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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21662/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 8.6.2021, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata dal predetto condannato volta a ottenere la concessione in suo favore di permessi premio.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata Chiara M. Zanotti, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 30 ter Ord. Pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Inoltre, la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza, oltre a essere fondata su una corretta interpretazione delle disposizioni in materia di concessione di permessi premio, è assolutamente aderente ai dati procedimentali e resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ce nzo iani L i [OSCURATO:PERSONA] 0 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 8.6.2021, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata dal predetto condannato volta a ottenere la concessione in suo favore di permessi premio. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata Chiara M. Zanotti, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 30 ter Ord. Pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Inoltre, la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza, oltre a essere fondata su una corretta interpretazione delle disposizioni in materia di concessione di permessi premio, è assolutamente aderente ai dati procedimentali e resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ce nzo iani L i [OSCURATO:PERSONA] 0 6
Sentenza Cassazione n. 21662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris