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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18084/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27940/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresenta nte pro - tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro T.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CORTED'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3285/2022 depositatoil 25/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il [OSCURATO:SOCIETA]. e T.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipularono un contratto di associazione in partecipazione, con il quale quest’ultima (associata) si impegn ò ad apportare alla primala propria esperienza e tecnologia(know how), nonché il marchio TES, dietro obbligo d ell ’associante di garantir l e la corresponsione del 25% dei propri utili nett i di bilanci o fino al 2029. 2) S uccessivamente [OSCURATO:PERSONA] promoss e un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano - attualmente pendente - per ottener e la declaratoria di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, deducendo che T.E.S., posta in liquidazione, non svolgevapiù alcuna attività . 3) L’associante, inoltre, chiese ed ottenne dal Tribunale di Como l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di T.E.S., per il pagamento della somma di € 237.529,43 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, contro il quale la debitrice promosse il giudizio di opposizione, anch’esso attualmente pendente. 4) Sulla scorta di tale decreto, [OSCURATO:PERSONA], il 6 ottobre 2020 , ha presentato istanza di fallimento di T.E.S. 5) La debitrice ha a sua volta depositato domanda di concordato preventivo, in cui l’attivo è in massima parte rappresentato dai crediti che matureranno verso l’associante sino al 2029. 6) il concordato è stato ritenuto ammissibile e, con decreto ex artt.177 e 180 legge fall., depositato il 1° giugno 2022, il Tribunale di Como lo ha omologato, rigettando l’opposizione all’omologazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice ha ritenuto che l’opponente (ammessa provvisoriamente a votare dal G.D.) versasse in conflitto di interessi e che pertanto il voto negativo da ess a espresso non dovesse essere computato ai fini della verifica dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori. 7) Il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di omologazione è stato respinto dalla Corte di Appello di Milano, con decreto depositato il 25.10.2022 8) La corte del merito ha per un verso ribadito la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai fini dell’esclusione dal voto di [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso , ha ritenuto esente da censure la valutazione del tribunale in ordine alla fattibilità del concordato. 9) In particolare, la c orte meneghina – premesso che la principale posta attiva offerta da T .

E .

S . ai creditori sociali è costitu ita dai crediti che la società maturerà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto di associazione in partecipazione fino all ’ esercizio 2029 - ha ritenuto che l’opponente avesse un interesse, in conflitto con quello degli altri creditori, a far dichiarare, col suo voto negativo (determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art.177 legge fall.) il fallimento di T.E.S. e, di conseguenza, a vedere risolto il contratto di associazione in partecipazione: l a risoluzione, infatti, da un lato la libererebbe dalle obbligazioni assunte col contratto e dall’altro cagionerebbe un danno alla massa creditoria, che dovrebbe essere soddisfatta p roprio mediante le liquidità spettanti a T.E.S. in base al contratto stesso. 10) La corte del merito ha inoltre affermato che la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato (il cui integrale adempimento è previsto nel 2029, in coincidenza con la cessazione del contratto di associazione in partecipazione ) attiene alla valutazione di convenienza riservata ai creditori, e non alla sua fattibilità. 11) Il decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui T.E.S. ha replicato con controricorso contenente ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] 12) P remesso che, c ome evidenziato anche da [OSCURATO:PERSONA], è fisiologico e connaturato al sistema che debitore e creditori, e i creditori tra di loro, abbiano interessi contrapposti, quaestio iuris , nel caso di specie, è stabilire se il conflitto di interessi sia configurabile solo nell’ipotesi indicata dalla ricorrente (creditore il cui interesse coincida con quello del debitore)oppure anche in caso di conflitto tra un creditore e la massa degli altri creditori. 13) V a osservato in proposito che, in tema di concordato fallimentare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17186/18, hanno evidenziato che, pur essendo i nnumerevoli i casi di conflitto di interessi ipotizzabili in astratto, non è necessario che essisiano espressamente indicati dalla legge (forse proprio a causa della loro non catalogabilità), essendo, infatti, possibile individuare e sanzionare anche i casi di conflitto di interessi impliciti e ricavabili dalla corretta interpretazione della legge.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, “ perché sia configurabile un confitto di interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività, è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l'interesse comune all'intera collettività, mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche”. 13) Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno ritenuto che può desumersi dall’interpretazione della legge l’esclusione del diritto di voto del proponente il concordato sulla propria proposta, essendovi un conflitto di interessi tra il creditore che formula la proposta di concordato fallimentare, in veste di assuntore, e gli altri creditori.

Ciò sul rilievo che tale conflitto è : “a) coessenziale alle stesse qualità del creditore proponente e di quelli accettanti, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri, atteso che il proponente è finalizzato a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all'opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti; b) espressione di una lesione al principio di autonomia privata, come prospettato in precedenza, contrastante con la stessa nozione di contratto, poiché i creditori accettanti verrebbero assoggettati alla volontà della loro stessa controparte, senza neppure la garanzia di un giudizio imparziale di compatibilità in concreto di tale volontà con l'interesse comune applicazione della regola maggioritaria”. 14)Tutto ciò premesso, questione di evidente rilievo nomofilattico è accertare se una situazione di conflitto di interessiricorra o meno nell’ambito della procedura di concordato preventivo sottoposta all’esame di questa Corte, caratterizzata dalla presenza di un creditore che riveste contestualmente la posizione di debitore della massa degli altri creditori concordatari, in virtù della cessione del suo debito (che rappresenta, peraltro, pressoch é l’unica risorsa attiva offerta dalla proponente) contenuta nella proposta di concordato. 15) Altra questione di indubbio valore nomofilattico è accertare se i lunghi tempi di esecuzione del concordato ( nel caso di specie , di circa dieci anni dopo l’omologa) attengano ad un profilo di valutazione di convenienza della proposta, come tale riservato ai creditori e insindacabile da parte dei giudici di merito, o, viceversa, siano riconducibili al giudizio di fattibilità del concordato.

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27940/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresenta nte pro - tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro T.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CORTED'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3285/2022 depositatoil 25/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il [OSCURATO:SOCIETA]. e T.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipularono un contratto di associazione in partecipazione, con il quale quest’ultima (associata) si impegn ò ad apportare alla primala propria esperienza e tecnologia(know how), nonché il marchio TES, dietro obbligo d ell ’associante di garantir l e la corresponsione del 25% dei propri utili nett i di bilanci o fino al 2029. 2) S uccessivamente [OSCURATO:PERSONA] promoss e un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano - attualmente pendente - per ottener e la declaratoria di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, deducendo che T.E.S., posta in liquidazione, non svolgevapiù alcuna attività . 3) L’associante, inoltre, chiese ed ottenne dal Tribunale di Como l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di T.E.S., per il pagamento della somma di € 237.529,43 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, contro il quale la debitrice promosse il giudizio di opposizione, anch’esso attualmente pendente. 4) Sulla scorta di tale decreto, [OSCURATO:PERSONA], il 6 ottobre 2020 , ha presentato istanza di fallimento di T.E.S. 5) La debitrice ha a sua volta depositato domanda di concordato preventivo, in cui l’attivo è in massima parte rappresentato dai crediti che matureranno verso l’associante sino al 2029. 6) il concordato è stato ritenuto ammissibile e, con decreto ex artt.177 e 180 legge fall., depositato il 1° giugno 2022, il Tribunale di Como lo ha omologato, rigettando l’opposizione all’omologazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice ha ritenuto che l’opponente (ammessa provvisoriamente a votare dal G.D.) versasse in conflitto di interessi e che pertanto il voto negativo da ess a espresso non dovesse essere computato ai fini della verifica dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori. 7) Il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di omologazione è stato respinto dalla Corte di Appello di Milano, con decreto depositato il 25.10.2022 8) La corte del merito ha per un verso ribadito la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai fini dell’esclusione dal voto di [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso , ha ritenuto esente da censure la valutazione del tribunale in ordine alla fattibilità del concordato. 9) In particolare, la c orte meneghina – premesso che la principale posta attiva offerta da T . E . S . ai creditori sociali è costitu ita dai crediti che la società maturerà nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto di associazione in partecipazione fino all ’ esercizio 2029 - ha ritenuto che l’opponente avesse un interesse, in conflitto con quello degli altri creditori, a far dichiarare, col suo voto negativo (determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art.177 legge fall.) il fallimento di T.E.S. e, di conseguenza, a vedere risolto il contratto di associazione in partecipazione: l a risoluzione, infatti, da un lato la libererebbe dalle obbligazioni assunte col contratto e dall’altro cagionerebbe un danno alla massa creditoria, che dovrebbe essere soddisfatta p roprio mediante le liquidità spettanti a T.E.S. in base al contratto stesso. 10) La corte del merito ha inoltre affermato che la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato (il cui integrale adempimento è previsto nel 2029, in coincidenza con la cessazione del contratto di associazione in partecipazione ) attiene alla valutazione di convenienza riservata ai creditori, e non alla sua fattibilità. 11) Il decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui T.E.S. ha replicato con controricorso contenente ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] 12) P remesso che, c ome evidenziato anche da [OSCURATO:PERSONA], è fisiologico e connaturato al sistema che debitore e creditori, e i creditori tra di loro, abbiano interessi contrapposti, quaestio iuris , nel caso di specie, è stabilire se il conflitto di interessi sia configurabile solo nell’ipotesi indicata dalla ricorrente (creditore il cui interesse coincida con quello del debitore)oppure anche in caso di conflitto tra un creditore e la massa degli altri creditori. 13) V a osservato in proposito che, in tema di concordato fallimentare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17186/18, hanno evidenziato che, pur essendo i nnumerevoli i casi di conflitto di interessi ipotizzabili in astratto, non è necessario che essisiano espressamente indicati dalla legge (forse proprio a causa della loro non catalogabilità), essendo, infatti, possibile individuare e sanzionare anche i casi di conflitto di interessi impliciti e ricavabili dalla corretta interpretazione della legge. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, “ perché sia configurabile un confitto di interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività, è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l'interesse comune all'intera collettività, mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche”. 13) Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno ritenuto che può desumersi dall’interpretazione della legge l’esclusione del diritto di voto del proponente il concordato sulla propria proposta, essendovi un conflitto di interessi tra il creditore che formula la proposta di concordato fallimentare, in veste di assuntore, e gli altri creditori. Ciò sul rilievo che tale conflitto è : “a) coessenziale alle stesse qualità del creditore proponente e di quelli accettanti, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri, atteso che il proponente è finalizzato a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all'opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti; b) espressione di una lesione al principio di autonomia privata, come prospettato in precedenza, contrastante con la stessa nozione di contratto, poiché i creditori accettanti verrebbero assoggettati alla volontà della loro stessa controparte, senza neppure la garanzia di un giudizio imparziale di compatibilità in concreto di tale volontà con l'interesse comune applicazione della regola maggioritaria”. 14)Tutto ciò premesso, questione di evidente rilievo nomofilattico è accertare se una situazione di conflitto di interessiricorra o meno nell’ambito della procedura di concordato preventivo sottoposta all’esame di questa Corte, caratterizzata dalla presenza di un creditore che riveste contestualmente la posizione di debitore della massa degli altri creditori concordatari, in virtù della cessione del suo debito (che rappresenta, peraltro, pressoch é l’unica risorsa attiva offerta dalla proponente) contenuta nella proposta di concordato. 15) Altra questione di indubbio valore nomofilattico è accertare se i lunghi tempi di esecuzione del concordato ( nel caso di specie , di circa dieci anni dopo l’omologa) attengano ad un profilo di valutazione di convenienza della proposta, come tale riservato ai creditori e insindacabile da parte dei giudici di merito, o, viceversa, siano riconducibili al giudizio di fattibilità del concordato. P.Q.M. La
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