quanto prescritto con provvedimento del 9 novembre 2020 del Ministero della Giustizia. Tanto considerato ritiene il Collegio che, in primo luogo, tale modalità di trasmissione della memoria difensiva debba ritenersi, con il conforto della giurisprudenza di questa Corte, pienamente legittima. Come, intatti, più volte è stato rilevato nel 'procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di pubblica sicúrezza, è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 401 del 1989, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, essendo, peraltro, il mezzo impiegato nella presente occasione tale da garantire sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione dell'atto in questione (Corte di cessazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17844; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2019, n. 11475). Per altro verso non ritiene, questo Collegio, di doversi uniformare ad altro, derivarite, indirizzo giurisprudenziale secondo i; quale, laddove Ui ga un contenzioso involgente l'effettiva ricezione da parte dell'Ufficio giudiziario dell'atto ad esso trasmesso tramite posta elettronica certificata competa all'emittente l'onere di attivarsi al fine di accertarsi del regolare arrivo del documento e cieiia sua tempestiva presentazione ai giudice procedente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 agosto 2021, n. 30281). Invero tale opzione applicativa - giustificata sulla base del rilievo che "detto onere consegue alla scelta di utilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, non presuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, del recepimento e della trasmissione al giudice degli atti" - appare non condivisibile, o comunque non pertinente al caso in esame, sotto diversi profili; il primo attiene alla affermata natura "non istituzionale" di tale forma di comunicazione, laddove la stessa, essendo stata indirizzata al recapito abilitato alla ricezione della posta elettronica certificata indicato, per ciò che attiene agli atti penali del Tribunale, nella specie, di Modena, in un provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia, cui, per espressa disposizione costituzionale, compete "l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" (art. 110 Cost.) ed essendo, come dianzi segnalato, del tutto legittimo il mezzo di comunicazione utilizzato nell'occasione dalla difesa del ricorrente, appare pienamente conforme - oltre che opportuno data la estrema ristrettezza dei tempi di cui, nella presente fattispecie procedimentale, il ricorrente poteva godere per la rappresentazione e presentazione delle proprie ragioni difensive - ad un modello "istituzionale" di comunicazione degli atti. Si accennava, peraltro, anche alla non pertinenza al caso in esame della richiamata giurisprudenza, la quale emerge ove si valuti che, in relazione ad esso, il ricorrente, documentando la puntualità cleirinvio della memoria e la sua corretta e tempestiva ricezione da parte dell'Ufficio giudiziario in discorso, ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante. Pretendere un ulteriore sforzo dimostrativo - oltre ad essere ingiustificabile laddove lo si compari con quello che è tenuto a compiere il soggetto che abbia prescelto il metodo di trasmissione degli atti consistente nel deposito materiale dell'atto presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario, il quale non è certo tenuto a verificare che il funzionario pubblico addetto alla ricezione dell'atto lo sottoponga, successivamente, all'Autorità giudiziaria, essendo assolto il relativo onere una volta dimostrato che l'atto è stato regolarmente depositato presso l'Ufficio - risulterebbe anche non pienamente rispettoso della sostanziale tutela del diritto di difesa, essendo ragionevole ritenere che l'attivazione dell'accertamento da parte dell'individuo che abbia inviato un atto processuale a mezzo di posta elettronica certificata della sua effettiva consegna all'Autorità giudiziaria procedente avrebbe un senso solamente dopo che sia emerso che di tale atto la predetta Autorità non ha tenuto conto; ma, in tale modo la eventuale tutela di cui potrebbe godere il soggetto nel cui interesse l'atto è stata inviato sarebbe solo una tutela di carattere postumo, cioè successiva alla avvenuta violazione del suo diritto di difesa. Esciude, pertanto, il Collegio che la mancata valutazione della memoria presentata dalla difesa del ricorrente precedentemente alla adozione del provvedimento ora impugnato possa essere stata legittimata dalla scelta dello strumento di trasmissione della medesima; è, altresì, da escludersi che fosse onere del ricorrente stesso fornire la prova positiva del fatto c:he la stessa memoria, una volta regolarmente pervenuta all'Ufficio giudiziario procedente, fosse stata tempestivamente sottoposta alla Autorità investita della procedura in esame. Resta, pertanto, da vedere se siffatta la mancata valutazione della memoria costituisce un vizio del procedimento tale da comportare la nullità del provvedimento con il quale esso è stato concluso. Al riguardo rileva il Collegio che, per tuttora condivisa giurisprudenza, la nmeqqa valiita7inne di lin atto con il rimale iina delle parti ha fornito al giudicante elementi illustrativa a tutela della propria posizione non è tale da determinare per ciò solo un vizio del procedimento idoneo a caducare il provvedimento in tale maniera adottato. Infatti, questa Corte ha, in diverse occasioni rilevato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, essendo stato, tuttavia, precisato che tale circostanza può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (fra le tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2019, n. 36688; Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2019, n. 23097). Un siffatto principio, indubbiamente applicabile anche al caso di memorie depositate nel corso del procedimento di convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, appare decisivo anche ai fini della definizione del presente giudizio. Infatti, considerato che costituisce onere della parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive l'indicazione, pena la genericità del motivo di impugnazione, dell'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437), si osserva che, nella presente occasione il ricorrente ha segnalato, in particolare e fra gli altri, che il Gip aveva ritenuto che ricorressero i requisiti della necessità e dell'urgenza del provvedere all'emissione del "daspo" in ragione del fatto che il Longhi era stato sottoposto in passato ad altra analoga misura emessa dal •Qustore di Varese; a tale conclusione il Gip è, però pervenuto senza tuttavia considerare che il da lui valorizzato precedente risaliva a poco meno di 16 anni prima dei fatti per i quali ora il ricorrente è stato nuovamente sottoposto ad altro analogo provvedimento.Ritiene il Collegio che un tale rilievo, quale che ne sia la sua fondatezza, meritava indubbiamente di essere esaminato in sede di convalida, non essendo, palesemente, sufficiente il rilievo, assertivamente formulato dal Gip modenese che l'esistenza del precedente "daspo", datato 28 luglio 2007, consentiva di "ritenere sussistente il requisito della concrete ed attuale pericolosità" del destinatario del provvedimento. Il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Modena, la cui motivazione è inadempiente rispetto all'obbligo di valutare i pertinenti e, in ipotesi, decisivi rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, sì da manifestarsi come motivazione meramente apparente, deve, pertanto, essere annullato senza rinvio ed il provvedimento emesso dal Questore di Modena a carico del Longhi va dichiarato inefficace quanto all'inserimento di esso dell'obbligo di periodica presentazione del ricorrente di fronte alla autorità di pubblica sicurezza. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Modena del 14 marzo 2023, limitatamente
Sentenza Cassazione n. 16455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris