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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05196/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12973/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1963/2017, depositata il 23/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita con il quale egli aveva trasferito al convenuto la proprietà del 50% di un fabbricato.

Bonorva allegò che il prezzo di 70.000 Euro - dichiarato come interamente versato prima della stipula - era simulato.

L'acquirente si era obbligato in realtà, a titolo di corrispettivo, a svolgere a sue spese la pratica di condono del fabbricato e di altri immobili di proprietà di parenti dell'attore.

Bonorva allegò inoltre che l'oblazione correlativa al condono non era stata versata, tant'è che i bollettini di conto corrente attestanti il versamento erano falsi. [OSCURATO:PERSONA] non contestò la simulazione, ma aggiunse: (a) che si era accollato il pagamento della sola metà degli oneri finanziari correlati al condono; (b) di aver corrisposto il prezzo dell'acquisto del terreno su cui era stato edificato il fabbricato; (c) di aver integralmente finanziato la costruzione.

Il giudizio di primo grado si concluse con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese.

In secondo grado, in accoglimento dell'appello principale di Bonorva, il contratto di compravendita è dichiarato risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], che è condannato al rilascio della porzione di fabbricato da lui occupato.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria, per un valore dichiarato come indeterminabile. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 1414, co. 2 c.c., per avere la Corte di appello omesso di accertare che le parti non si sono limitate ad indicare un 2 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - C i est.

R (_____-------) corrispettivo simulato, ma hanno inteso concludere un negozio diverso dal contratto di compravendita.

Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 1453 c.c., sulla risolubilità del contratto per inadempimento, per avere la Corte di appello omesso di individuare con precisione la prestazione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. - I primi due motivi sono esaminati congiuntamente per omologia d'impostazione e connessione contenutistica.

Di ognuno dei due motivi è da dichiarare l'inammissibilità.

In relazione al primo motivo, il ricorrente reputa che manchi, nel caso di specie, «il meccanismo causale della compravendita, posto che la parti hanno chiaramente inteso concludere un diverso negozio, avente caratteristiche causali incompatibili con quelle della compravendita, ovvero un complesso accordo attraverso il quale Bonorva si rendeva acquirente fittizio di un terreno, pagato da [OSCURATO:PERSONA]; insieme edificavano un fabbricato abusivo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato l'oblazione (probabilmente della sola sua metà); avrebbero poi diviso in due la proprietà.

Dall'emergenza di tali elementi, non si vede come la Corte di appello abbia potuto ignorare la relativa simulazione del contratto di compravendita, in quanto dissimulante un diverso accordo, [...], continuando ad applicare al rapporto contrattuale le regole del negozio formale di compravendita, anziché le diverse regole pattizie del negozio dissimulato».

Del primo motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché il ricorrente ha mancato di specificare una quaestio iuris a fondamento di questo.

Infatti, egli ha qualificato come quaestio iuris ciò che in realtà è una (affermata) falsa mancata applicazione di una norma di diritto (cioè dell'art. 1414, co. 2 3 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 2022 (n. 20) - Caponi est. 'llt c.c.), per erronea risoluzione di una quaestio facti, erroneità che è censurabile in cassazione solo per via dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

In particolare, il ricorrente ha rubricato il motivo come denuncia di «violazione» di norma di diritto, ma la qualificazione è errata.

Infatti, la violazione di norme di diritto si verifica quando il giudice ha errato nell'interpretare la disposizione (correttamente individuata) da applicare, cioè ne ha tratto effetti giuridici diversi da quelli previsti dalla norma.

In realtà, non è questo il contenuto della censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata.

Infatti, egli si è doluto che la Corte di appello abbia mancato di applicare alla fattispecie concreta di cui è causa l'art. 1414, co. 2 c.c. («Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma»).

Si tratta quindi di una denuncia (non già di violazione, bensì) di falsa applicazione.

O meglio: di falsa mancata applicazione (dell'art. 1414, co. 2 c.c.).

Tuttavia, l'impostazione e lo svolgimento del motivo di ricorso rivelano che la falsa mancata applicazione dell'art. 1414, co. 2 c.p.c. è denunciata non già come derivante da un errore nella mancata individuazione di tale disposizione come norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata (errore nella qualificazione giuridica della fattispecie ovvero errore di sussunzione, denunciabile ex art. 360, n. 3 c.p.c.), bensì come dipendente da un reputato errore nello stesso accertamento dei fatti: dipendente, in particolare, dalla mancata ricostruzione della vicenda di cui è causa come «un complesso accordo attraverso il quale Bonorva si rendeva acquirente fittizio di un terreno, pagato da [OSCURATO:PERSONA]; insieme edificavano un fabbricato abusivo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato l'oblazione (probabilmente della sola sua metà); avrebbero poi diviso 4 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 n. 20 - Caponi est.

Ct'L in due la proprietà».

Si tratta quindi, manifestamente, della denuncia di erronea risoluzione di una quaestio facti.

Orbene, è appena il caso di ripetere che solo l'errore di sussunzione si traduce in un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., mentre la seconda specie di falsa (in questo caso: mancata) applicazione è un errore di fatto che non è direttamente denunciabile in sede di legittimità, ma solo indirettamente attraverso la censura di omessa motivazione circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Nel caso di specie, è particolarmente evidente il fatto decisivo circa il quale il ricorrente lamenta in realtà un'omessa motivazione (doglianza che egli presenta però come denuncia di errore di diritto).

Si tratta appunto della complessa operazione negoziale, diversa dalla compravendita, che il ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di aver mancato di riconoscere.

E tuttavia, quand'anche si reputi - come il Collegio in effetti reputa - di convertire il primo motivo in una censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., ciò non giova al ricorrente.

Infatti, la sentenza impugnata resiste all'attacco che le giunge da tale conversione, come si desume dal seguente estratto: «Dunque, dal punto di vista economico l'intera operazione posta in essere dai due soggetti non risulta talmente sperequata in danno dello [OSCURATO:PERSONA] al punto da giustificare la tesi di quest'ultimo, secondo cui per formalizzare l'acquisto di metà del fabbricato avrebbe assunto il solo obbligo di pagare metà dell'oblazione prevista per il condono (pari a 18.000,00 euro circa).

E d'altra parte sussiste la prova dell'assunzione di un'obbligazione più ampia, comprensiva del pagamento dell'oblazione relativa alla sanatoria dell'intero fabbricato e di altri fabbricati della famiglia Bonorva, come emergente dalla deposizione dell'Ampola e dal deposito della querela 5 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20 - Ca oni est. k proposta dall'appellato nei confronti del padre per non aver eseguito i versamenti che gli aveva commissionato» (sentenza, p. 4).

Come si può constatare, la motivazione non si espone ad alcun rilievo di assenza, apparenza, incomprensibilità o irriducibile contraddittorietà.

In altri termini, non presta il fianco ai difetti in presenza dei quali sarebbe da accogliere il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014 e dalla giurisprudenza successiva, che si orienta alla pronuncia delle Sezioni Unite.

In conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3. - Il secondo motivo è da dichiarare inammissibile per la stessa ragione alla base dell'inammissibilità del primo (cioè, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c.), in quanto esso è congegnato sulla medesima falsariga: si fa valere un ritenuto errore nell'accertamento dei fatti sotto le spoglie di una quaestio iuris, questa volta relativa alla falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.

Ciò è rivelato, tra l'altro, dal seguente passo, che riveste carattere centrale nella formulazione del motivo: «La sentenza, al fine dell'individuazione di tale prestazione, si esprime in termini comunque dubitativi; giunge, infine, ad affermare la sussistenza di tale prestazione attraverso l'utilizzo di argomenti presuntivi, argomentando a contrario dall'assenza di prova sulla circostanza dell'esborso esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei costi di fabbricazione».

A tale proposito, si può ricordare, ad abundantiam, che il motivo non avrebbe migliore esito ove lo si potesse riqualificare come diretto a censurare il cattivo impiego del ragionamento presuntivo.

Infatti, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, 6 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - Caponi est. con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

La censura per vizio di motivazione nell'impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (come invece accade nell'argomentazione del corrente motivo di ricorso), ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.

Pertanto, la sola mancata valutazione di un elemento indiziario non può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Né deve sussistere tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile (in questi termini, cfr. Cass. 22366/2021).

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

4. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. per avere la Corte di appello qualificato come prestazione in luogo d'adempimento l'obbligazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si osserva che l'art. 1197 c.c. sulla datio in solutum prevede che il debitore possa concordare con il creditore di liberarsi dalla propria obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, mentre nel caso di specie era pacifico che il corrispettivo indicato nel contratto era simulato e pertanto non era dovuto.

Il terzo motivo non è fondato.

Si intende prescindere dal fatto che il riferimento nella sentenza (p. 3) alla datio in solutum appare più un incisivo discorsivo, che un'applicazione dell'art. 1197 c.c. («La circostanza che il prezzo di Euro 70.000,00 indicato nell'atto di vendita della metà dell'immobile da Bonorva a [OSCURATO:PERSONA], fosse simulato non è contestata tra le parti.

Il 7 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (r>20. pernt-g,* s i{( corrispettivo, infatti, era costituito da una datio in solutum, cioè da una prestazione diversa in luogo del pagamento del prezzo»: ove si può notare che quest'ultimo non è qualificato come adempimento di un'obbligazione concordata come effettivamente dovuta).

Decisiva è la considerazione che la giurisprudenza di questa Corte - cui non si coglie ragione per venire meno - in tema di simulazione relativa si è espressa più volte nel qualificare come datio in solutum la prestazione concordata come effettivamente dovuta in luogo di quella simulata (cfr., da ultimo, Cass. 10933/2022).

In conclusione il terzo motivo è rigettato.

5. - L'inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso principale è fondato determina il rigetto di quest'ultimo nel suo complesso.

6. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale, Bonorva deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla propria domanda - proposta in primo grado e riproposta in appello - diretta al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separata sede.

Il motivo è da rigettare.

Sul punto la Corte di appello ha così statuito: «La domanda risarcitoria non è stata riproposta e, comunque, non è stata fornita prova del danno» (cfr. sentenza, p. 5).

Come si può constare, l'argomentazione della Corte di appello fonda il decisum su due passaggi indipendenti l'uno dall'altro, per cui - facendo uso del potere correttivo ex art. 384, co. 4 c.p.c. - si può: (a) elidere il primo passaggio (viziato) sulla mancata riproposizione della domanda; (b) ritenere ragionevolmente che l'accertato difetto di prova, inquadrandosi come rigetto di una domanda di condanna generica, si riferisca propriamente al difetto di prova della colpa o del nesso causale ovvero alla improbabilità dell'esistenza del danno (tali sono i 8 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - Caponi est. (....--- _.........:„1-...:, ) fil_ presupposti cui Cass.

SU 29862/2022 subordina l'accoglimento della domanda di condanna generica, confermata nella sua proponibilità come tale anche ab origine.

Pertanto, il motivo è rigettato.

L'infondatezza dell'unico motivo in cui si articola il ricorso incidentale determina il rigetto di quest'ultimo nel suo complesso.

7. - In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17

I. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Sussisto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12973/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1963/2017, depositata il 23/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita con il quale egli aveva trasferito al convenuto la proprietà del 50% di un fabbricato. Bonorva allegò che il prezzo di 70.000 Euro - dichiarato come interamente versato prima della stipula - era simulato. L'acquirente si era obbligato in realtà, a titolo di corrispettivo, a svolgere a sue spese la pratica di condono del fabbricato e di altri immobili di proprietà di parenti dell'attore. Bonorva allegò inoltre che l'oblazione correlativa al condono non era stata versata, tant'è che i bollettini di conto corrente attestanti il versamento erano falsi. [OSCURATO:PERSONA] non contestò la simulazione, ma aggiunse: (a) che si era accollato il pagamento della sola metà degli oneri finanziari correlati al condono; (b) di aver corrisposto il prezzo dell'acquisto del terreno su cui era stato edificato il fabbricato; (c) di aver integralmente finanziato la costruzione. Il giudizio di primo grado si concluse con il rigetto della domanda e la compensazione delle spese. In secondo grado, in accoglimento dell'appello principale di Bonorva, il contratto di compravendita è dichiarato risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], che è condannato al rilascio della porzione di fabbricato da lui occupato. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria, per un valore dichiarato come indeterminabile. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 1414, co. 2 c.c., per avere la Corte di appello omesso di accertare che le parti non si sono limitate ad indicare un 2 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - C i est. R (_____-------) corrispettivo simulato, ma hanno inteso concludere un negozio diverso dal contratto di compravendita. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell'art. 1453 c.c., sulla risolubilità del contratto per inadempimento, per avere la Corte di appello omesso di individuare con precisione la prestazione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. - I primi due motivi sono esaminati congiuntamente per omologia d'impostazione e connessione contenutistica. Di ognuno dei due motivi è da dichiarare l'inammissibilità. In relazione al primo motivo, il ricorrente reputa che manchi, nel caso di specie, «il meccanismo causale della compravendita, posto che la parti hanno chiaramente inteso concludere un diverso negozio, avente caratteristiche causali incompatibili con quelle della compravendita, ovvero un complesso accordo attraverso il quale Bonorva si rendeva acquirente fittizio di un terreno, pagato da [OSCURATO:PERSONA]; insieme edificavano un fabbricato abusivo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato l'oblazione (probabilmente della sola sua metà); avrebbero poi diviso in due la proprietà. Dall'emergenza di tali elementi, non si vede come la Corte di appello abbia potuto ignorare la relativa simulazione del contratto di compravendita, in quanto dissimulante un diverso accordo, [...], continuando ad applicare al rapporto contrattuale le regole del negozio formale di compravendita, anziché le diverse regole pattizie del negozio dissimulato». Del primo motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché il ricorrente ha mancato di specificare una quaestio iuris a fondamento di questo. Infatti, egli ha qualificato come quaestio iuris ciò che in realtà è una (affermata) falsa mancata applicazione di una norma di diritto (cioè dell'art. 1414, co. 2 3 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 2022 (n. 20) - Caponi est. 'llt c.c.), per erronea risoluzione di una quaestio facti, erroneità che è censurabile in cassazione solo per via dell'art. 360, n. 5 c.p.c. In particolare, il ricorrente ha rubricato il motivo come denuncia di «violazione» di norma di diritto, ma la qualificazione è errata. Infatti, la violazione di norme di diritto si verifica quando il giudice ha errato nell'interpretare la disposizione (correttamente individuata) da applicare, cioè ne ha tratto effetti giuridici diversi da quelli previsti dalla norma. In realtà, non è questo il contenuto della censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata. Infatti, egli si è doluto che la Corte di appello abbia mancato di applicare alla fattispecie concreta di cui è causa l'art. 1414, co. 2 c.c. («Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma»). Si tratta quindi di una denuncia (non già di violazione, bensì) di falsa applicazione. O meglio: di falsa mancata applicazione (dell'art. 1414, co. 2 c.c.). Tuttavia, l'impostazione e lo svolgimento del motivo di ricorso rivelano che la falsa mancata applicazione dell'art. 1414, co. 2 c.p.c. è denunciata non già come derivante da un errore nella mancata individuazione di tale disposizione come norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata (errore nella qualificazione giuridica della fattispecie ovvero errore di sussunzione, denunciabile ex art. 360, n. 3 c.p.c.), bensì come dipendente da un reputato errore nello stesso accertamento dei fatti: dipendente, in particolare, dalla mancata ricostruzione della vicenda di cui è causa come «un complesso accordo attraverso il quale Bonorva si rendeva acquirente fittizio di un terreno, pagato da [OSCURATO:PERSONA]; insieme edificavano un fabbricato abusivo; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato l'oblazione (probabilmente della sola sua metà); avrebbero poi diviso 4 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 n. 20 - Caponi est. Ct'L in due la proprietà». Si tratta quindi, manifestamente, della denuncia di erronea risoluzione di una quaestio facti. Orbene, è appena il caso di ripetere che solo l'errore di sussunzione si traduce in un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., mentre la seconda specie di falsa (in questo caso: mancata) applicazione è un errore di fatto che non è direttamente denunciabile in sede di legittimità, ma solo indirettamente attraverso la censura di omessa motivazione circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Nel caso di specie, è particolarmente evidente il fatto decisivo circa il quale il ricorrente lamenta in realtà un'omessa motivazione (doglianza che egli presenta però come denuncia di errore di diritto). Si tratta appunto della complessa operazione negoziale, diversa dalla compravendita, che il ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di aver mancato di riconoscere. E tuttavia, quand'anche si reputi - come il Collegio in effetti reputa - di convertire il primo motivo in una censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., ciò non giova al ricorrente. Infatti, la sentenza impugnata resiste all'attacco che le giunge da tale conversione, come si desume dal seguente estratto: «Dunque, dal punto di vista economico l'intera operazione posta in essere dai due soggetti non risulta talmente sperequata in danno dello [OSCURATO:PERSONA] al punto da giustificare la tesi di quest'ultimo, secondo cui per formalizzare l'acquisto di metà del fabbricato avrebbe assunto il solo obbligo di pagare metà dell'oblazione prevista per il condono (pari a 18.000,00 euro circa). E d'altra parte sussiste la prova dell'assunzione di un'obbligazione più ampia, comprensiva del pagamento dell'oblazione relativa alla sanatoria dell'intero fabbricato e di altri fabbricati della famiglia Bonorva, come emergente dalla deposizione dell'Ampola e dal deposito della querela 5 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20 - Ca oni est. k proposta dall'appellato nei confronti del padre per non aver eseguito i versamenti che gli aveva commissionato» (sentenza, p. 4). Come si può constatare, la motivazione non si espone ad alcun rilievo di assenza, apparenza, incomprensibilità o irriducibile contraddittorietà. In altri termini, non presta il fianco ai difetti in presenza dei quali sarebbe da accogliere il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., secondo i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014 e dalla giurisprudenza successiva, che si orienta alla pronuncia delle Sezioni Unite. In conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3. - Il secondo motivo è da dichiarare inammissibile per la stessa ragione alla base dell'inammissibilità del primo (cioè, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c.), in quanto esso è congegnato sulla medesima falsariga: si fa valere un ritenuto errore nell'accertamento dei fatti sotto le spoglie di una quaestio iuris, questa volta relativa alla falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. Ciò è rivelato, tra l'altro, dal seguente passo, che riveste carattere centrale nella formulazione del motivo: «La sentenza, al fine dell'individuazione di tale prestazione, si esprime in termini comunque dubitativi; giunge, infine, ad affermare la sussistenza di tale prestazione attraverso l'utilizzo di argomenti presuntivi, argomentando a contrario dall'assenza di prova sulla circostanza dell'esborso esclusivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei costi di fabbricazione». A tale proposito, si può ricordare, ad abundantiam, che il motivo non avrebbe migliore esito ove lo si potesse riqualificare come diretto a censurare il cattivo impiego del ragionamento presuntivo. Infatti, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, 6 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - Caponi est. con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura per vizio di motivazione nell'impiego del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (come invece accade nell'argomentazione del corrente motivo di ricorso), ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Pertanto, la sola mancata valutazione di un elemento indiziario non può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Né deve sussistere tra il fatto noto e quello ignoto un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile (in questi termini, cfr. Cass. 22366/2021). In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 4. - Con il terzo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1197 c.c. per avere la Corte di appello qualificato come prestazione in luogo d'adempimento l'obbligazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si osserva che l'art. 1197 c.c. sulla datio in solutum prevede che il debitore possa concordare con il creditore di liberarsi dalla propria obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, mentre nel caso di specie era pacifico che il corrispettivo indicato nel contratto era simulato e pertanto non era dovuto. Il terzo motivo non è fondato. Si intende prescindere dal fatto che il riferimento nella sentenza (p. 3) alla datio in solutum appare più un incisivo discorsivo, che un'applicazione dell'art. 1197 c.c. («La circostanza che il prezzo di Euro 70.000,00 indicato nell'atto di vendita della metà dell'immobile da Bonorva a [OSCURATO:PERSONA], fosse simulato non è contestata tra le parti. Il 7 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (r>20. pernt-g,* s i{( corrispettivo, infatti, era costituito da una datio in solutum, cioè da una prestazione diversa in luogo del pagamento del prezzo»: ove si può notare che quest'ultimo non è qualificato come adempimento di un'obbligazione concordata come effettivamente dovuta). Decisiva è la considerazione che la giurisprudenza di questa Corte - cui non si coglie ragione per venire meno - in tema di simulazione relativa si è espressa più volte nel qualificare come datio in solutum la prestazione concordata come effettivamente dovuta in luogo di quella simulata (cfr., da ultimo, Cass. 10933/2022). In conclusione il terzo motivo è rigettato. 5. - L'inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso principale è fondato determina il rigetto di quest'ultimo nel suo complesso. 6. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale, Bonorva deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla propria domanda - proposta in primo grado e riproposta in appello - diretta al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separata sede. Il motivo è da rigettare. Sul punto la Corte di appello ha così statuito: «La domanda risarcitoria non è stata riproposta e, comunque, non è stata fornita prova del danno» (cfr. sentenza, p. 5). Come si può constare, l'argomentazione della Corte di appello fonda il decisum su due passaggi indipendenti l'uno dall'altro, per cui - facendo uso del potere correttivo ex art. 384, co. 4 c.p.c. - si può: (a) elidere il primo passaggio (viziato) sulla mancata riproposizione della domanda; (b) ritenere ragionevolmente che l'accertato difetto di prova, inquadrandosi come rigetto di una domanda di condanna generica, si riferisca propriamente al difetto di prova della colpa o del nesso causale ovvero alla improbabilità dell'esistenza del danno (tali sono i 8 di 9 - RG 12973/2018 - S2 - CC 23/11/2022 (n. 20) - Caponi est. (....--- _.........:„1-...:, ) fil_ presupposti cui Cass. SU 29862/2022 subordina l'accoglimento della domanda di condanna generica, confermata nella sua proponibilità come tale anche ab origine. Pertanto, il motivo è rigettato. L'infondatezza dell'unico motivo in cui si articola il ricorso incidentale determina il rigetto di quest'ultimo nel suo complesso. 7. - In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17 I. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Sussisto
Sentenza Cassazione n. 05196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris