CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4857/18 in data 29/03/2021 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15) essendo stata respinta la richiesta di trattazione orale in presenza; letta la memoria difensiva confermativa delle conclusioni assunte in ricorso pervenuta in data 02/11/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuta l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pisa in data 09/01/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione con i doppi benefici di legge per il reato di cui all'art. 635, secondo comma n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 635, secondo comma n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. Non ricorre nella fattispecie l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in quanto il fatto è avvenuto in costante presenza del proprietario del bene danneggiato, bene pertanto sottoposto a vigilanza e custodia. In applicazione di tale principio, il giudice di merito avrebbe dovuto correttamente ritenere, esclusa l'aggravante de qua, non punibile il ricorrente in considerazione della nuova formulazione dell'art.635 cod. pen. -Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Si è in presenza di danno lieve, peraltro integralmente risarcito (circostanza che ha determinato la remissione della querela a suo tempo proposta), posto in essere quale conseguenza di una condotta occasionale da parte di soggetto di giovane età non avvezzo alla commissione di fatti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Con riferimento al reato contestato, perseguibile d'ufficio (con conseguente irrilevanza processuale dell'intervenuta remissione di querela), ricorre l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, in quanto la circostanza che il proprietario del mezzo fosse al suo interno e ivi stesse casualmente dormendo, non consente di ritenere che lo stesso stesse svolgendo la custodia attiva del bene. Invero, si afferma in giurisprudenza che, in tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120, nella quale la Corte ha precisato che l'esposizione alla fede pubblica non è ravvisabile solo qualora la presenza del titolare sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene; conf., Sez. 4, n. 37794 del 21/09/2021, Lionetti, Rv. 281951, in fattispecie, del tutto assimilabile alla presente, di presenza di conducente che, sebbene fisicamente presente all'interno della vettura, era intento a dormire al momento del furto e, conseguentemente, non in grado di esercitare una forma attiva e diretta di vigilanza sul bene di sua proprietà, da considerarsi dunque totalmente incustodito). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in presenza di danno lieve, trattandosi di lieve danneggiamento di un vetro già rotto, l'occasionalità della condotta del reo (esente da pregiudizi penali), le modalità della condotta e la giovane età del prevenuto (oltre alla già riferita rimessione di querela da parte della persona offesa in data 30/07/2021). La Corte territoriale ha ritenuto il fatto di significativa gravità "trattandosi di azione violenta posta in essere in danno di un camper parcheggiato su strada extra-urbana in ora notturna, e pertanto per sua natura destinato a costituire abitazione temporanea, pertanto potenzialmente ospitante persone a bordo. La vetustà del mezzo, in tale contesto, non assume alcun significato, ed anzi aumenta il disvalore del fatto in quanto posto in essere nei confronti di soggetto in condizioni di obiettiva precarietà. Assume pertanto rilievo la particolare offensività del fatto, sia per la entità del danno economico arrecato - correlato ai presumibili costi do sostituzione di un vetro di un camper - che per le stesse modalità dell'azione": si è in presenza di motivate valutazioni di merito di contenuto discrezionale che non consentono alcun sindacato in sede di legittimità. 4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore