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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12808/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4, 5 e 6 (capo A) e 81 cpv., 110 e 493-ter cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Genova il 5 luglio 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputata consta di un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del delitto di furto, contestato al capo a), da consumato a tentato; del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di particolare tenuità; del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata e, comunque, aspecifiche, perché articolate senza alcun confronto, men che critico, con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha risposto in maniera corretta e congrua a ciascuna delle censure sopra formulate, attenendosi al dictum della sentenza rescindente di questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza di appello per vizio processuale, ossia per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4, 5 e 6 (capo A) e 81 cpv., 110 e 493-ter cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Genova il 5 luglio 2022); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputata consta di un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del delitto di furto, contestato al capo a), da consumato a tentato; del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di particolare tenuità; del diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata e, comunque, aspecifiche, perché articolate senza alcun confronto, men che critico, con le ragioni argomentate nella sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha risposto in maniera corretta e congrua a ciascuna delle censure sopra formulate, attenendosi al dictum della sentenza rescindente di questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza di appello per vizio processuale, ossia per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 12808/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris