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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 32917/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27487/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), con elezione di domicilio in Venezia, [OSCURATO:PERSONA] n. 3005 - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresenta e difende - Controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 429/2019 depositata il 11/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t(\ i cf111.94

1. Il giudizio di primo grado. - Con atto di citazione del 5 dicembre 2012 le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, premesso di essere contitolari di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto uno specchio acqueo sito nella darsena terminale del canale industriale sud di [OSCURATO:PERSONA] e del pontile demaniale ivi insistente, convenirono in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode giudiziario, e il suo fideiussore, la società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., per ottenere il pagamento del corrispettivo, o in subordine dell'indennità di occupazione, della permanenza e dell'ormeggio della motonave "Delphin" - oggetto di sequestro conservativo - nel suddetto specchio acqueo e al pontile suddetto.

In particolare, gli attori ritenevano di vantare tale credito nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] in forza di una responsabilità patrimoniale del medesimo custode giudiziario, quale rappresentante del patrimonio giuridico separato costituito dalla motonave oggetto di sequestro.

2. La sentenza di primo grado. - Con sentenza n. 143/2016 il Tribunale di Venezia, rigettò le domande proposte dagli attori, ritenendo che la motonave rappresentasse un patrimonio separato del quale il custode era semplice amministratore e rappresentante e come tale titolare di una legittimazione ad processum, ma non della legittimazione ad causam, e quindi non patrimonialmente responsabile dei debiti riconducibili a detto patrimonio.

Il Tribunale escluse inoltre che l'obbligo del custode di pagare il corrispettivo dell'uso della banchina e dello spazio acqueo dove aveva mantenuto la nave durante la custodia potesse discendere dall'art. 58 D.P.R. 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia), in quanto tale norma avrebbe consentito di ottenere il rimborso delle spese eventualmente anticipate, ma non avrebbe configurato una responsabilità diretta del custode per le spese inerenti alla custodia del bene sequestrato.

3. Il giudizio di secondo grado. - Avverso la suddetta sentenza le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA] proposero gravame davanti alla Corte d'Appello di Venezia.

4. La sentenza di secondo grado. - Con sentenza n. 429/2019 la Corte territoriale ha accolto l'appello, motivando che: "il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio che costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, deve rispondere degli atti compiuti in tale qualità, ancorché si tratti di atti compiuti in esecuzione dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 676 c.p.c., con conseguente sua legittimazione a stare in giudizio e ad effettuare i pagamenti necessari in relazione ad essi" (e cioè i pagamenti necessari alla conservazione del bene, n.d.r.).

Tale assunto trova fondamento, secondo la Corte territoriale, proprio nella possibilità di ottenere il rimborso delle spese documentate indispensabili per la conservazione del bene ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia.

La Corte ha di conseguenza condannato il custode giudiziario, in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima entro i limiti della fideiussione prestata - a pagare agli appellanti l'importo di euro 48.984,00 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, ma, non essendo stato chiesto né dal P.G. né dalle parti il suo effettivo svolgimento, essa ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

7. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, e le parti memoria. (\C-W/vi br 1 6(1510.fit -

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 81 c.p.c. ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c." - I ricorrenti premettono che, ai sensi del 1° comma dell'art. 65 c.p.c.

"La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, quando la legge non dispone altrimenti".

Il custode giudiziario è così inquadrato tra gli ausiliari del giudice.

Egli opera esclusivamente per conto del giudice sotto il cui controllo è sottoposto, in quanto suo ausiliario, per la conservazione e l'amministrazione del bene sequestrato o pignorato.

In altri termini - sostengono i ricorrenti - quale ausiliario del giudice il custode opera come rappresentante d'ufficio di un patrimonio separato che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, ed è in tale veste che ha la legittimazione processuale.

Il custode non è invece legittimato (passivamente) a rispondere della pretesa esercitata nei suoi confronti, non disponendo, rispetto a quanto oggetto di sequestro o pignoramento, di una legittimazione propria, poiché gestisce il bene solo in veste di ausiliario e rappresentante.

Di conseguenza, secondo i ricorrenti, va concluso che al custode dei beni sottoposti a sequestro o a pignoramento spetti la sola legittimazione ad processum, ossia il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, cui compete invece la legittimazione ad causam per le controversie relative a detti rapporti.

Peraltro, una volta cessata l'investitura del custode, viene meno anche la sua legittimazione ad processum (sic a p. 10 del ricorso).

2. Il controricorso. - Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso.

L'argomento principale dei controricorrenti consiste nell'asserzione che nel giudizio di merito è rimasto indimostrato come il custode avesse documentato le sue richieste di pagamento al giudice per la custodia della nave e quanti denari egli abbia esattamente percepito.

I controricorrenti sostengono di essere riusciti ad avere evidenza, reperendo in cancelleria i provvedimenti di liquidazione di anticipi in favore del custode, solo della somma di euro 700.000,00=, senza però riuscire a procurarsi il rendiconto finale.

Sicché, delle due l'una: (i) o il custode non ha incluso nel rendiconto finale la spesa relativa all'ormeggio della nave presso la banchina degli odierni ricorrenti, nonostante questa gli fosse nota e pienamente documentata; (li) oppure l'ha inclusa ma, per qualche ragione mai palesata, si è rifiutato di corrispondere ai controricorrenti la parte di somma ricevuta corrispondente al loro credito.

Sia nell'uno che nell'altro caso - sostengono i controricorrenti - il custode è tenuto a rispondere di queste spese, sia che le abbia percepite, sia che non le abbia percepite per non averle incluse nell'istanza di rimborso quando avrebbe potuto e dovuto farlo, anche a tutela della posizione dei controricorrentí (p. 8 del controricorso).

Inoltre, la conclusione della Corte territoriale (secondo la quale l'unico modo per conservare una nave galleggiante sia quello di tenerla all'ormeggio in un luogo idoneo, sicché il costo dell'ormeggio è sicuramente indispensabile alla custodia) involge una valutazione di mero fatto già assunta dal giudice del cautelare e data come accertata dalla sentenza impugnata (di cui viene riportato passaggio alle pp. 6-7 della memoria ex art. 378 c.p.c.), in quanto tale non censurabile in sede di legittimità.

3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile.

Da un attenta lettura della sentenza impugnata non si ricava - come opinano i ricorrenti e come asserisce pure il P.G. nelle sue conclusioni - che essa abbia ritenuto che la pretesa al corrispettivo dell'ormeggio sia stata riconosciuta nei confronti del custode e della sua garante sulla base di una legittimazione del primo nella sua qualità.

Nella motivazione, che va letta dalla prima proposizione della pagina ottava sino alla prima proposizione della pagina successiva, si sostiene - a torto o a ragione - che il custode ebbe ad ottenere il rimborso delle somme dovute per l'ormeggio come fatturate dal giudice che aveva disposto il sequestro e che, in sostanza, non le abbia riversate alle due società titolari dell'ormeggio.

4. Appare opportuno riprodurre di seguito la motivazione della sentenza quanto al decisum cui si riferisce il motivo.

Essa risulta del seguente tenore: "I fatti di causa, così come esposti e non contestati, hanno evidenziato che il rapporto dedotto in giudizio è intervenuto tra le appellanti e il custode, il quale, durante il periodo della sua nomina, ha gestito la nave sottoposta alla misura cautelare ponendo in essere le attività necessarie per la sua conservazione, concludendo direttamente i contratti di manutenzione e assumendo le spese di gestione, delle quali ha anche richiesto ed ottenuto il rimborso.

La circostanza ha trovato conferma nel provvedimento del 03.05.2011 (doc. 13 appellanti) con il quale il Tribunale di Venezia, a fronte della richiesta di liquidazione proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo della motonave, ha riconosciuto il diritto del custode al rimborso delle spese da esso sostenute per la gestione del bene e il pagamento del compenso spettantegli per l'attività svolta.

E' risultato incontestato in giudizio che la nave è stata ormeggiata alla banchina delle appellanti dai rimorchiatori della società Pan fido (di cui il custode [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico) su incarico dal custode stesso, e che le appellanti ad esso hanno inviato le fatture relative ai compensi maturati per l'ormeggio (docc. 5-10), che il custode non ha contestato in epoca precedente al presente giudizio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio che costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, deve rispondere degli atti compiuti nella sua qualità, ancorché si tratti di atti compiuti in esecuzione di provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 676 CPC, ed è legittimato a stare in giudizio con riferimento a tali rapporti e ad effettuare i pagamenti che si rendano necessari in relazione ad essi, salva la possibilità di recupero, se ancora nei termini, ai sensi dell'art. 58, comma [OSCURATO:PERSONA] 115/2002 sulle spese di giustizia, che gli consente di ottenere il rimborso delle spese documentate indispensabili per la conservazione del bene.

Il compenso e le spese di custodia vengono poste, nell'ambito della procedura di sequestro, a carico del proprietario o possessore nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta, e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento doloso o colposo contrario ai doveri del suo ufficio (Cass. 14.3.1988 n. 2429).

Pertanto, deve negarsi ogni rilevo alle argomentazioni svolte dagli appellati - peraltro in contrasto con le risultanze documentali - secondo le quali i provvedimenti giudiziali di liquidazione prodotti dalle appellanti con i docc. 12 e 13 non erano stati soddisfatti, e che essi riguardavano spese sostenute fino al dicembre 2010 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per obbligazioni da esso personalmente contratte, mentre invece l'ormeggio presso la banchina gestita dalla società Pagnan era iniziato il 13 maggio 2011.

Neppure, alla luce delle sopra esposte considerazioni, può attribuirsi rilevo alla circostanza secondo la quale il pagamento alla società VTP era stato effettuato in forza di un impegno personale del custode, condizionato alla ricezione dei fondi necessari dal compratore della nave Delphin".

5. Nella prima proposizione dell'ottava pagina, come si vede, si dice che il [OSCURATO:PERSONA] concluse direttamente i contratti di manutenzione e assunse le spese di gestione "delle quali ha anche richiesto ed ottenuto il rimborso".

Nella seconda proposizione della stessa pagina si afferma che nel provvedimento del 3 maggio 2011 il Tribunale di Venezia avrebbe riconosciuto il diritto del custode al rimborso delle spese di gestione e nella terza si fa riferimento a risultanze incontestate.

Nella prima proposizione della nona pagina si nega ogni rilievo alle argomentazioni degli appellati, che si dicono in contrasto con le risultanze documentali inerenti ai provvedimenti di liquidazione di cui ai docc. nn. 12 e 13 prodotti dagli appellanti quanto all'assunto che detti provvedimenti non erano stati soddisfatti e che riguardavano spese sostenute prima dell'inizio dell'ormeggio.

Leggendo complessivamente la motivazione al lume di queste enunciazioni, che sono ignorate dal ricorso, la critica svolta all'affermazione che inizia con il "contrariamente" all'ottava pagina, e che in chiusura evoca l'art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002, suppone che detta affermazione sia da intendere nel senso voluto dai ricorrenti, ma a torto, atteso che la sentenza - che certamente, può concedersi, avrebbe potuto essere più chiara, ma avrebbe dovuto censurarsi sul punto - parla del custode come legittimato ad effettuare i pagamenti, salva la possibilità di recupero espressa dal terzo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002.

6. Ora, il ricorso assume - alla pagina 9 - come oggetto di critica, riproducendole, solo la prima proposizione e la quarta dell'ottava pagina della sentenza.

Omette, invece, di considerare la seconda ed anche la terza proposizione, e così pure la prima della pagina nona.

In tal modo la critica alla sentenza non risulta attingere l'effettivo tessuto motivazionale, che si dipana con evidente consecuzione anche con la seconda e la terza proposizione della pagina ottava e con la prima della nona e pure con esse sorregge ed anzi esprime la ragione del decisum.

7. Ne segue che il motivo risulta inidoneo a criticare la motivazione, giusta il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, secondo cui "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ." (cfr. per tutte Cass., Sez.

Un., 5/4/2019, n. 9679; Cass., Sez.

Un., nn. 16598 e 22226 del 2016; Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017).

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di 9 di 10 (72( contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27487/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), con elezione di domicilio in Venezia, [OSCURATO:PERSONA] n. 3005 - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresenta e difende - Controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 429/2019 depositata il 11/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. t(\ i cf111.94 1. Il giudizio di primo grado. - Con atto di citazione del 5 dicembre 2012 le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, premesso di essere contitolari di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto uno specchio acqueo sito nella darsena terminale del canale industriale sud di [OSCURATO:PERSONA] e del pontile demaniale ivi insistente, convenirono in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di custode giudiziario, e il suo fideiussore, la società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., per ottenere il pagamento del corrispettivo, o in subordine dell'indennità di occupazione, della permanenza e dell'ormeggio della motonave "Delphin" - oggetto di sequestro conservativo - nel suddetto specchio acqueo e al pontile suddetto. In particolare, gli attori ritenevano di vantare tale credito nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] in forza di una responsabilità patrimoniale del medesimo custode giudiziario, quale rappresentante del patrimonio giuridico separato costituito dalla motonave oggetto di sequestro. 2. La sentenza di primo grado. - Con sentenza n. 143/2016 il Tribunale di Venezia, rigettò le domande proposte dagli attori, ritenendo che la motonave rappresentasse un patrimonio separato del quale il custode era semplice amministratore e rappresentante e come tale titolare di una legittimazione ad processum, ma non della legittimazione ad causam, e quindi non patrimonialmente responsabile dei debiti riconducibili a detto patrimonio. Il Tribunale escluse inoltre che l'obbligo del custode di pagare il corrispettivo dell'uso della banchina e dello spazio acqueo dove aveva mantenuto la nave durante la custodia potesse discendere dall'art. 58 D.P.R. 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia), in quanto tale norma avrebbe consentito di ottenere il rimborso delle spese eventualmente anticipate, ma non avrebbe configurato una responsabilità diretta del custode per le spese inerenti alla custodia del bene sequestrato. 3. Il giudizio di secondo grado. - Avverso la suddetta sentenza le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA] proposero gravame davanti alla Corte d'Appello di Venezia. 4. La sentenza di secondo grado. - Con sentenza n. 429/2019 la Corte territoriale ha accolto l'appello, motivando che: "il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio che costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, deve rispondere degli atti compiuti in tale qualità, ancorché si tratti di atti compiuti in esecuzione dei provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 676 c.p.c., con conseguente sua legittimazione a stare in giudizio e ad effettuare i pagamenti necessari in relazione ad essi" (e cioè i pagamenti necessari alla conservazione del bene, n.d.r.). Tale assunto trova fondamento, secondo la Corte territoriale, proprio nella possibilità di ottenere il rimborso delle spese documentate indispensabili per la conservazione del bene ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia. La Corte ha di conseguenza condannato il custode giudiziario, in solido con la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima entro i limiti della fideiussione prestata - a pagare agli appellanti l'importo di euro 48.984,00 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, ma, non essendo stato chiesto né dal P.G. né dalle parti il suo effettivo svolgimento, essa ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. 7. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte, e le parti memoria. (\C-W/vi br 1 6(1510.fit - 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 81 c.p.c. ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c." - I ricorrenti premettono che, ai sensi del 1° comma dell'art. 65 c.p.c. "La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, quando la legge non dispone altrimenti". Il custode giudiziario è così inquadrato tra gli ausiliari del giudice. Egli opera esclusivamente per conto del giudice sotto il cui controllo è sottoposto, in quanto suo ausiliario, per la conservazione e l'amministrazione del bene sequestrato o pignorato. In altri termini - sostengono i ricorrenti - quale ausiliario del giudice il custode opera come rappresentante d'ufficio di un patrimonio separato che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, ed è in tale veste che ha la legittimazione processuale. Il custode non è invece legittimato (passivamente) a rispondere della pretesa esercitata nei suoi confronti, non disponendo, rispetto a quanto oggetto di sequestro o pignoramento, di una legittimazione propria, poiché gestisce il bene solo in veste di ausiliario e rappresentante. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, va concluso che al custode dei beni sottoposti a sequestro o a pignoramento spetti la sola legittimazione ad processum, ossia il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, cui compete invece la legittimazione ad causam per le controversie relative a detti rapporti. Peraltro, una volta cessata l'investitura del custode, viene meno anche la sua legittimazione ad processum (sic a p. 10 del ricorso). 2. Il controricorso. - Le società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso. L'argomento principale dei controricorrenti consiste nell'asserzione che nel giudizio di merito è rimasto indimostrato come il custode avesse documentato le sue richieste di pagamento al giudice per la custodia della nave e quanti denari egli abbia esattamente percepito. I controricorrenti sostengono di essere riusciti ad avere evidenza, reperendo in cancelleria i provvedimenti di liquidazione di anticipi in favore del custode, solo della somma di euro 700.000,00=, senza però riuscire a procurarsi il rendiconto finale. Sicché, delle due l'una: (i) o il custode non ha incluso nel rendiconto finale la spesa relativa all'ormeggio della nave presso la banchina degli odierni ricorrenti, nonostante questa gli fosse nota e pienamente documentata; (li) oppure l'ha inclusa ma, per qualche ragione mai palesata, si è rifiutato di corrispondere ai controricorrenti la parte di somma ricevuta corrispondente al loro credito. Sia nell'uno che nell'altro caso - sostengono i controricorrenti - il custode è tenuto a rispondere di queste spese, sia che le abbia percepite, sia che non le abbia percepite per non averle incluse nell'istanza di rimborso quando avrebbe potuto e dovuto farlo, anche a tutela della posizione dei controricorrentí (p. 8 del controricorso). Inoltre, la conclusione della Corte territoriale (secondo la quale l'unico modo per conservare una nave galleggiante sia quello di tenerla all'ormeggio in un luogo idoneo, sicché il costo dell'ormeggio è sicuramente indispensabile alla custodia) involge una valutazione di mero fatto già assunta dal giudice del cautelare e data come accertata dalla sentenza impugnata (di cui viene riportato passaggio alle pp. 6-7 della memoria ex art. 378 c.p.c.), in quanto tale non censurabile in sede di legittimità. 3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Da un attenta lettura della sentenza impugnata non si ricava - come opinano i ricorrenti e come asserisce pure il P.G. nelle sue conclusioni - che essa abbia ritenuto che la pretesa al corrispettivo dell'ormeggio sia stata riconosciuta nei confronti del custode e della sua garante sulla base di una legittimazione del primo nella sua qualità. Nella motivazione, che va letta dalla prima proposizione della pagina ottava sino alla prima proposizione della pagina successiva, si sostiene - a torto o a ragione - che il custode ebbe ad ottenere il rimborso delle somme dovute per l'ormeggio come fatturate dal giudice che aveva disposto il sequestro e che, in sostanza, non le abbia riversate alle due società titolari dell'ormeggio. 4. Appare opportuno riprodurre di seguito la motivazione della sentenza quanto al decisum cui si riferisce il motivo. Essa risulta del seguente tenore: "I fatti di causa, così come esposti e non contestati, hanno evidenziato che il rapporto dedotto in giudizio è intervenuto tra le appellanti e il custode, il quale, durante il periodo della sua nomina, ha gestito la nave sottoposta alla misura cautelare ponendo in essere le attività necessarie per la sua conservazione, concludendo direttamente i contratti di manutenzione e assumendo le spese di gestione, delle quali ha anche richiesto ed ottenuto il rimborso. La circostanza ha trovato conferma nel provvedimento del 03.05.2011 (doc. 13 appellanti) con il quale il Tribunale di Venezia, a fronte della richiesta di liquidazione proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo della motonave, ha riconosciuto il diritto del custode al rimborso delle spese da esso sostenute per la gestione del bene e il pagamento del compenso spettantegli per l'attività svolta. E' risultato incontestato in giudizio che la nave è stata ormeggiata alla banchina delle appellanti dai rimorchiatori della società Pan fido (di cui il custode [OSCURATO:PERSONA] è amministratore unico) su incarico dal custode stesso, e che le appellanti ad esso hanno inviato le fatture relative ai compensi maturati per l'ormeggio (docc. 5-10), che il custode non ha contestato in epoca precedente al presente giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di un patrimonio che costituisce il centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, deve rispondere degli atti compiuti nella sua qualità, ancorché si tratti di atti compiuti in esecuzione di provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 676 CPC, ed è legittimato a stare in giudizio con riferimento a tali rapporti e ad effettuare i pagamenti che si rendano necessari in relazione ad essi, salva la possibilità di recupero, se ancora nei termini, ai sensi dell'art. 58, comma [OSCURATO:PERSONA] 115/2002 sulle spese di giustizia, che gli consente di ottenere il rimborso delle spese documentate indispensabili per la conservazione del bene. Il compenso e le spese di custodia vengono poste, nell'ambito della procedura di sequestro, a carico del proprietario o possessore nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta, e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento doloso o colposo contrario ai doveri del suo ufficio (Cass. 14.3.1988 n. 2429). Pertanto, deve negarsi ogni rilevo alle argomentazioni svolte dagli appellati - peraltro in contrasto con le risultanze documentali - secondo le quali i provvedimenti giudiziali di liquidazione prodotti dalle appellanti con i docc. 12 e 13 non erano stati soddisfatti, e che essi riguardavano spese sostenute fino al dicembre 2010 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per obbligazioni da esso personalmente contratte, mentre invece l'ormeggio presso la banchina gestita dalla società Pagnan era iniziato il 13 maggio 2011. Neppure, alla luce delle sopra esposte considerazioni, può attribuirsi rilevo alla circostanza secondo la quale il pagamento alla società VTP era stato effettuato in forza di un impegno personale del custode, condizionato alla ricezione dei fondi necessari dal compratore della nave Delphin". 5. Nella prima proposizione dell'ottava pagina, come si vede, si dice che il [OSCURATO:PERSONA] concluse direttamente i contratti di manutenzione e assunse le spese di gestione "delle quali ha anche richiesto ed ottenuto il rimborso". Nella seconda proposizione della stessa pagina si afferma che nel provvedimento del 3 maggio 2011 il Tribunale di Venezia avrebbe riconosciuto il diritto del custode al rimborso delle spese di gestione e nella terza si fa riferimento a risultanze incontestate. Nella prima proposizione della nona pagina si nega ogni rilievo alle argomentazioni degli appellati, che si dicono in contrasto con le risultanze documentali inerenti ai provvedimenti di liquidazione di cui ai docc. nn. 12 e 13 prodotti dagli appellanti quanto all'assunto che detti provvedimenti non erano stati soddisfatti e che riguardavano spese sostenute prima dell'inizio dell'ormeggio. Leggendo complessivamente la motivazione al lume di queste enunciazioni, che sono ignorate dal ricorso, la critica svolta all'affermazione che inizia con il "contrariamente" all'ottava pagina, e che in chiusura evoca l'art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002, suppone che detta affermazione sia da intendere nel senso voluto dai ricorrenti, ma a torto, atteso che la sentenza - che certamente, può concedersi, avrebbe potuto essere più chiara, ma avrebbe dovuto censurarsi sul punto - parla del custode come legittimato ad effettuare i pagamenti, salva la possibilità di recupero espressa dal terzo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 115 del 2002. 6. Ora, il ricorso assume - alla pagina 9 - come oggetto di critica, riproducendole, solo la prima proposizione e la quarta dell'ottava pagina della sentenza. Omette, invece, di considerare la seconda ed anche la terza proposizione, e così pure la prima della pagina nona. In tal modo la critica alla sentenza non risulta attingere l'effettivo tessuto motivazionale, che si dipana con evidente consecuzione anche con la seconda e la terza proposizione della pagina ottava e con la prima della nona e pure con esse sorregge ed anzi esprime la ragione del decisum. 7. Ne segue che il motivo risulta inidoneo a criticare la motivazione, giusta il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, secondo cui "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ." (cfr. per tutte Cass., Sez. Un., 5/4/2019, n. 9679; Cass., Sez. Un., nn. 16598 e 22226 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di 9 di 10 (72( contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 32917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris