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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24853/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative a 1) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 697 cod. pen., 2) violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38, 221 TULPS e 58 Reg.

TULPS, 3) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 20 -bis, comma 2,

I. 18 aprile 1975, n.110, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia: - quanto al punto sub 2 che il trasferimento dell'arma da un luogo ad un altro determina in capo al proprietario l'obbligo di ripetere la denuncia nella località in cui l'arma risulta trasportata, al fine di consentire la certezza del luogo di detenzione per gli opportuni controlli; - quanto ai punti 1 e 3 che va rilevato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 20 -bis, comma 2,

I. 18 aprile 1975, n. 110, è sufficiente la semplice omissione delle cautele, come nel caso in esame in cui Baglione ha tenuto a portata di chiunque i fucili, la pistola e le munizioni all'interno di una casa assegnata alla ex moglie, senza alcuna cautela ma solo riposte all'interno delle custodie e di un cassetto del comodino, dunque alla mercé di persone imperite (il fucile trovato in un luogo diverso era semplicemente poggiato sotto la finestra, dunque addirittura a vista); - che non rileva la scolarizzazione modesta di Baglione; - che costui detenesse le munizioni, fossero anche appartenute al padre, è circostanza che di per sé costituisce reato, punito a titolo di dolo generico consistente nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente le munizioni senza averne fatta denuncia, restando del tutto irrilevante l'ignoranza dell'obbligo di denuncia che si risolve in una ignoranza della legge penale, come tale inescusabile a norma dell'art. 5 cod. pen.; - che d'altra parte che Baglione non conoscesse gli obblighi connessi alla disponibilità di armi è smentito dall'aver egli denunciato tutte le armi in suo possesso, forse anche in virtù della remota condanna riportata per reati in materia di armi per la quale è stata concessa la riabilitazione che lo ha indotto ad una completa informazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative a 1) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 697 cod. pen., 2) violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38, 221 TULPS e 58 Reg. TULPS, 3) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 20 -bis, comma 2, I. 18 aprile 1975, n.110, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia: - quanto al punto sub 2 che il trasferimento dell'arma da un luogo ad un altro determina in capo al proprietario l'obbligo di ripetere la denuncia nella località in cui l'arma risulta trasportata, al fine di consentire la certezza del luogo di detenzione per gli opportuni controlli; - quanto ai punti 1 e 3 che va rilevato che, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 20 -bis, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, è sufficiente la semplice omissione delle cautele, come nel caso in esame in cui Baglione ha tenuto a portata di chiunque i fucili, la pistola e le munizioni all'interno di una casa assegnata alla ex moglie, senza alcuna cautela ma solo riposte all'interno delle custodie e di un cassetto del comodino, dunque alla mercé di persone imperite (il fucile trovato in un luogo diverso era semplicemente poggiato sotto la finestra, dunque addirittura a vista); - che non rileva la scolarizzazione modesta di Baglione; - che costui detenesse le munizioni, fossero anche appartenute al padre, è circostanza che di per sé costituisce reato, punito a titolo di dolo generico consistente nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente le munizioni senza averne fatta denuncia, restando del tutto irrilevante l'ignoranza dell'obbligo di denuncia che si risolve in una ignoranza della legge penale, come tale inescusabile a norma dell'art. 5 cod. pen.; - che d'altra parte che Baglione non conoscesse gli obblighi connessi alla disponibilità di armi è smentito dall'aver egli denunciato tutte le armi in suo possesso, forse anche in virtù della remota condanna riportata per reati in materia di armi per la quale è stata concessa la riabilitazione che lo ha indotto ad una completa informazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12
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