CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 24.11.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando così il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 4.11.2022, aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in merito ai fatti di estorsione aggravata oggetto della provvisoria incolpazione e, per contro, la esistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili; 2. ricorre per cassazione il Ceglie tramite il difensore di fiducia deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.: richiamato il tenore delle provvisorie incolpazioni elevate a carico del ricorrente, segnala come il Tribunale abbia trascurato l'elemento su cui la difesa, anche nel corso dell'udienza camerale, aveva invece incentrato la sua attenzione avendo evidenziato la assenza di interesse alcuno del Ceglie, che non alleva ovini da oltre dieci anni, a porre in essere le condotte ascrittegli risultando la sua masseria distante oltre 10 km dai terreni di cui si discute; evidenzia la natura congetturale dell'argomento utilizzato dal Tribunale per superare le obiezioni difensive tenuto conto che il Ceglie non risulta coinvolto nell'episodio di cui al capo 3) della rubrica; aggiunge che, quand'anche dovesse ritenersi la partecipazione del ricorrente, nessun indizio è stato acquisito circa la consapevolezza della titolarità dei terreni adibiti al pascolo da parte delle persone offese; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 274, lett. c), e 275, commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale, dopo aver evidenziato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, non ha addotto alcuna ragione per la quale la misura degli arresti domiciliari, eventualmente presidiata con la adozione del "braccialetto elettronico", fosse inadeguata a tutelare le ravvisate esigenze cautelari; aggiunge che il coimputato non è stato attinto da alcuna misura restrittiva; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha correttamente motivato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza facendo leva sulle dichiarazioni delle persone offese e vagliando inoltre le esigenze cautelari di cui ha dato conto in maniera esaustiva anche con riguardo alla scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale del Riesame ha dato conto, in termini congrui ed esaustivi, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le argomentazioni difensive e confermare la diagnosi del GIP in merito alla ravvisabilità, a carico del Ceglie, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti delittuosi ascrittigli ai capi 1) e 2) della incolpazione provvisoria, ovvero: alle minacce profferite nel luglio del 2001 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del primo) per indurre costoro ad interrompere il pascolo nei terreni di proprietà del primo o da costui condotti in affitto, al fine di utilizzare in via esclusiva tutti gli appezzamenti tra Altamura e Santeramo e, quindi, alle condotte del maggio del 2022 quando si era recato dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva intimato alla persona offesa che "tutti i terreni di tua proprietà o in fitto devono essere pascolati da me perché sono 50 anni che li pascolo ..." mentre il Ceglie lo aveva minacciato intimandogli di "porta(re) rispetto a [OSCURATO:PERSONA] ... se hai dei contratti di fitto ... li puoi anche strappare; ti devo tagliare la gola; prima o poi ti ammazzo". Il Tribunale, infatti, ha richiamato la denuncia del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-3 della ordinanza) e quella sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per i fatti del 23 giugno (quando era stato avvicinato da un pastore sempre per conto di [OSCURATO:PERSONA]). In sede di interrogatorio di garanzia il Ceglie aveva negato ogni addebito sottolineando che la sua azienda era distante quasi 10 km dai terreni in questione e di non allevare ovini avendo ammesso soltanto di trovarsi agli AA.DD., di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] e di avere accompagnato Disanto dal [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia avere avuto alcun ruolo nella discussione tra i due, relativa a presunti sconfinamenti del [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato, nella occasione, a rimanere in attesa macchina. I giudici del riesame non hanno mancato di prendere in esame la prospettazione difensiva, replicata in questa sede, avendo tuttavia reputato attendibili le dichiarazioni delle persone offese, precisando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto la voce del Ceglie (il quale lo aveva minacciato per telefono in quanto ristretto agli AA.DD. sino al 5.3.2022) ed escludendo vi fossero ragioni per ipotizzare la natura calunniosa delle accuse mosse nei confronti del ricorrente che, dal canto suo, non era stato in grado di indicare alcun elemento deponente in tal senso. L'ordinanza impugnata ha spiegato, inoltre (cfr., pag. 6), che "... per effetto di tali minacce le vittime sono state costrette a limitare il pascolo dei terreni, con conseguente limitazione della capacità di sfruttamento dei terreni e conseguente limitazione della possibilità di conseguire un vantaggio economico e rinuncia ad una loro legittima aspettativa" e che "... la circostanza, documentata dalla difesa, che il Ceglie non ha terreni adibiti a pascolo confinanti con quelli del [OSCURATO:PERSONA] (e, anzi, la sua azienda agricolo-pastolare dista diversi chilometri da quella della p.o.) non vale ad escludere la consumazione del reato da parte sua posto che - come si desume dalla vicenda sottesa al capo di imputazione seguente (ed anche a quella di cui al capo 3 contestato al solo Distanto ...) - è assai plausibile che l'odierno ricorrente abbia agito soprattutto per conto (oltre che in concorso) del coindagato, dandogli manforte nella contesa con il [OSCURATO:PERSONA]". 3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio (su cui il ricorso è del tutto silente) stimando perciò la misura di massimo rigore necessaria a tutela della genuinità della prova testimoniale che sarà assunta in dibattimento e nel contraddittorio;sotto altro profilo, quindi, ha considerato il pericolo di reiterazione nel reato segnalando, in termini evidentemente emblematici, come il Ceglia avesse ha posto in essere delle condotte oggettivamente gravi mentre si trovava ristretto agli AA.DD. per detenzione di armi (anche da guerra), essendo inoltre gravato precedenti penali allarmanti e già destinatario di misure di prevenzione. In tal modo, il Tribunale ha motivato, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01). Per altro verso va ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del "titolo" di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa è stata tenuta rimangono in ogni caso concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01). È infine appena il caso di ribadire che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). D'altra parte, nel ricorso la difesa ha fondato la sua censura in punto di esigenze cautelari esclusivamente sotto il profilo della praticabilità di una misura detentiva domiciliare, avendo tuttavia il Tribunale fatto presente che le condotte incriminate erano state consumate proprio nel momento in cui era in atto quel tipo di misura extramuraria per altra causa, dimostratasi all'evidenza inidonea a prevenire il rischio di reiterazione. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm