CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 27009/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 276/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso incidentale– avverso la sentenza n. 2568/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamento della natura transattiva dell’accordo stipulato l’8 maggio 2014 dalle tre parti a margine di un’udienza della causa fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione all’insorta controversia ereditaria fra i tre germani, nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della transazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda, trattandosi di mera puntuazione priva di efficacia vincolante, e dispose la compensazione delle spese. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria parte attrice. Con sentenza di data 5 ottobre 2020 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello, compensando le spese processuali. Premise la corte territoriale che inammissibili erano i documenti prodotti dall’appellato solo nel grado di appello, non risultando provata la mancata produzione nel precedente grado per causa non imputabile, trattandosi peraltro di corrispondenza fra i legali antecedente la pronuncia gravata. Osservò quindi che, nonostante che la scrittura privata dell’8 maggio 2014 contenesse una completa articolazione di clausole negoziali, non poteva essere considerata un contratto validamente concluso alla luce, come evidenziato dal primo giudice, delle dichiarazioni risultanti dal processo verbale dell’udienza dell’8 maggio 2014, nel quale si dava atto che il tentativo di conciliazione esperito dal giudice si era concluso “con una ipotesi transattiva sulla quale le parti chiedevano di poter riflettere”. Aggiunse che sia la prudenziale definizione usata per definire l’intesa raggiunta, sia la richiesta conclusiva rivolta dalle parti costituite al giudicante, evidenziavano il carattere provvisorio che almeno due dei sottoscrittori della minuta avevano inteso assegnare allo schema di accordo ivi prefigurato. Osservò ancora che, in mancanza di elementi contrari, si doveva ritenere che la redazione e sottoscrizione della minuta e la dichiarazione raccolta al verbale di causa rappresentassero fasi indistinte e concomitanti dell’unitario esperimento conciliativo svoltosi dinanzi al giudice e sfociato nella richiesta di differimento della causa ai fine di una maggiore ponderazione circa i termini dell’ipotesi transattiva. Aggiunse inoltre che, dovendosi presumere la simultaneità delle manifestazioni di volontà contenute negli atti formati in occasione dell’udienza, in assenza di una contraria indicazione cronologica reperibile negli stessi documenti, era onere degli appellanti, che dalla assunta diacronia intendevano trarre una particolare conseguenza ermeneutica, provare l’eventuale posteriorità dell’una rispetto all’altra manifestazione. Osservò conclusivamente che, pur scorgendosi nella minuta le caratteristiche della “puntuazione completa di clausole”, la relativa presunzione semplice di avvenuta conclusione del contratto risultava vinta dalla prova costituita dalle coeve dichiarazioni, raccolte nel verbale di causa, secondo cui le parti o alcune di esse non intendevano con la sottoscrizione assumere un impegno vincolante prima di meglio ponderare vantaggi ed oneri. Infine osservò che valida anche per il regolamento delle spese di appello era la motivazione del primo giudice, adottata per compensare le spese di primo grado, secondo cui il contegno tenuto dall’appellato successivamente alla sottoscrizione della minuta aveva tuttavia indotto gli appellanti a incolpevolmente confidare nella successiva conclusione dell’accordo. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo e ricorso incidentale condizionato sulla base sempre di un motivo. Resistono con controricorso al ricorso incidentale i ricorrenti. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 2723 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, avendo ritenuto, diversamente dal Tribunale, l’esistenza della puntuazione completa ed esaustiva di clausole, avrebbe dovuto, in applicazione della regola dell’onere della prova, esaminare quali prove la controparte avesse offerte per negare l’efficacia vincolante dell’accordo e che avrebbe dovuto valutare in primo luogo il comportamento delle parti successivo alla sottoscrizione dell’accordo, prova che non poteva identificarsi con le sole dichiarazioni rese in udienza. Aggiunge che non può essere dato valore assorbente al criterio letterale della dichiarazione resa a verbale, ma devono essere considerati i criteri dell’interpretazione secondo buona fede ed il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, in particolare la ricognizione del contenuto della cassaforte e l’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] al proprio legale di dare esecuzione alla scrittura dell’8 maggio 2014, circostanze costituenti per la Corte d’appello “gravi motivi” ai fini della compensazione delle spese processuali fra le parti. Osserva ancora che il verbale di causa è privo di efficacia probatoria quanto alla corrispondenza della dichiarazione resa alla reale volontà e che illegittimamente sulla presunzione semplice di avvenuta conclusione di un accordo negoziale è stata fatta prevalere la diversa presunzione semplice di contestualità di verbale e scrittura, priva dell’indicazione del fatto certo sulla cui base svolgere la deduzione logica, con l’effetto inoltre di inversione dell’onere della prova, dovendo ricadere sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria. Aggiunge infine che il giudice di appello ha omesso di esaminare le seguenti circostanze di fatto: il comportamento delle parti dopo la sottoscrizione della transazione è stato di mera esecuzione della stessa; nella lettera del legale di [OSCURATO:PERSONA] di data 18 giugno 2014 si legge, con riferimento all’accordo: «ritengo che l’efficacia di quest’ultimo sia sottoposta al versamento, entro e non oltre il termine essenziale stabilito, della somma di € 150.000 da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] al dott. [OSCURATO:PERSONA]»; il richiamo ripetuto nelle difese di [OSCURATO:PERSONA] all’essenzialità del termine del 20 giugno 2014 per la formalizzazione dell’ipotesi di accordo; le dichiarazioni contenute nella lettera del 18 giugno 2014 con cui il legale afferma di avere ricevuto l’incarico di dare esecuzione all’accordo dell’8 maggio 2014.Il motivo è infondato. Va premesso che le regole sull’onere della prova devono essere applicate nel caso di fatto rimasto ignoto (Cass.16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Nel caso di accertamento positivo della circostanza da parte del giudice di merito le regole enunciate non vengono in rilievo. Nel caso di specie il giudice del merito ha positivamente accertato il carattere coevo della dichiarazione resa a verbale d’udienza innanzi al giudice della causa rispetto alla redazione della scrittura di pari data dell’udienza, per l’assenza di una divergenza cronologica emergente dai due documenti. La regola di riparto dell’onere della prova è emersa successivamente al detto accertamento, nel senso che, una volta riscontrata sulla base del dato documentale la contemporaneità cronologica della scrittura e della dichiarazione resa a verbale, era onere della parte interessata alla divergenza cronologica smentire, con una prova contraria, la circostanza della contemporaneità. Che fosse [OSCURATO:PERSONA] la parte interessata a far cadere l’appartenenza di scrittura e dichiarazione in udienza al medesimo contesto cronologico lo si evince agevolmente dal fatto che l’efficacia vincolante della scrittura è stata dal giudice del merito negata proprio sulla base della simultanea conclusione del tentativo di conciliazione esperito dal giudice “con una ipotesi transattiva sulla quale le parti chiedevano di poter riflettere”. Che l’accertamento della simultaneità di scrittura e dichiarazione in udienza sia poi conseguito ad una presunzione (derivante dal fatto noto dell’assenza di una divergenza cronologica emergente dai due documenti), per cui la presunzione semplice di avvenuta conclusione del contratto sia risultata infirmata da un’altra presunzione semplice, quella del carattere coevo di scrittura e dichiarazioni in udienza, non costituisce violazione delle regole sulla prova trattandosi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.. Né può dirsi che la presunzione di simultaneità cronologica di scrittura e dichiarazioni in udienza sia priva del fatto noto da cui derivare quello ignoto, essendosi basata la presunzione sul fatto noto, come si è anticipato, dell’assenza di una divergenza cronologica emergente dai due documenti. Per il resto sul punto il motivo, formulato all’apparenza come denuncia di violazione di norma di diritto, refluisce in confutazione del giudizio di fatto, come è noto non consentita nella presente sede di legittimità. Passando alle censure mosse al livello dei criteri di ermeneutica contrattuale, va detto che essi vengono in rilievo in presenza del perfezionamento di una fattispecie contrattuale, mentre nel caso di specie ciò che non risulta accertato è proprio l’esistenza di una simile fattispecie. E’ appena il caso di aggiungere che la censura è formulata non in termini di violazionedi regole di diritto, ma di confutazione del giudizio di fatto cui il giudice del merito è pervenuto. Infine, irrituale è la denuncia del vizio motivazionale. Il riferimento al comportamento delle parti dopo la sottoscrizione della transazione in termini di mera esecuzione della stessa è una valutazione e non un fatto. Nella frase contenuta nella lettera del legale relativa alla scrittura («ritengo che l’efficacia di quest’ultimo sia sottoposta al versamento, entro e non oltre il termine essenziale stabilito, della somma di € 150.000 da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] al dott. [OSCURATO:PERSONA]») si coglie un contegno non esecutivo di un accordo ma relativo alla sua formazione, per cui il fatto, di cui sarebbe stato omesso l’esame, è privo di decisività. Privo di decisività è anche il richiamo nelle difese di [OSCURATO:PERSONA] all’essenzialità del termine per la formalizzazione dell’ipotesi di accordo perché, a parte il rilievo che trattasi di comportamento non della parte asseritamente contrattuale ma del professionista legale, trattasi di circostanza confermativa della natura di mera ipotesi transattiva della scrittura e non di negozio. Infine del tutto aspecifico è il richiamo delle dichiarazioni contenute nella lettera del 18 giugno 2014 con cui il legale avrebbe affermato di avere ricevuto l’incarico di dare esecuzione all’accordo dell’8 maggio 2014, a parte sempre la riferibilità del comportamento non alla parte ma al professionista legale. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, essendosi formato il giudicato per mancata proposizione di appello incidentale circa l’esistenza dei gravi motivi che avevano comportato in primo grado la compensazione delle spese processuali, ed in particolare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] successiva alla conclusione del contratto tale da indurre il convincimento che la transazione sarebbe stata in seguito conclusa, il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno, proposta «in dipendenza del mancato adempimento alla transazione in atti», a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art.1337 cod. civ. Il motivo è infondato. I ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia su domanda risarcitoria, il cui fatto costitutivo sarebbe la responsabilità precontrattuale, richiamando, quale domanda pretermessa, quella il cui fatto costitutivo è il «mancato adempimento alla transazione in atti», e dunque una responsabilità contrattuale. E’ evidente la diversità (per causa petendi) della domanda di cui si denuncia la pretermissione rispetto a quella che, si afferma nel medesimo motivo, è stata proposta. Alla luce della domanda effettivamente proposta, non è ravvisabile un’omissione di pronuncia. Quantoal ricorso incidentale, con il motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 92, 132, comma 2, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la compensazione delle spese processuali è stata disposta senza motivazione, con affermazioni di mero principio ricollegabili a qualsiasi procedimento. Il motivo è infondato. Ha osservato il giudice di appello che valida anche per il regolamento delle spese di appello è la motivazione del primo giudice secondo cui il contegno tenuto dall’appellato successivamente alla sottoscrizione della minuta aveva tuttavia indotto gli appellanti a incolpevolmente confidare nella successiva conclusione dell’accordo. Mediante l’indicata motivazione, riferibile peraltro a circostanze astrattamente sussumibili nel requisito delle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (a seguito di Corte cost. n. 77 del 2018), si coglie in modo chiaro la ratio decidendi, quale condizione dell’esistenza del minimo costituzionale di motivazione. Quantoal ricorso incidentale condizionato, con il motivo di ricorso si censura la ritenuta tardività dei documenti prodotti in appello, frutto di un errore della corte territoriale derivato dal fatto che nel fascicolo di appello, in sede di costituzione telematica, è stato inserito il fascicolo di primo grado contenente i medesimi documenti di quello di appello con la stessa numerazione. Aggiunge che la corte territoriale ha così erroneamente ritenuto che tali documenti fossero stati prodotti per la prima volta in secondo grado.Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La reciproca soccombenza costituisce ragione di compensazione delle spese processuali. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, con assorbimento di quello proposto in via condizionata. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,