CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40091/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ite le conclusioni del PG rt .:r-, f2-1' i'-e-t1AA-&-tAA; (4;1/A eisrc? — - 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 8 luglio 2020 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa al riconoscimento della continuazione tra distinte violazioni di legge oggetto di provvedimenti irrevocabili. 1.1 In motivazione si evidenzia che, pur trattando di violazioni dirette entrambe a ledere il patrimonio, commesse nel medesimo anno (2016) ed a distanza di circa tre mesi l'una dall'altra, non può ravvisarsi la deliberazione unitaria richiesta dalla norma regolatrice di cui all'art.81 cod.pen. Ciò perché al momento di commissione del primo reato (delitto di ricettazione) non era stato ancora commesso - peraltro da altri - il furto del mezzo che rappresenta l'oggetto deol posteriore delitto di riciclaggio. Si tratta, pertanto, di attività delittuosa eventualmente 'seriale' ma espemporanea e modellata sulle evenienze che mano mano si manifestano. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motvazione. 2.1 Si afferma che la motivazione espressa nella decisione finisce con il realizzare una illogica ricognizione dei dati di fatto rilevanti per individuare la unitarietà del disegno criminoso. I fatti commessi sono sostanzialmente omogenei e sono avvenuti in un ristretto arco temporale. La presenza di tali indicatori logici doveva portare al riconoscimento della deliberazione unitaria, lì dove il Tribunale valorizza aspetti non conferenti, in modo assertivo, per svilire la rilevanza delle circostanze di fatto prima evidenziate. Non vi è 'serialità' delle condotte, non essendovi ulteriori procedmenti in corso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate dì vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da alcun vizio logico. Ciò perché proprio lo scrutinio dei fatti accertati nelle due sentenze irrevocabili ha condotto il giudice della esecuzione ad escludere la deliberazione unitaria delle due distinte condotte, con valutazioni non irragionevoli. Si tratta di una condivisibile impostazione metodologica, nell' ambito della quale il giudice dell'esecuzione - al di là di alcuni tratti di comunanza dei diversi illeciti - è sceso nell'esame delle concrete vicende oggetto dì giudizio con apprezzamento di specifiche circostanze che risultano idonee a sostenete la valutazione operata. A fronte di tali argomentazioni i profili di critica si risolvono, al di là della sottolineatura dei tratti comuni nella tipologìa di illeciti (aspetto considerato dal Tribunale) in una non consentita richiesta di rivalutazione del percorso argomentatívo espresso in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 april