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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2017

Cassazione n. 05066/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27494/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE , n. 594/2017 depositata l’11/04/2017; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], socia della IMS s.r.l. - cancellata in data 28 gennaio 2003 –ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cuneoche, a propria volta , aveva rigettato il ricorso avversol’atto con il quale l’Ufficio le aveva ingiunto, quale ex socia, il pagamento dei debiti tributari, relativi all’anno 2002, dovuti dalla IMS s.r.l.

Secondo l’Ufficio il credito tributario trovava titolo in due avvisi di accertamento notificati alla società in data 18 giugno 2009 i quali erano divenuti definitivi aseguito de l passaggio in giudicato , in data 23 luglio 2012, della sentenza – n. 4 del 2012 della C.t.p. di Cuneo resa in giudizio promosso dall’ex liquidatore ed ex socio [OSCURATO:PERSONA] –che ne aveva accertato la legittimità.

2. La contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.2495 cod. civ., dell’art. 156 cod. proc. civ., dell’art. 36, primo e quinto comma d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.

Censura la sentenza per avere il giudice dell'appello, nonostante la pacifica cancellazione della società IMS s.r.l. dal registro delle imprese, mancato di dichiarare la inesistenza degli avvisi di accertamento emessi successivamente nei confronti del la stessa ; per avere erroneamente ritenuto che avesse effetto san ante l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], socio ed ex liquidatore della società , avverso i predetti, pur non avendo più quest’ultimo alcun potere di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 rappresentanza; per aver e dato valore dirimente e assorbente al la mancata impugnazione avverso la sentenza che ne era scaturita ed a l suopassaggio in giudicato.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Risulta dalla sentenza impugnata che i due avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa tributaria avanzata nei confronti diMaria [OSCURATO:PERSONA] erano stati emessi nei confronti della IMS s.r.l., di cui la prima era socia,ed erano stati notificati alla società in data 18 giugno 2009, ovvero successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese,risalente al 4 febbraio 2003.

Detti avvisi di accertamento venivano impugnati da [OSCURATO:PERSONA], nella doppia qualità di socio e liquidatore della società ormai estinta ed il giudizio si concludeva con sentenza n. 4 del 2012 della C.t.p. di Cuneo che accertava la legittimità degli atti impositivi.

Detta sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato.

Non è controverso che [OSCURATO:PERSONA] restava estranea a quel giudizio.

Ciononostante l’Ufficio, sulla scorta di quella sentenza, ed in ragione del suo passaggio in giudicato, intimava alla stessa, nella qualità di ex socia della società obbligata, il pagamento dei debiti tributari di quest’ultima nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione sulla scorta del bilancio finale di liquidazione.

2.2. La C.t.r. – innanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, tra l’altro, che i due avvisi di accertamento erano “inesistenti” in quanto emessi nei confronti di società ormai estinta e che l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi “nulla” in quanto questi era privo di legittimazione –confermava la legittimità dell’atto di recupero emessonei confronti della ex socia.

Il giudice di secondo grado rilevavache la pretesa erariale azionata a carico della società era stata confermata con sentenza passata in giudicato; che, pertanto, il credito doveva ritenersi definitivamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 accertato in contradditorio con il liquidatore della società che aveva impugnato i due atti impositivi senza sollevare contestazione alcuna circa ipotetici vizi di intestazione e notificazione degli stessi; che il giudicato precludeva anche l’eccezione di inefficacia ovvero nullità dell’impugnazione proposta dal liquidatore di società ormai estinta il quale, per altro, non aveva nemmeno impugnato la sentenza della C.t.p. di Cuneo.

La C.t.r. proseguiva argomentando in ordine alla responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti della società estinta.

2.3. Il disposto dell'art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione nonostante l'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.

L'incipitdel dettato normativo è chiaro laddove enunciando "ferma restando l'estinzione" pone in stretta correlazione l'evento cancellazione e l'effetto estinzione, realizzando assoluta corrispondenza tra fattispecie costitutiva ed estintiva.

