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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:621
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CJ0082_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) – Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’Irlanda, non avendo applicato integralmente a tutte le compagnie di assicurazioni, in modo non discriminatorio, la normativa dell’Unione in materia di assicurazioni, segnatamente gli artt. 6, 8, 9, 13 e 15‑17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, nonché gli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CJ0082_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) – Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] 1) L’Irlanda, non avendo applicato integralmente a tutte le compagnie di assicurazioni, in modo non discriminatorio, la normativa dell’Unione in materia di assicurazioni, segnatamente gli artt. 6, 8, 9, 13 e 15‑17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, nonché gli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.