CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 16030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 4/7/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 10/1/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 337 cod. pen. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale sussisterebbero i presupposti. Ancora, la sentenza è censurata quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, quanto alla fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, citato, che questa è stata esclusa dalla Corte di appello alla luce di numerosi e solidi argomenti in fatto, tali da rendere la motivazione incensurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato il quantitativo di cocaina sequestrato (circa 70 grammi, idonei a confezionare 306 dosi medie singole), il luogo in cui l'imputato era stato sorpreso, la modifica - per i medesimi fini illeciti - del veicolo a bordo del quale lo stesso viaggiava, la disponibilità di una somma di oltre 2.000 euro, oltre ai precedenti specifici. In forza di questi elementi, non contestati dal ricorrente, la sentenza ha quindi dedotto la stabile dedizione allo spaccio e l'inserimento in circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti, con evidente ricaduta - in termini negativi - sul comma 5 oggetto di gravame. 5. Rilevato, ancora, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza ha congruamente confermato la recidiva contestata (estranea al ricorso) e ha negato le circostanze attenuanti generiche, così da confermare la pena irrogata in primo grado. In particolare, sono state richiamate le circostanze di fatto già sopra menzionate, evidenziando la particolare gravità della condotta illecita, in assenza di elementi positivamente valutabili. In questo contesto, peraltro, la Corte di appello ha valorizzato anche la condotta di resistenza a pubblico ufficiale (capo 2), sottolineandone la sicura gravità. Per contro, la dazione di mille euro ai verbalizzanti è stata ritenuta tardiva, perché intervenuta soltanto in grado di appello, oltre ad essere, peraltro, riferibile soltanto alla condotta di cui all'art. 337 cod. pen. e, in ogni caso, inidonea a coprire tutti i danni provocati (come il danneggiamento di auto in sosta da parte dell'imputato).6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M