CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per morte dell'imputato e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mirengo; lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e insistendo, in particolare, sul motivo cori il quale ha denunziato l'omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen., nella "forma del tentativo".[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati, loro rispettivamente ascritti, di violenza e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per costringerlo a commettere un reato, inducendo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti (capo A - artt. 611 e 416 bis.1 cod. pen.), furto aggravato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo B per i soli Mirengo e Parisi) e danneggiamento dell'abitazione (capo C per i soli Mirengo e Parisi). In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha ridotto le pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Parisi. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorso per cassazione tutti i suindicati imputati. 2.1. Con unico atto di ricorso, sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mirengo propongono i motivi qui di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, per omesso confronto con le censure difensive, e travisamento probatorio. 2.1.2. Con il secondo si deduce il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e all'affermazione di responsabilità per il reato contestato nel capo A) delle imputazioni. Vengono estrapolati estratti parziali della prova testimoniale per sostenere un errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a proposito del "fatto" delle minacce e delle violenze ai danni del [OSCURATO:PERSONA], affinchè inducesse il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a non rendere dichiarazioni sugli esponenti del clan Polverinc-Orlando. 2.1.3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, comma 2, cod. pen., 56 e 611 cod. pen. In particolare, si sostiene che le condotte minatorie e violente sarebbero state inidonee a coartare la volontà del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in quanto non percepibili da quest'ultimo perché all'epoca dei fatti era stato sottoposto a programma di protezione. 2.1.4. Con il quarto motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi B e C. In particolare, si evidenzia che né dalla visione dei filmati, né tantomeno dai commenti resi da D'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della videoripresa è possibile identificare i soggetti che si resero autori del saccheggio nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Il quinto motivo concerne l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata sia per la finalità agevolatrice che per il metodo mafioso.Si sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, mentre il [OSCURATO:PERSONA] e il Nlirengo sarebbero estranei al clan Polverino - Orlando. Non sarebbe configurabile il metodo mafioso perché la condotta posta in essere dagli imputati non può ritenersi intimidatoria; né sarebbe dimostrato che la suddetta condotta si sia sostanziata in un oggettivo ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso ovvero che gli imputati abbiano voluto consapevolmente agevolare tale sodalizio. 2.1.6. Il sesto ed ultimo motivo concerne il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. 2.2. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti tre motivi. 2.2.1. Con il primo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen., nella "forma del tentativo". Secondo il ricorrente le condotte di minaccia volte a depistare la collaborazione andavano inquadrate nell'art. 377 bis cod. pen., norma diretta a tutelare la funzione giudiziaria e la genuinità delle fonti probatorie. Se l'attività di subornazione era diretta ad influire sul collaboratore di giustizia rivestente posizione apicale nella compagine associativa, le sue propalazioni sarebbero consistite in chiamate di correo ed in reità in reati prima di tutto associativi ed altri delitti scopo, commessi insieme nell'alveo della medesima associazione. 2.2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge, sostenendo che il fatto avrebbe integrato un reato impossibile, perché l'oggetto della coartazione non consisteva nella minaccia al fine di commettere un reato, ma in un mero comportamento lecito, il silenzio del collaboratore, espressione del diritto di difesa. 2.2.3. Il terzo motivo lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo l'imputato incensurato ed avendo assunto un ruolo marginale. 2.3. È stato presentato ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed articolato in tre motivi, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. È pervenuto certificato dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli, che attesta l'avvenuto decesso del Parisi in data 28 settembre 2021. 3. È stata depositata requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati estinti per morte dell'imputato, e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mirengo. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con note conclusive, chiedendo l'accoglimento del ricorso e insistendo, in particolare, sul motivo con il quale ha denunziato l'omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen., nella "forma del tentativo". [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare e con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], essendo l'imputato deceduto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato. 2. I ricorsi degli altri imputati sono fondati nei limitati termini qui di seguito illustrati. 2.1. Fondate risultano le censure proposte nell'interesse di tutti gli imputati in ordine alla omessa pronunzia nella sentenza in esame sulla richiesta riqualific:azione giuridica del fatto contestato al capo A) ai sensi dell'art. 377 bis cod. pen., nella "forma del tentativo". Invero, mentre risulta dagli atti di appello che gli imputati avevano chiesto la qualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo A) ai sensi degli artt. 56 -377 bis cod. pen. (si veda anche la sintesi dei motivi di appello riportata a pag. 6 della sentenza impugnata), la Corte territoriale non ha trattato in maniera esplicita la questione, limitandosi (pagg. 15 - 17 della sentenza impugnata) a evidenziare come non sussistano dubbi sulla configurabilità del reato di cui all'art. 611 cod. pen. alla stregua della ricostruzione dei fatti, sostanziatisi nelle condotte minacciose e azioni ritorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a indurre il genero, [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, a interrompere la propria collaborazione (intrapresa in data 20 giugno 2017; si veda pag. 10 della sentenza) ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti degli stessi imputati e di altri soggetti associati o comunque prossimi alle organizzazioni camorristiche facenti capo al clan [OSCURATO:PERSONA]. È, dunque, incontroverso che tutte le condotte di minaccia di ritorsione in danno del [OSCURATO:PERSONA] fossero finalizzate, secondo la stessa ipotesi accusatoria, a indurre un collaboratore di giustizia a rendere dichiarazioni mendaci ovvero a interrompere il percorso intrapreso, avvalendosi della facoltà di non rispondere sui fatti nei quali era stata coinvolto in ragione della sua partecipazione all'associazione camorristica. Nella specie, quindi, il soggetto destinatario delle condotte illecite ascritte agli imputati sembra riconducibile alla figura della "persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere", alla quale fa riferimento la fattispecie di cui all'art. 377 bis cod. pen. Va, infatti, ricordato che tale norma prevede quanto segue: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».f/ Si tratta, dunque, di previsione normativa che fa riferimento in maniera specifica alle condotte di violenza o minaccia finalizzate a coartare il soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Invece, la fattispecie di cui all'art. 611 cod. pen. sanziona in via generale la condotta di chi «usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato». La condotta di violenza o minaccia deve essere finalizzata alla costrizione o determinazione di altri "a commettere un fatto costituente reato", anche se non è necessario che il reato-fine sia consumato o tentato (Sez. 1, n,. 33703 del 17/03/2021, Rv. 281790; Sez. 5, n. 34318 del 19/01/2015, Rv. 264992; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 Rv. 262567; Sez. 5, n. 38222 del 12/06/2008 Rv. 241491). È evidente, allora, che le fattispecie di cui all'art. 377 bis cod. pen. e 611 cod. pen., mentre sono sovrapponibili nella parte in cui fanno riferimento alla condotta di violenza o minaccia, si differenziano nella finalità di tale condotta, che - si ripete- nel reato di cui all'art.611 cod. pen. è la costrizione o determinazione di altri "a commettere un fatto costituente reato", mentre nel reato di cui all'art. 377 bis cod. pen. è quella di induzione "a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci" della "persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento' penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere". Questa Corte ha avuto modo di rilevare (Sez. 6, n. 45626 del 25 novembre 2010, Rv. 249321, in motivazione) che la finalità della norma di cui all'art. 377 bis cod. pen. è la «tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno; più in particolare, reprimendo quelle attività qualificabili come di provata condotta illedta, dirette ad impedire lo spontaneo atteggiamento processuale (lato sensu inteso) di chi, pur avendo la facoltà di non rispondere, possa apportare al processo un contributo dimostrativo ove ritenga di rendere dichiarazioni sul fatto di terzi (ma anche su fatto proprio quando questo coinvolga anche la posizione di terzi). Così come delineata dall'art. 377 bis cod. pen., la condotta descritta da tale disposizione è, quindi, diretta nei confronti di un soggetto la cui figura è tipizzata in un duplice senso. Sotto un primo profilo, per così dire, "statico", in quanto la violenza, la minaccia (o la offerta o la promessa di denaro o di altra utilità) incidono su una persona che, pur avendo la facoltà di non rispondere, può rendere dichiarazioni utilizzabili; sotto un profilo, per così dire, "dinamico", in quanto la possibilità di una risposta utilizzabile quale contributo conoscitivo, dalla mera potenzialità si traduca in atto, così da divenire contrassegnata non soltanto dal virtuale inserimento nella dialettica processuale, ma pure dalla effettiva (e, perciò solo, tipica) possibilità di arrecare, alle condizioni previste, quel contributo conosdtivo di cii sì è detto. La condotta deve, cioè, dirigersi, una volta ritenuto rilevante il suo apporto, verso chi sia chiamato a rendere dichiarazioni del tipo considerato davanti all'autorità giudiziaria. L_ Ne discende che] la soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso (art. 12, lett. a) e c) che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, nei cui confronti trova applicazione l'art.500 c.p.p., comma 5, non a caso richiamato dall'art. 210 cod.proc.pen., comma 6. Persone che, proprio in forza del precetto dell'art. 63 cod.proc.pen. (inteso nella sua dimensione statica) costituiscono il paradigma per il riferimento soggettivo della norma in esame. Vanno, dunque, esclusi - sia detto per inciso - non soltanto tutte quelle persone il cui dovere di rendere dichiarazioni non derivi dal ruolo processuale da esse rivestito, ma da concrete situazioni di fatto collegate o all'esercizio del diritto di difesa (v. art. 198, comma 2) o a tutele di diverso tipo (v. artt. 199, 200 e 201), salvo il caso di contaminazione indotta (con intuibili riverberi quanto all'effettiva ragionevolezza dell'entità della pena), ma anche coloro nei cui confronti trovi applicazione l'esimente (ovviamente) di diritto sostanziale nelle ipotesi indicate dall'art. 384 cod.pen., i testimoni c.d. assistiti ai quali, sul piano sostanziale è riferibile la previsione dell'art. 377 cod.pen. e dell'art. 372 cod.pen. da quella richiamata, in caso di concorso del subornato». In effetti, può affermarsi che ci si trova di fronte ad un reato "proprio" con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto (oltre che chiamato davanti all'autorità giudiziaria) tale soggetto (nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, ricorrendo altrimenti la fattispecie di cui all'art. 377 cod. pen. nel caso in cui si superi l'anticipata consumazione prevista da tale norma) sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, intesa l'espressione in senso ampio, quindi, anche al di Fuori dei limiti di cui all'art. 526 cod.proc.pen., come, ad esempio, quelle in grado di comporre i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod.proc.pen. per l'adozione di una misura cautelare personale (si veda ancora in motivazione Sez. 6, n. 45626 del 25 novembre 2010, sopra citata; si veda anche Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, Rv. 262906). 2.2. Né possono aversi dubbi sul fatto che sia configurabile il reato di cui all'art. 377 bis cod. pen anche quando le condotte di violenza o minaccia non siano rivolte direttamente al collaboratore di giustizia. Questa Corte ha già condivisibilmente affermato che è riconducibile nel delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche la condotta - nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità - rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante (Sez. 1, n. 51265 del 03/10/2017, Rv. 271594, proprio in una fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore Ci giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan). Nella specie è dunque irrilevante che il diretto destinatario delle minacce e delle violenze contestate al capo A) non sia stato il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], bensì [OSCURATO:PERSONA] (padre della compagna del collaboratore), che all'epoca dei fatti non aveva alcuna veste 'processuale' di dichiarante. La fattispecie di cui all'art. 377 bis cod. pen. prevede un reato d'evento, per cui è configurabile anche nella forma del tentativo (Sez. 6, n. 32633 del 1.2/07/2006, Rv. 234876), sebbene vada individuato il minimum perché la condotta possa rilevare penalmente, giacché nella stessa norma incriminatrice è strettamente tipizzata l'idoneità della condotta rispetto ad un evento di danno (il non rendere dichiarazioni o il rendere dichiarazioni mendaci) in relazione al quale la qualità soggettiva processuale di persona chiamata riveste un ruolo determinante, che diviene anzi condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie (in tal senso, Sez. 6, n. 45626 del 25/11/2010, citata). 2.3. Sulla base della stessa imputazione e della ricostruzione dei fatti come operata nelle sentenze di merito, è pacifico che nel caso in esame il soggetto destinatario, per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], delle condotte di minaccia e violenza ovvero il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avesse già reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria, avendo iniziato il suo percorso collaborativo il 20 giugno 2017 (pag. 10 della sentenza impugnata). Ne deriva che è ipotizzabile nella specie la fattispecie tentata di cui agli artt. 56- 377 bis cod. pen., come richiesto in maniera specifica negli atti di appello; richiesta in relazione alla quale v'è omessa motivazione nella sentenza impugnata, sicché si impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 3. L'accoglimento delle suindicate censure in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) comporta l'assorbimento della valutazione delle altre questioni proposte con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 611 cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento a tale reato. 3.1. Va tuttavia rilevato che le censure con le quali si deduce il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondate, risolvendosi in una non consentita lettura alternativa delle risultanze processuali, basata su estratti, parziali ed arbitrariamente selezionati, delle prove dichiarative. Invero, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Tuttavia, premesso che l'esame nel giudizio di legittimità del travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), nel caso di specie le censure dei ricorrenti non denunziano una palese e non controvertibile difformità trail senso intrinseco delle dichiarazioni e quello tratto dal giudice, limitandosi ad estrapolare estratti parziali del testimoniale per sostenere un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni, a propositi del "fatto" delle minacce e delle violenze ai danni del [OSCURATO:PERSONA], affinchè inducesse il collaboratore di giustizia a non rendere dichiarazioni sugli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. I principi appena richiamati sono da applicarsi anche per ritenere manifestamente infondato il motivo con cui si deduce il travisamento della prova con riferimento all'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi B) e C). Il motivo, inoltre, è aspecifico e sollecita una non consentita rivalutazione del merito, invocando l'asserita contraddittorietà con i filmati delle telecamere. Peraltro, la partecipazione del Mirengo è stata riferita sia dalla testimone oculare, [OSCURATO:PERSONA]Aria, che lo ha anche indicato con il soprannome Co scimmione), sia da [OSCURATO:PERSONA], che lo ha riconosciuto dalla visione dei filmati. 3.3. Manifestamente infondate sono le censure concernenti la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che risultano pure generiche in quanto non si confrontano con le specifiche argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pagg. 28 e 29 della sentenza); argomentazioni che, peraltro, sono supportate dall'obiettiva considerazione dei fatti e dalla finalità perseguita dagli imputati ovvero quella di condizionare un collaboratore di giustizia a non fornire indicazioni sui partecipi al sodalizio camorristico. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Annulla la medesima sentenza limitatamente all'imputazione di cui al capo a), come ascritta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]