La ratio sottostante tale intervento normativo è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte che hanno affermato la natura costitutiva della cancellazione, rilevando nel contempo che la riforma introdotta, che non incide sui presupposti della cancellazione ma ne regola gli effetti, opera retroattivamente e perciò si applica anche a fatti pregressi. (Cass. Cass. Sez.

U. 22/02/2010, nn. 4060, 4061 e 4062).

Si è ulteriormente chiarito che c iò non vuol dire che nel caso di cancellazioni avvenute in data anteriore all'anzidetta modifica normativa, l'effetto estintivo opera da tale evento.

Esso, piuttosto, si produce dalla data del 1° gennaio 2004 in cui è entrato in vigore ild.lgs. n. 6 del 2003. ( Nello stesso senso Cass. 05/11 /2010, n.22548).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Allacancellazione della società dal registro delle imprese – o al più tardi alla data del 1° gennaio 2004 –consegue, pertanto, la definitiva scomparsa della società dal mondo giuridico, insuscettibile di una qualsiasi forma di reviviscenza, restando irrilevante anche l’eventuale protrazione, pur dopo l’annotamento camerale, di un’attività concretamente esplicata(cfr. Cass. 10/03/2023, n. 7179).

2.4. Con specifico riferimento all’atto tributario, si èaggiunto che dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguenteestinzione, lo stesso non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante nemmeno in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 cod. civ. atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nelregistro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 cod. civ.,esclude il legittimo affidamento dell'ente (Cass.30/10/2019, n. 27795).

Pertanto, il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale (Cass. 16/05/2012, n. 7676).

2.5. Quanto ai riflessi sul processo e, nella specie, sul processo tributario, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata – c on riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento)– si è ribadito che la cancellazione dal registro delle imprese, conestinzione della società prima della notifica dell'avvisodi accertamento e dell'instaurazione del giu dizio, determina Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore e si è aggiunto che v iene i n rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. 31/03/2022, n. 10354, Cass. 19/09/2019, n. 23365, Cass.21/12/2018, n. 33278, Cass. 23/03/2016, n. 5736, Cass. 08/10/2014, n. 21188).

Non vi La nullità assoluta che consegue alla citazione in giudizio di una società estinta per inesistenza della parte convenuta – ma stesse considerazioni non possono che valere anche nell’ipotesi in cui la società estinta sia parte attrice –estendendosi agli atti del conseguente processo, rende inesistente la sentenza.

Tale inesistenza, si è aggiunto, va rilevata di ufficio o e può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un’eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. 02/03/2023, n. 6324, Cass. 10/06/2004, n. 11047).

3. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi la nullità de gli avvisi di accertamento emessi e notificati a soggetto ormai estinto.

Deve rilevarsi, altresì, l’inopponibilità alla odierna ricorrente, ancorché socia della società estinta, della sentenza che ha confermato la legittimità degli atti impositivi; trattasi, infatti, di sentenza inesistente essendo stata resa in giudizio, alla quale la stessa non ha nemmeno partecipato, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore, ma privo di legittimazione a rappresentare l’ente.

4. Appare opportuno aggiungere che nella fattispecie in esame non opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzionedella società derivanti dall'art. 2495 cod. civ. ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs.21 novembre 2014, n. 175 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Detta disposizione implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass.16/12/2022, n. 36892).

In primo luogo, nella fattispecie in esamegli avvisi di accertamento sonostati noti ficati il 18 giugno 2009 e, dunque, oltre il quinquennio dalla data del 1° gennaio 2004 cui va ricondotta l’estinzione della società in ragione della pregressa cancellazione dal registro delle imprese.

In secondo luogo,questa Corte ha precisato che la norma – la quale opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – s i applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della societàcancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva. (Cass. 21/02/2020, n. 4536 che, applicando il principio, ha affermato l'invalidità dell'avvisodi accertamento notificato a società volontariamentecancellatasi dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014).

5. In conclusione il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata va cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento in favore dell a ricorrente delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27494/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE , n. 594/2017 depositata l’11/04/2017; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], socia della IMS s.r.l. - cancellata in data 28 gennaio 2003 –ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cuneoche, a propria volta , aveva rigettato il ricorso avversol’atto con il quale l’Ufficio le aveva ingiunto, quale ex socia, il pagamento dei debiti tributari, relativi all’anno 2002, dovuti dalla IMS s.r.l. Secondo l’Ufficio il credito tributario trovava titolo in due avvisi di accertamento notificati alla società in data 18 giugno 2009 i quali erano divenuti definitivi aseguito de l passaggio in giudicato , in data 23 luglio 2012, della sentenza – n. 4 del 2012 della C.t.p. di Cuneo resa in giudizio promosso dall’ex liquidatore ed ex socio [OSCURATO:PERSONA] –che ne aveva accertato la legittimità. 2. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.2495 cod. civ., dell’art. 156 cod. proc. civ., dell’art. 36, primo e quinto comma d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. Censura la sentenza per avere il giudice dell'appello, nonostante la pacifica cancellazione della società IMS s.r.l. dal registro delle imprese, mancato di dichiarare la inesistenza degli avvisi di accertamento emessi successivamente nei confronti del la stessa ; per avere erroneamente ritenuto che avesse effetto san ante l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], socio ed ex liquidatore della società , avverso i predetti, pur non avendo più quest’ultimo alcun potere di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 rappresentanza; per aver e dato valore dirimente e assorbente al la mancata impugnazione avverso la sentenza che ne era scaturita ed a l suopassaggio in giudicato. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Risulta dalla sentenza impugnata che i due avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa tributaria avanzata nei confronti diMaria [OSCURATO:PERSONA] erano stati emessi nei confronti della IMS s.r.l., di cui la prima era socia,ed erano stati notificati alla società in data 18 giugno 2009, ovvero successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese,risalente al 4 febbraio 2003. Detti avvisi di accertamento venivano impugnati da [OSCURATO:PERSONA], nella doppia qualità di socio e liquidatore della società ormai estinta ed il giudizio si concludeva con sentenza n. 4 del 2012 della C.t.p. di Cuneo che accertava la legittimità degli atti impositivi. Detta sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato. Non è controverso che [OSCURATO:PERSONA] restava estranea a quel giudizio. Ciononostante l’Ufficio, sulla scorta di quella sentenza, ed in ragione del suo passaggio in giudicato, intimava alla stessa, nella qualità di ex socia della società obbligata, il pagamento dei debiti tributari di quest’ultima nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione sulla scorta del bilancio finale di liquidazione. 2.2. La C.t.r. – innanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, tra l’altro, che i due avvisi di accertamento erano “inesistenti” in quanto emessi nei confronti di società ormai estinta e che l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi “nulla” in quanto questi era privo di legittimazione –confermava la legittimità dell’atto di recupero emessonei confronti della ex socia. Il giudice di secondo grado rilevavache la pretesa erariale azionata a carico della società era stata confermata con sentenza passata in giudicato; che, pertanto, il credito doveva ritenersi definitivamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 accertato in contradditorio con il liquidatore della società che aveva impugnato i due atti impositivi senza sollevare contestazione alcuna circa ipotetici vizi di intestazione e notificazione degli stessi; che il giudicato precludeva anche l’eccezione di inefficacia ovvero nullità dell’impugnazione proposta dal liquidatore di società ormai estinta il quale, per altro, non aveva nemmeno impugnato la sentenza della C.t.p. di Cuneo. La C.t.r. proseguiva argomentando in ordine alla responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti della società estinta. 2.3. Il disposto dell'art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l'estinzione nonostante l'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. L'incipitdel dettato normativo è chiaro laddove enunciando "ferma restando l'estinzione" pone in stretta correlazione l'evento cancellazione e l'effetto estinzione, realizzando assoluta corrispondenza tra fattispecie costitutiva ed estintiva. La ratio sottostante tale intervento normativo è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte che hanno affermato la natura costitutiva della cancellazione, rilevando nel contempo che la riforma introdotta, che non incide sui presupposti della cancellazione ma ne regola gli effetti, opera retroattivamente e perciò si applica anche a fatti pregressi. (Cass. Cass. Sez. U. 22/02/2010, nn. 4060, 4061 e 4062). Si è ulteriormente chiarito che c iò non vuol dire che nel caso di cancellazioni avvenute in data anteriore all'anzidetta modifica normativa, l'effetto estintivo opera da tale evento. Esso, piuttosto, si produce dalla data del 1° gennaio 2004 in cui è entrato in vigore ild.lgs. n. 6 del 2003. ( Nello stesso senso Cass. 05/11 /2010, n.22548). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Allacancellazione della società dal registro delle imprese – o al più tardi alla data del 1° gennaio 2004 –consegue, pertanto, la definitiva scomparsa della società dal mondo giuridico, insuscettibile di una qualsiasi forma di reviviscenza, restando irrilevante anche l’eventuale protrazione, pur dopo l’annotamento camerale, di un’attività concretamente esplicata(cfr. Cass. 10/03/2023, n. 7179). 2.4. Con specifico riferimento all’atto tributario, si èaggiunto che dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguenteestinzione, lo stesso non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante nemmeno in applicazione del principio dell'apparenza del diritto di cui all'art. 1189 cod. civ. atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l'iscrizione nelregistro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 cod. civ.,esclude il legittimo affidamento dell'ente (Cass.30/10/2019, n. 27795). Pertanto, il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale (Cass. 16/05/2012, n. 7676). 2.5. Quanto ai riflessi sul processo e, nella specie, sul processo tributario, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata – c on riferimento sia a diverse tipologie di enti collettivi (società di capitali, società di persone, associazioni non riconosciute) che a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento)– si è ribadito che la cancellazione dal registro delle imprese, conestinzione della società prima della notifica dell'avvisodi accertamento e dell'instaurazione del giu dizio, determina Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore e si è aggiunto che v iene i n rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. 31/03/2022, n. 10354, Cass. 19/09/2019, n. 23365, Cass.21/12/2018, n. 33278, Cass. 23/03/2016, n. 5736, Cass. 08/10/2014, n. 21188). Non vi La nullità assoluta che consegue alla citazione in giudizio di una società estinta per inesistenza della parte convenuta – ma stesse considerazioni non possono che valere anche nell’ipotesi in cui la società estinta sia parte attrice –estendendosi agli atti del conseguente processo, rende inesistente la sentenza. Tale inesistenza, si è aggiunto, va rilevata di ufficio o e può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un’eccezione ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. 02/03/2023, n. 6324, Cass. 10/06/2004, n. 11047). 3. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi la nullità de gli avvisi di accertamento emessi e notificati a soggetto ormai estinto. Deve rilevarsi, altresì, l’inopponibilità alla odierna ricorrente, ancorché socia della società estinta, della sentenza che ha confermato la legittimità degli atti impositivi; trattasi, infatti, di sentenza inesistente essendo stata resa in giudizio, alla quale la stessa non ha nemmeno partecipato, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore, ma privo di legittimazione a rappresentare l’ente. 4. Appare opportuno aggiungere che nella fattispecie in esame non opera il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzionedella società derivanti dall'art. 2495 cod. civ. ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs.21 novembre 2014, n. 175 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Detta disposizione implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass.16/12/2022, n. 36892). In primo luogo, nella fattispecie in esamegli avvisi di accertamento sonostati noti ficati il 18 giugno 2009 e, dunque, oltre il quinquennio dalla data del 1° gennaio 2004 cui va ricondotta l’estinzione della società in ragione della pregressa cancellazione dal registro delle imprese. In secondo luogo,questa Corte ha precisato che la norma – la quale opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – s i applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della societàcancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva. (Cass. 21/02/2020, n. 4536 che, applicando il principio, ha affermato l'invalidità dell'avvisodi accertamento notificato a società volontariamentecancellatasi dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014). 5. In conclusione il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata va cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ. accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento in favore dell a ricorrente delle spese del giudizio di