CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natga MONZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 30 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi otto di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2 sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen.. Si deduce che l'affermazione di responsabilità si è basata esclusivamente sulla testimonianza indiretta dell'agente Maesano, giunto sul luogo dell'incidente, dove tro- vava l'autovettura con a bordo due cani e non la Regazzo, che non era fleanzbla a bordo del veicolo. Quella sera la Maesano stava tornando a casa dopo aver cenato con alcune amiche e aveva dovuto effettuare una brusca manovra con lo sterzo, in quanto un animale, presumibilmente un cinghiale, aveva attraversato la strada. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento del fatto. 3. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ra- gioni di ordine logico, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto ap- parenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. ik 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte di merito ha riportato agli elementi probatori a carico della Regazzo, avendo evidenziato che il personale di P.G. aveva rinvenuto la donna in stato di eb- brezza e di visibile alterazione dovuto ad un eccessivo uso di alcool (g/I 3,20), che tentava di fuggire mentre gli addetti del 118 tentavano di caricarla sull'ambulanza. La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha illustrato in dettaglio le ragioni della ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). La ricorrente si limita a reiterare le doglianze in ordine alla mancanza di testi oculari e a spiegare il proprio comportamento. Tali profili di censura, tuttavia, sono già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono stati scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così