CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] "palazzo dei delfini", corso Sicilia n.29 Catania, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1623/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] "Palazzo dei Delfini" ha agito nei confronti della sua examministratrice, [OSCURATO:PERSONA], per un presunto caso di mala gestiocollocabile nel periodo che va dal 1998/99 al 24 luglio 2014.Numero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026La ricorrente, ex amministratrice del condominio, sostiene di essere rimastacompletamente all'oscuro del giudizio di primo grado (R.G. 20642/2018) edella relativa sentenza di condanna (n. 3715/2020 del Tribunale di Catania)emessa nei suoi confronti.Essa assume di averne avuto notizia in modo del tutto casuale, mentreimpugnava un'altra sentenza (n. 4610/21) relativa a un diversoprocedimento. Solo richiedendo la visibilità del fascicolo telematico di quelprocedimento, avrebbe appreso dell'esistenza della sentenza n. 3715/2020.A seguito di un'ulteriore istanza di visibilità per quest'ultimo giudizio,avrebbe potuto prendere visione degli atti, scoprendo di essere statadichiarata contumace e condannata, rilevando la presunta nullità dellanotifica dell'atto di citazione introduttivo.Ciò premesso, la vicenda processuale è stata la seguente.2.-Con atto di citazione del 5 ottobre 2018, il [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio l'ex amministratrice per sentirla condannare al pagamento di €93.999,57 a titolo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua cattivagestione, oltre alla restituzione di somme eventualmente riscosse e nonutilizzate per le spese condominiali.Il Tribunale di Catania, alla prima udienza, ha dichiarato la contumacia dellaconvenuta. Successivamente, ha rigettato le istanze istruttorie delCondominio e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha pronunciatola sentenza n. 3715/2020, condannando l'ex amministratrice alrisarcimento del danno.3.- La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado,chiedendone la riforma e basando l’impugnazione su diverse eccezionipreliminari e di merito.3.1- In via preliminare, ha invocato l'applicazione dell'art. 327, comma 2,c.p.c., che consente l'impugnazione tardiva alla parte contumace chedimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità dellacitazione o della sua notificazione.Numero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/20263.2.- Ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo gradoper violazione dell'art. 140 c.p.c., in quanto l'avviso di deposito non erastato affisso alla porta della sua abitazione ma al portone di un più ampiocomplesso residenziale.3.3.- Di conseguenza, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intero giudiziodi primo grado e della relativa sentenza per violazione del diritto di difesa edel contraddittorio, con rimessione della causa al primo giudice ai sensidell'art. 354 c.p.c..3.4.- Nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dalCondominio e l'infondatezza delle accuse di mala gestio per totale assenzadi prove.La Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 1623/2023, ha dichiaratol'appello inammissibile, condannando l'appellante al pagamento delle speseprocessuali. La Corte ha ritenuto che la notifica della sentenza di primogrado si fosse perfezionata, facendo decorrere il termine breve perl'impugnazione, che risultava quindi scaduto al momento della proposizionedell'appello.4.- Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Belluso conotto motivi di ricorso. Il condominio intimato non si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendi della decisione impugnata.La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, convalenza assorbente di ogni altra questione.In particolare, ha osservato che si era regolarmente perfezionata lanotificazione della sentenza impugnata, in quanto l'ufficiale giudiziarioaveva correttamente provveduto a depositare copia della sentenza pressola casa comunale, ad affiggere l'avviso alla porta del destinatario e a spedireraccomandata informativa (R.r.r. n. 66840057931-5 del 23/12/2020),abbandonata colposamente in giacenza dalla Belluso. A tal fine, la Corte harichiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. IINumero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/20264975/2000) secondo cui, quando il giudizio si è svolto nella contumacia dellaparte, la sentenza può essere notificata personalmente ai sensi dell'art. 292,ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve diimpugnazione ex art. 325 c.p.c., e tale prescrizione non trova derogaquando la notifica avvenga in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.In conclusione, perfezionatasi la notificazione il 2 gennaio 2021, il termineper impugnare scadeva il 1° febbraio 2021; l'appello notificato il 24 maggio2022 risultava quindi irrimediabilmente tardivo.Questa ratio è impugnata con otto motivi di ricorso.2.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 comma 1 n.4La sentenza impugnata violerebbe il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., inquanto, a fronte della precisa eccezione della difesa di nullità della notificadella citazione del primo grado per violazione dell'art. 140 c.p.c., la Corted'Appello non ha statuito nulla in merito. Sostiene la ricorrente che nelsecondo motivo di appello (pagina 8) era stata eccepita la nullità dellanotificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado poichénon erano stati compiuti tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c.La Corte si è pronunciata solo sulla notifica della sentenza di primo grado,omettendo di pronunciarsi sulla nullità della notifica della citazioneintroduttiva.2.1.- Il motivo è infondato.In primo luogo, il vizio denunciato di omessa pronuncia non sussiste, perchéla corte d’appello ha deciso la controversia in base ad una ragionepregiudiziale ed assorbente e, cioè, la tardività dell’appello rispetto allanotificazione della sentenza di primo grado, ritenuta validamenteintervenuta, a prescindere dalla validità della notificazione dell’atto dicitazione introduttivo del giudizio. D’altra parte, i vizi della sentenza e deglisi convertono in motivi di impugnazione (Cass. 14434/ 2019): essi,Numero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026pertanto, avrebbero dovuto essere fatti valere con appello ammissibile etempestivo.In ogni caso, la decisione impugnata ha deciso anche sulla regolarità dellanotificazione dell’atto introduttivo nella misura in cui ha richiamato, su talequestione, le difese dell’appellato condominio (p. 7 della sentenza).Quest’ultimo aveva eccepito che la citazione era stata notificata ai sensidell’art. 140 c.p.c. in modo conforme a quanto previsto da tale norma, ed ilgiudice di appello, ha motivato sul punto proprio in relazione a taleeccezione: «Non v’è, al riguardo, che da rinviare a quanto correttamenteevidenziato dall’appellato [OSCURATO:PERSONA] – nei termini testualmente riportatinella superiore narrativa» (p. 8).Dunque, la pronuncia sulla eccezione di nullità della citazione è fatta perrelazione alla difesa della parte appellata.3.- Con il secondo motivo si fa valere violazione dell'art. 140 c.p.c. inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata viola l'art. 140 c.p.c., cheprevede le formalità per la notifica in caso di irreperibilità del destinatario.compimento da parte dell'ufficiale giudiziario di tutte le formalità prescrittedall'art. 140 c.p.c. In particolare, l'affissione dell'avviso del deposito deveessere effettuata alla porta dell'abitazione del destinatario, e non al portonedi un edificio in condominio.Come confermato dallo stesso condominio a pagina 10 della comparsa dicostituzione in appello, l'affissione sarebbe stata, invece, effettuata al civico5 (dove si trova il citofono), cioè al portone del complesso residenziale enon alla porta dell'abitazione della Belluso.L'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltantoquando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario, ma nonquando si tratti del portone di un edificio in condominio, a causadell'inidoneità del luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza delNumero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026deposito dell'atto (Cass. Civ. sez. II, 13/5/1998, n. 4812; Cass. 2018 n.21071).Lo stesso vizio di nullità affligge, secondo parte ricorrente, la notifica dellasentenza di primo grado.3.1.- Con il terzo motivo si prospetta omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazioneall'art. 360 co.1 n. 5Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il fattoche l'avviso di deposito presso la casa comunale della citazione del primogrado e della relativa sentenza non è stato affisso nell'abitazione dellaBelluso ma al portone del super condominio.Rileva la ricorrente che detta circostanza è stata eccepita in appello (pagg.10 e 11), in comparsa conclusionale (pagg. 4 e 7), ed è stata di fattoconfermata dal condominio a pagina 10 della comparsa di costituzione.Viene anche indicata dalla stessa Corte d'Appello nella ricostruzione delgiudizio.Nonostante ciò, tale circostanza, sebbene oggetto di discussione fra le parti,non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte d'Appello, che dunqueè incorsa nel vizio di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.Se la Corte avesse esaminato questo fatto avrebbe dovuto dichiarare nullala notifica della citazione e della sentenza di primo grado3.2.- I due motivi pongono una questione comune, quella della regolareaffissione dell’avviso alla porta dell’abitazione. Dunque, possono esaminarsiinsieme e sono infondati nei termini che seguono.È principio di diritto consolidato che l’affissione dell’avviso va fatta alportone del destinatario, e non a quello del complesso immobiliare (sia essocondominio o meno) in cui l’abitazione di costui si trova: «l'affissionedell'avviso del deposito dell'atto nella casa del comune deve esserenecessariamente effettuata alla porta dell'abitazione del destinatario e nonmodalità diverse. L'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto nelNumero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026caso in cui l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario. Maqualora, come nel caso di specie, si tratti del portone di un edificio incondominio nel quale è sita l'abitazione del destinatario, l'affissionedell'avviso al portone comune non assolve la funzione che l'art. 140 cod.proc. civ. attribuisce all'affissione alla porta di casa, a causa della inidoneitàdel luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza del depositodell'atto, sia per carenza di un'immediata percepibilità del riferimentodell'avviso al destinatario dell'atto che per la elevata possibilitàdell'asportazione dell'avviso da parte di terzi» (Cass. 4812/1998).Principio ribadito da Cass. 21071/2018, secondo cui: «come già statuto daquesta Corte sia pur in tempi non recenti (Cass. N. 412/1998) - l'affissionedell'avviso di deposito al portone dell'edificio rispetta quanto previstodall'art. 140 c.p.c., nel solo caso in cui l'edificio si identifichi con l'abitazione.Ma quando, come nel caso in esame, si tratti di "portone di un edificio incondominio" nel quale è sita l'abitazione del destinatario, l'affissionedell'avviso al portone comune non assolve la funzione che l'art. 140 sopracitato attribuisce all'affissione alla porta di casa; ciò a causa della inidoneitàdel luogo a rendere presumibilmente certa la conoscenza del depositodell'atto sia per carenza di una immediata percepibilità di riferimentodell'avviso al destinatario dell'atto - in quanto oltre quel portone vivono piùsoggetti, non uno solo - che per la elevata possibilità dell'asportazionedell'avviso da parte di altri; proprio tali altri soggetti che vivono nelcondominio potrebbero (in buona fede o per altre ragioni, sia purmeramente emulative) sottrarre o sopprimere l'avviso destinato alnotificatario».Ciò premesso, tuttavia, risulta dalla sentenza impugnata che l’avviso diavvenuto accesso (ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) è stato affisso proprio allaporta della abitazione, come chiaramente risulta dalla relata di notifica,dove il notificatore attesta che l’indirizzo a cui ha lasciato l’avviso è quellodella abitazione e non del complesso residenziale.Numero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026Questa dichiarazione fa piena prova fino a querela di falso.Comunque, l’esatto luogo di affissione dell’avviso è oggetto di unaccertamento in fatto, che non può essere messo in discussione nellapresente sede.Il motivo sarebbe stato ammissibile ove il giudice di merito, accertato chel’affissione era avvenuta non alla porta della abitazione ma a quella delcomplesso immobiliare, l’avesse comunque ritenuta valida, violando laregola prima richiamata. Ma il giudice di merito non ha applicato la regolaerronea in diritto: ha piuttosto accertato i fatti in modo diverso da comeprospettati dal ricorrente, segnatamente con riguardo al luogo di affissionedell’avviso.4.- Con il quarto motivo si fa valere violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 comma 1 n.4Sostiene la ricorrente che, nonostante la precisa eccezione formulata apagina 11 e 12 dell'atto di appello, di nullità del giudizio di primo grado edella sentenza di primo grado ex art. 159 c.p.c. per la nullità della notificadella citazione, la Corte d'Appello non ha statuito nulla in merito.Era stata eccepita la nullità derivata della sentenza ex art. 159 c.p.c. perviolazione dei diritti di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.) conconseguente richiesta di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354c.p.c.La Corte d'Appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia inrelazione a tale eccezione, eccepita nel terzo motivo di appello e reiteratain comparsa conclusionale a pagina 9.4.1.- Il motivo è infondato.Come si è detto relativamente al primo motivo, la decisione impugnata hadeciso circa la nullità della notifica della sentenza di primo grado. Ed anzi,ciò ha costituito la ratio decidendi assorbente (p. 8 e ss.) che ha portato aritenere assorbiti i motivi di appello sul merito della domanda.Numero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/20265.- Con il quinto motivo si prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 comma 1 n.4Nonostante la precisa eccezione di prescrizione formulata a pagina 13 e 14dell'appello, la Corte d'Appello non avrebbe statuito nulla in proposito, nédichiarato l'assorbimento dell’eccezione.Era stato eccepito (punto IV della citazione in appello) che il Giudice di primogrado aveva inquadrato il danno liquidato come "debito da illecito aquiliano"che si prescrive in cinque anni. Avendo la ricorrente ricevuto la richiesta dipagamento del danno solamente nel marzo 2022, l'inesistente credito delcondominio si sarebbe prescritto a tale data, in quanto il periodo di «malagestio» è cessato nel 2014, e dunque nel 2014 si è perfezionata la condotta,è sorto il credito, ed ha cominciato a decorrere la prescrizione.Inoltre, avendo l'odierna ricorrente ricevuto singoli incarichi per ogni annodi gestione, ai fini prescrizionali si sarebbe dovuto tenere conto dei singoliperiodi annuali in relazione alle specifiche doglianze.6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione dell'art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360 comma 1 n.4Secondo la ricorrente, nonostante la precisa eccezione di infondatezzadell'azione di responsabilità e di violazione dell'art. 2697 c.c. per la totalemancanza di prove sia dell'inadempimento, sia dei danni e sia del nessocausale (pagg. da 14 a 20 dell'appello), la Corte d'Appello non ha statuitonulla, né ha dichiarato l'assorbimento.Era stato eccepito che il Giudice di prime cure aveva errato considerandoprovati i fatti posti a fondamento dell'azione di mala gestio e i danniconseguenti, violando l'art. 2697 c.c.Nel quinto motivo di appello era stato evidenziato che non vi era prova dellaresponsabilità della amministratrice del condominio.La stessa Corte d'Appello aveva accolto analoga difesa della Belluso in unaltro giudizio (sentenza n. 1053/2023 avverso sentenza Tribunale CataniaNumero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026n. 4610/2021) relativo a presunta mala gestio, riconoscendo la mancanzadi prova degli inadempimenti, del danno e del nesso causale.6.1.- Questi due motivi (quinto e sesto) pongono una questione comune esono inammissibili.Infatti, essi contestano alla decisione impugnata di non avere deciso ilmerito dell’appello, ossia di non avere deciso sulla questione diresponsabilità. Ma non tengono conto che quella decisione è stata dichiarataassorbita, per via, per l’appunto, della dichiarata inammissibilità dellaimpugnazione. Avendo la Corte di Appello dichiarato inammissibilel’impugnazione, non ha di conseguenza deciso il merito di essa.Correttamente.7.- Con il settimo motivo si prospetta violazione degli articoli 132, n. 4,c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c., in relazione all'articolo 360,comma 1, n. 4Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza è meramenteapparente, limitandosi a poche righe in cui la Corte d'Appello richiama ladifesa dell'appellato condominio senza esprimere le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti.La Corte ha scritto: "Non v'è, al riguardo, che da rinviare a quantocorrettamente evidenziato dall'appellato [OSCURATO:PERSONA] – nei terminitestualmente riportati nella superiore narrativa – in merito al pieno rispettodelle formalità di legge..."Non sarebbe possibile conoscere le ragioni della pronuncia in relazione aimotivi di impugnazione proposti. La Corte non dichiara nemmenol'eventuale assorbimento delle domande non decise.7.1.- Il motivo è infondato.La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando manchino del tutto leragioni su cui è basata. Nella fattispecie invece la motivazione della Corte ècostituita dall’accoglimento delle ragioni dell’appellato, che la decisioneNumero registro generale 6659/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18337/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnata fa proprie condividendole. Dunque, le ragioni che la sorreggonosono sufficienti.8.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione dell'art. 91 c.p.c. (inrelazione all'art. 360 comma 1 n.3) nella parte in cui condanna il ricorrentealle spese del grado di giudizio.La nullità della sentenza impugnata comporterebbe l'annullamento del caporelativo alle spese del giudizio che dovranno essere poste a carico delCondominio odierno resistente.8.1.- Si tratta di un “non-motivo”, poiché prospetta che la decisione sullespese venga riformata in caso di accoglimento del ricorso.9.- Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese,per la mancata costituzione dell’intimato. P.Q.M1.- La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo