CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 21 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] che, con il ricorso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censurava la decisione di legittimità impugnata per errore di fatto, conseguente all'erronea valutazione della condotta estorsiva posta in essere dal ricorrente, senza tenere conto dell'assenza di consapevolezza delle finalità intimidatorie perseguite dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore (tra le altre, Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che l'applicazione di questo principio di diritto al ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., comporta che di tale atto di impugnazione deve rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, che impongono di escludere che la Corte di legittimità sia incorsa nell'errore di fatto di natura percettiva censurato, relativo al ruolo concorsuale svolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda estorsiva che gli viene contestata, che postula una rivalutazione del compendio probatorio incompatibile con lo strumento processuale attivato nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che, sul punto censurato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, non incorreva in alcun errore di fatto, evidenziando, nelle pagine 33 e 34 della decisione impugnata, nel respingere il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, che non «può dubitarsi della consapevolezza in capo al ricorrente dell'azione che il [OSCURATO:PERSONA] doveva svolgere, e per la quale ha prestato il proprio concreto ausilio, anche materiale, accompagnandolo con la sua vettura e ripartendo a forte velocità, una volta ripreso a bordo il correo dopo il compimento dell'azione criminosa, atteso che dalle [...] intercettazioni, è emersa la preoccupazione dei due sul come scavalcare per arrivare davanti alla saracinesca del distributore e sul luogo dove nascondere l'arma». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così