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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20164/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigraf e, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale formulata, ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, Ord. pen.) da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 601, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione.

In particolare, la difesa ha eccepito che il negativo giudizio prognostico sul reinserimento sociale del ricorrente, posto a fondamento del provvedimento di diniego dell'affidamento in prova, si è fondato sulla sola gravità dei reati contestati (detenzione di armi e di droga), tralasciando ulteriori elementi di segno favorevole, quali l'assenza di precedenti penali, il lungo periodo di carcerazione sofferta (circa sei anni), il breve periodo di pena da espiare (meno di due anni senza contare i giorni di liberazione anticipata), la sussistenza di un domicilio idoneo, qual è l'abitazione della madre, persona incensurata e priva di pendenze penali come verificato dalla p.g., la sussistenza di una valida attività lavorativa, quale addetto alle pulizie alle dipendenze di una società cooperativa, oggetto anche questa di verifica della p.g., il parere favorevole espresso in udienza dal rappresentante della Procura Generale e, infine il percorso trattamentale del detenuto, come documentato dal Gruppo di Trattamento dell'Equipe della Casa circondariale di Re bibbia.

Pertanto, secondo la difesa il provvedimento di diniego recherebbe una motivazione illogica e contraddittoria, anche in rapporto alle conclusioni rassegnate dalla predetta Equipe nell'aggiornamento del 30 ottobre 2024, fondandosi, altresì, sulla erronea considerazione dell'assenza di significativi sviluppi positivi del percorso di ravvedimento e sulla perdurante pericolosità del detenuto connessa alla possibilità della ripresa di rapporti con gli ambienti criminali cui è stato legato fino alla commissione del reato.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. In via generale, va premesso che la concessione di una misura alternativa alla detenzione, oltre a presupporre il mancato superamento dei limiti legali massimi della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, richiede la sussistenza di elementi dai quali sia possibile ritenere che la persona condannata abbia intrapreso un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il giudice, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, pur non potendo prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei reati commessi, deve tuttavia avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo la commissione dei fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/20,23, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).

Con specifico riferimento, poi, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nella sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m., si è evidenziato che dal sistema non è ricavabile una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, sicché il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

Ne consegue che solo all'esito di una valutazione complessiva di tutte le indicazioni a disposizione, positive e negative, il giudice può pervenire ad un giudizio prognostico circa la proficuità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e, quindi, della concedibilità o no della stessa in vista dell' inserimento sociale del condannato; ciò, in linea con quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2007 secondo cui «le modalità e i percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato», previsti dalla legislazione penitenziaria «pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione».

3. Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie, gli elementi positivi valorizzati dalla difesa nel provvedimento impugnato sono stati ritenuti recessivi nel confronto con gli ulteriori comportamenti del condannato, condotte che il Tribunale, con motivazione corretta sul piano logico, ha valutato in chiave negativa ai fini della concessione della misura.

A fronte degli evidenziati elementi positivi, infatti, si è dato conto di una serie di circostanze non idonee a corroborare una prognosi favorevole perché ritenute significative della perdurante pericolosità del ricorrente e, quindi, della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] n Provenzano possa riprendere i rapporti con ambienti criminali.

Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo aver valutato la gravità dei fatti oggetto della sentenza in esecuzione, consistita in una attività illecita ben organizzata : detenzione di diverse qualità e quantità di droga (cocaina, di hashish suddivisa in panetti per 24.190 kg e 103 grammi marjuana), cellulari, denaro in contanti pari alla somma di 2500,00, panetti di hashish per un peso pari a 24 kg, materiale per il confezionamento e pesatura, pistola semiautomatica con munizioni di proprietà di una persona deceduta, una patente di guida il cui possesso è risultato ingiustificato, manoscritti recanti nomi e cifre, riferibili a potenziali clienti; e dopo aver evidenziato che a giustificazione della condotta, il ricorrente ha riferito agli operatori penitenziari di essere stato indotto a custodire la sostanza stupefacente e le armi, per conto di terzi, dalla impellente necessità di far fronte a un debito usuraio con una persona non meglio specificata, per ragioni di difficoltà non indicate, di non avere denunciato il fatto e di non aver collaborato per timore di ritorsioni, secondo una versione ritenuta improbabile.

Secondo il provvedimento impugnato, tali elementi sarebbero indicativi dello stabile inserimento del ricorrente in ambienti criminali, anche considerato che la riflessione sui reati commessi nel corso dell'osservazione della personalità non sarebbe stata accompagnata da un confronto con i dati oggettivi accertati nella sentenza, di cui si è detto, con la conseguenza che il Tribunale, in modo del tutto coerente, ha affermato l'insussistenza di significativi passi nel percorso di ravvedimento tale da impedire la formulazione di un giudizio di cessata pericolosità in ordine alla ripresa di rapporti con gli ambienti criminali.

In conclusione, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, tenuto sia all'interno del carcere, sia in occasione dei due permessi premio e di una concreta prospettiva lavorativa, oltre che della disponibilità di un domicilio dove poter essere eventualmente collocato — elementi specificamente valutati dal Tribunale - il giudizio di non meritevolezza della misura dell' affidamento in prova al servizio sociale è risultato affidato a un approfondito percorso motivazionale, lineare e coerente in punto di non cessata pericolosità sociale del ricorrente, correttamente ritenuta impeditiva della concessione della misura alternativa richiesta ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. 4.

Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigraf e, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale formulata, ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi, Ord. pen.) da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 601, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione. In particolare, la difesa ha eccepito che il negativo giudizio prognostico sul reinserimento sociale del ricorrente, posto a fondamento del provvedimento di diniego dell'affidamento in prova, si è fondato sulla sola gravità dei reati contestati (detenzione di armi e di droga), tralasciando ulteriori elementi di segno favorevole, quali l'assenza di precedenti penali, il lungo periodo di carcerazione sofferta (circa sei anni), il breve periodo di pena da espiare (meno di due anni senza contare i giorni di liberazione anticipata), la sussistenza di un domicilio idoneo, qual è l'abitazione della madre, persona incensurata e priva di pendenze penali come verificato dalla p.g., la sussistenza di una valida attività lavorativa, quale addetto alle pulizie alle dipendenze di una società cooperativa, oggetto anche questa di verifica della p.g., il parere favorevole espresso in udienza dal rappresentante della Procura Generale e, infine il percorso trattamentale del detenuto, come documentato dal Gruppo di Trattamento dell'Equipe della Casa circondariale di Re bibbia. Pertanto, secondo la difesa il provvedimento di diniego recherebbe una motivazione illogica e contraddittoria, anche in rapporto alle conclusioni rassegnate dalla predetta Equipe nell'aggiornamento del 30 ottobre 2024, fondandosi, altresì, sulla erronea considerazione dell'assenza di significativi sviluppi positivi del percorso di ravvedimento e sulla perdurante pericolosità del detenuto connessa alla possibilità della ripresa di rapporti con gli ambienti criminali cui è stato legato fino alla commissione del reato. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. In via generale, va premesso che la concessione di una misura alternativa alla detenzione, oltre a presupporre il mancato superamento dei limiti legali massimi della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, richiede la sussistenza di elementi dai quali sia possibile ritenere che la persona condannata abbia intrapreso un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il giudice, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, pur non potendo prescindere dalla tipologia e dalla gravità dei reati commessi, deve tuttavia avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo la commissione dei fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/20,23, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01). Con specifico riferimento, poi, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nella sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimaldi, n.m., si è evidenziato che dal sistema non è ricavabile una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, sicché il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Ne consegue che solo all'esito di una valutazione complessiva di tutte le indicazioni a disposizione, positive e negative, il giudice può pervenire ad un giudizio prognostico circa la proficuità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e, quindi, della concedibilità o no della stessa in vista dell' inserimento sociale del condannato; ciò, in linea con quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2007 secondo cui «le modalità e i percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato», previsti dalla legislazione penitenziaria «pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione». 3. Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie, gli elementi positivi valorizzati dalla difesa nel provvedimento impugnato sono stati ritenuti recessivi nel confronto con gli ulteriori comportamenti del condannato, condotte che il Tribunale, con motivazione corretta sul piano logico, ha valutato in chiave negativa ai fini della concessione della misura. A fronte degli evidenziati elementi positivi, infatti, si è dato conto di una serie di circostanze non idonee a corroborare una prognosi favorevole perché ritenute significative della perdurante pericolosità del ricorrente e, quindi, della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] n Provenzano possa riprendere i rapporti con ambienti criminali. Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo aver valutato la gravità dei fatti oggetto della sentenza in esecuzione, consistita in una attività illecita ben organizzata : detenzione di diverse qualità e quantità di droga (cocaina, di hashish suddivisa in panetti per 24.190 kg e 103 grammi marjuana), cellulari, denaro in contanti pari alla somma di 2500,00, panetti di hashish per un peso pari a 24 kg, materiale per il confezionamento e pesatura, pistola semiautomatica con munizioni di proprietà di una persona deceduta, una patente di guida il cui possesso è risultato ingiustificato, manoscritti recanti nomi e cifre, riferibili a potenziali clienti; e dopo aver evidenziato che a giustificazione della condotta, il ricorrente ha riferito agli operatori penitenziari di essere stato indotto a custodire la sostanza stupefacente e le armi, per conto di terzi, dalla impellente necessità di far fronte a un debito usuraio con una persona non meglio specificata, per ragioni di difficoltà non indicate, di non avere denunciato il fatto e di non aver collaborato per timore di ritorsioni, secondo una versione ritenuta improbabile. Secondo il provvedimento impugnato, tali elementi sarebbero indicativi dello stabile inserimento del ricorrente in ambienti criminali, anche considerato che la riflessione sui reati commessi nel corso dell'osservazione della personalità non sarebbe stata accompagnata da un confronto con i dati oggettivi accertati nella sentenza, di cui si è detto, con la conseguenza che il Tribunale, in modo del tutto coerente, ha affermato l'insussistenza di significativi passi nel percorso di ravvedimento tale da impedire la formulazione di un giudizio di cessata pericolosità in ordine alla ripresa di rapporti con gli ambienti criminali. In conclusione, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, tenuto sia all'interno del carcere, sia in occasione dei due permessi premio e di una concreta prospettiva lavorativa, oltre che della disponibilità di un domicilio dove poter essere eventualmente collocato — elementi specificamente valutati dal Tribunale - il giudizio di non meritevolezza della misura dell' affidamento in prova al servizio sociale è risultato affidato a un approfondito percorso motivazionale, lineare e coerente in punto di non cessata pericolosità sociale del ricorrente, correttamente ritenuta impeditiva della concessione della misura alternativa richiesta ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. 4. Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il
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