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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41691/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rovereto all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), 81 cpv., 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), e 81 cpv., 110 cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. n. 483 del 1983 (capo C).

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, in quanto, avendo i giudici di merito affermato che il ruolo di dominus competeva al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che la T.T.S. era una mera "cartiera", erroneamente si è desunto il ruolo di amministratore di fatto in capo all'Arif, ruolo che non è ipotizzabile nei confronti di soggetti diversi dall'ideatore, promotore e dominus del progetto finalizzato all'evasione fiscale.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla pena inflitta, non avendo la Corte di merito adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale, né valutato il ruolo secondario dell'Arif, ed essendo i fatti stati accertati con facilità dalla polizia giudiziaria, il che esclude la sussistenza di particolari artifici della condotta.

3. Il ricorso è inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta.

4. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con quanto ritenuto dalla Corte di merito, la quale, valorizzando sia le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori (in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla dipendente dello studio 'di consulenza del lavoro, [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti della perquisizione domiciliare, nel corso della quale furono trovate, presso l'abitazione dell'Arif, le buste paga degli autisti per l'anno 2014, nonché la certificazione unica, Modello di pagamento F24, e un foglio di bilancio contabile del giugno 2014, ha logicamente desunto che l'imputato partecipasse attivamente alla gestione società di trasporti T.T.S., procedendo alle assunzioni del personale, impartendo direttive agli autisti, custodendo a casa la documentazione sociale e rapportandosi con lo studio di consulenza del lavoro per le pratiche lavorative della società.

In tale veste, pertanto, ai sensi dell'art.110 c.p., egli ha perciò concorso nella realizzazione dei reati in esame, in relazione ai quali il ricorrente non muove alcuna censura.

5. Con riguardo al secondo motivo, premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha espressamente escluso una posizione marginale dell'Arif (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), la motivazione che sorregge la commisurazione della pena appare del tutto adeguata, avendo la Corte d'appello valorizzato - con riferimento al più grave delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - il numero delle fatture emesse, gli importi in esse indicati e le modalità della condotta, essendosi il reato accertato grazie a un'attività investigativa non certo agevole, incentrata sull'analisi dei costi e dei ricavi, nonché delle operazioni sociali (quali la cessione delle quote a Nazif a titolo gratuito, nonostante il giro d'affari; cfr. 7 della sentenza impugnata).

Si tratta di una valutazione di merito logicamente motivata, che supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Rovereto all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicata la continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), 81 cpv., 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), e 81 cpv., 110 cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. n. 483 del 1983 (capo C). 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità, in quanto, avendo i giudici di merito affermato che il ruolo di dominus competeva al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e che la T.T.S. era una mera "cartiera", erroneamente si è desunto il ruolo di amministratore di fatto in capo all'Arif, ruolo che non è ipotizzabile nei confronti di soggetti diversi dall'ideatore, promotore e dominus del progetto finalizzato all'evasione fiscale. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla pena inflitta, non avendo la Corte di merito adeguatamente motivato lo scostamento dal minimo edittale, né valutato il ruolo secondario dell'Arif, ed essendo i fatti stati accertati con facilità dalla polizia giudiziaria, il che esclude la sussistenza di particolari artifici della condotta. 3. Il ricorso è inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta. 4. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente omette di confrontarsi con quanto ritenuto dalla Corte di merito, la quale, valorizzando sia le dichiarazioni rese da alcuni lavoratori (in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dalla dipendente dello studio 'di consulenza del lavoro, [OSCURATO:PERSONA], sia gli esiti della perquisizione domiciliare, nel corso della quale furono trovate, presso l'abitazione dell'Arif, le buste paga degli autisti per l'anno 2014, nonché la certificazione unica, Modello di pagamento F24, e un foglio di bilancio contabile del giugno 2014, ha logicamente desunto che l'imputato partecipasse attivamente alla gestione società di trasporti T.T.S., procedendo alle assunzioni del personale, impartendo direttive agli autisti, custodendo a casa la documentazione sociale e rapportandosi con lo studio di consulenza del lavoro per le pratiche lavorative della società. In tale veste, pertanto, ai sensi dell'art.110 c.p., egli ha perciò concorso nella realizzazione dei reati in esame, in relazione ai quali il ricorrente non muove alcuna censura. 5. Con riguardo al secondo motivo, premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte di merito ha espressamente escluso una posizione marginale dell'Arif (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), la motivazione che sorregge la commisurazione della pena appare del tutto adeguata, avendo la Corte d'appello valorizzato - con riferimento al più grave delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - il numero delle fatture emesse, gli importi in esse indicati e le modalità della condotta, essendosi il reato accertato grazie a un'attività investigativa non certo agevole, incentrata sull'analisi dei costi e dei ricavi, nonché delle operazioni sociali (quali la cessione delle quote a Nazif a titolo gratuito, nonostante il giro d'affari; cfr. 7 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione di merito logicamente motivata, che supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021 Il Consigliere estensore
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