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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14874/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2606, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.9.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Controllo automatizzato - Art. 36 ter Dpr 600/73 - Intervento di riqualificazione energetica - Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Limiti alla facoltà di emenda.

1. A seguito del controllo automatizzato del [OSCURATO:PERSONA] 2012 - periodo di imposta 2011 - veniva emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2015 0005670250, notificatagli ex art. 140 cod. proc. civ., conseguente al disconoscimento di un invocato credito Irpef.

L’iscrizione a ruolo (n. 2015/250076), resa esecutiva il 5 dicembre 2015, prevedeva il pagamento di Euro 637,46 (Euro 431,00 oltre sanzioni ed interessi).

Merita di essere subito chiarito che la somma di Euro 431,00 era stata indicata quale minor Irpef da versare dal contribuente, in conseguenza di spese sostenute per la riqualificazione energetica di un immobile, mediante dichiarazione dei redditi integrativa.

2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, con sentenza n. 19957/50/2017, pronunciata nella contumacia dell’Ente impositore, accoglieva integralmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle dichiarazioni integrative da lui presentate al fine di correggere un errore materiale commesso fin dalla compilazione del [OSCURATO:PERSONA] 2010 (ric. p. 2).

3. L’Ufficio spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata, in quanto riteneva che il contribuente avesse presentato tardivamente le proprie dichiarazioni integrative, e comunque sostenendo che l’errore commesso dal contribuente non poteva correggersi mediante dichiarazione integrativa, avendo egli, se del caso, diritto a proporre istanza di rimborso (sent.

CTR, p. 1).

L’Amministrazione finanziaria affermava, inoltre, che il contribuente avesse invocato una detassazione per investimenti ambientali.

La CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che il contribuente aveva commesso un errore non emendabile mediante la procedura degli errori contabili, e che non potesse usufruire della deduzione, potendo soltanto proporre un’istanza di rimborso (sent.

CTR, pag. 1).

4. Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – c.d. vizio di ultrapetizione” (ric., p. 6).

Il ricorrente censura la rettifica della motivazione posta a fondamento della pretesa erariale, operata dall’Amministrazione finanziaria solo in sede di appello, introducendo il nuovo tema della “detassazione per investimenti ambientali”, che pure è stato ritenuto agire legittimo dal giudice dell’appello.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e/o 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 22 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, in conseguenza della omessa valutazione di fatti decisivi per la controversia da parte della CTR, perché oggetto del contendere sono i limiti della facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi.

3. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’impugnativa proposta dall’Agenzia delle Entrate, ma in relazione ad una questione, una pretesa richiesta di minore imposizione Irpef in conseguenza di oneri sostenuti per investimenti ambientali, che non era parte del giudizio perché, mediante la cartella di pagamento in contestazione, era stato disconosciuto un credito Irpef per gli investimenti effettuati in funzione di riqualificazione energetica di un immobile.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta alla CTR di non aver centrato l’oggetto del giudizio, non pronunziando sul suo reale oggetto: i limiti in cui può essere fatta valere una dichiarazione integrativa dei redditi.

I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, essendo entrambi volti a contestare l’incompletezza e l’improprietà della decisione assunta dal giudice dell’appello, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

4. Tanto premesso la controversia in esame, che si inserisce in un più ampio e pluriennale confronto tra le parti, trae origine da una cartella di pagamento avente ad oggetto il disconoscimento delle richieste detrazioni Irpef per spese di riqualificazione energetica.

È appena il caso di ricordare che la motivazione dell’atto notificato dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 7 della legge n. 212 del 2002, consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di impugnare l’atto che ritiene illegittimo, rendendo vincolato l’oggetto del giudizio tributario.

4.1. Solo in appello l’Agenzia delle Entrate, contumace in primo grado, ha eccepito che il credito Irpef vantato dal contribuente non possa essere corretto mediante una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi, indicando l’istanza di rimborso quale strumento idoneo allo scopo di recuperare le somme.

Il giudice di seconde cure ha accolto tale rilievo ma in sentenza ha scritto, innanzitutto, che “la detassazione per investimenti ambientali non può essere riconosciuta …” (sent.

CTR, p. 1).

Si rinviene in tale passaggio della scarna motivazione adottata dalla Ctr un’inesattezza rilevante.

L’oggetto del giudizio, come definito in considerazione del contenuto della cartella esattoriale, attiene al disconoscimento di una riduzione dell’Irpef da versare richiesta dal contribuente per aver sostenuto oneri per la riqualificazione energetica, domandata mediante dichiarazione integrativa, e non per aver effettuato investimenti ambientali.

5. Altro tema centrale della controversia attiene ai limiti legali entro cui il contribuente ha la possibilità di correggere gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa.

La CTR scrive “la detassazione per investimenti ambientali non può essere riconosciuta – secondo le disposizioni in vigore medio tempore all’epoca dei fatti in contestazione – attraverso la procedura degli errori contabili, ma solo mediante istanza di rimborso.

Invero è da ritenersi che il contribuente non abbia commesso un errore meramente contabile – avendo indicato correttamente l’investimento nel bilancio – ma abbia fatto, invece, erroneo riferimento alla competenza fiscale, quindi non potendo usufruire della deduzione che avrebbe potuto invocare, nel caso, solo con istanza di rimborso, entro i termini di decadenza, al fine di un riequilibrio della base imponibile” (sent.

CTR, p. 1).

5.1. Quella appena riportata è l’intera motivazione adottata dalla CTR, e non appare comprensibile.

Non spiega, il giudice dell’appello, perché non ritenga applicabile, nel caso di specie, “la procedura degli errori contabili”, non essendo neppure chiaro se intenda operare riferimento alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa in rettifica.

Non si comprende, osservato che il contribuente ha indicato correttamente il proprio investimento in bilancio, ma non nella dichiarazione dei redditi, perché non dovrebbe essere incorso in un errore.

Non è chiaro il riferimento alla “competenza fiscale”.

Non esplicita la CTR in qual senso ritiene che la presentazione di un’istanza di rimborso avrebbe consentito al contribuente di conseguire “un riequilibrio della base imponibile”.

5.2. Completezza suggerisce quindi di ricordare come questa Corte di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria”, Cass.

SS.UU., 30.6.2016, n. 13378.

La facoltà di emenda è pertanto riconosciuta al contribuente, anche se risulta sottoposta a termini.

Sempre le SS.UU. nella sopracitata sentenza affermano che il contribuente “può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, in coerenza con quanto già disposto in giudizi pendenti tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto, cfr. Cass. sez.

VI-V, 14.9.2022, n. 27056, e Cass. sez.

VI-V, 13.2.2023, n. 4394, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 2606, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.9.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Controllo automatizzato - Art. 36 ter Dpr 600/73 - Intervento di riqualificazione energetica - Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Limiti alla facoltà di emenda. 1. A seguito del controllo automatizzato del [OSCURATO:PERSONA] 2012 - periodo di imposta 2011 - veniva emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097 2015 0005670250, notificatagli ex art. 140 cod. proc. civ., conseguente al disconoscimento di un invocato credito Irpef. L’iscrizione a ruolo (n. 2015/250076), resa esecutiva il 5 dicembre 2015, prevedeva il pagamento di Euro 637,46 (Euro 431,00 oltre sanzioni ed interessi). Merita di essere subito chiarito che la somma di Euro 431,00 era stata indicata quale minor Irpef da versare dal contribuente, in conseguenza di spese sostenute per la riqualificazione energetica di un immobile, mediante dichiarazione dei redditi integrativa. 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, con sentenza n. 19957/50/2017, pronunciata nella contumacia dell’Ente impositore, accoglieva integralmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle dichiarazioni integrative da lui presentate al fine di correggere un errore materiale commesso fin dalla compilazione del [OSCURATO:PERSONA] 2010 (ric. p. 2). 3. L’Ufficio spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata, in quanto riteneva che il contribuente avesse presentato tardivamente le proprie dichiarazioni integrative, e comunque sostenendo che l’errore commesso dal contribuente non poteva correggersi mediante dichiarazione integrativa, avendo egli, se del caso, diritto a proporre istanza di rimborso (sent. CTR, p. 1). L’Amministrazione finanziaria affermava, inoltre, che il contribuente avesse invocato una detassazione per investimenti ambientali. La CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che il contribuente aveva commesso un errore non emendabile mediante la procedura degli errori contabili, e che non potesse usufruire della deduzione, potendo soltanto proporre un’istanza di rimborso (sent. CTR, pag. 1). 4. Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – c.d. vizio di ultrapetizione” (ric., p. 6). Il ricorrente censura la rettifica della motivazione posta a fondamento della pretesa erariale, operata dall’Amministrazione finanziaria solo in sede di appello, introducendo il nuovo tema della “detassazione per investimenti ambientali”, che pure è stato ritenuto agire legittimo dal giudice dell’appello. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e/o 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 22 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, in conseguenza della omessa valutazione di fatti decisivi per la controversia da parte della CTR, perché oggetto del contendere sono i limiti della facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi. 3. Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’impugnativa proposta dall’Agenzia delle Entrate, ma in relazione ad una questione, una pretesa richiesta di minore imposizione Irpef in conseguenza di oneri sostenuti per investimenti ambientali, che non era parte del giudizio perché, mediante la cartella di pagamento in contestazione, era stato disconosciuto un credito Irpef per gli investimenti effettuati in funzione di riqualificazione energetica di un immobile. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta alla CTR di non aver centrato l’oggetto del giudizio, non pronunziando sul suo reale oggetto: i limiti in cui può essere fatta valere una dichiarazione integrativa dei redditi. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, essendo entrambi volti a contestare l’incompletezza e l’improprietà della decisione assunta dal giudice dell’appello, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4. Tanto premesso la controversia in esame, che si inserisce in un più ampio e pluriennale confronto tra le parti, trae origine da una cartella di pagamento avente ad oggetto il disconoscimento delle richieste detrazioni Irpef per spese di riqualificazione energetica. È appena il caso di ricordare che la motivazione dell’atto notificato dall’Amministrazione finanziaria, ex art. 7 della legge n. 212 del 2002, consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di impugnare l’atto che ritiene illegittimo, rendendo vincolato l’oggetto del giudizio tributario. 4.1. Solo in appello l’Agenzia delle Entrate, contumace in primo grado, ha eccepito che il credito Irpef vantato dal contribuente non possa essere corretto mediante una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi, indicando l’istanza di rimborso quale strumento idoneo allo scopo di recuperare le somme. Il giudice di seconde cure ha accolto tale rilievo ma in sentenza ha scritto, innanzitutto, che “la detassazione per investimenti ambientali non può essere riconosciuta …” (sent. CTR, p. 1). Si rinviene in tale passaggio della scarna motivazione adottata dalla Ctr un’inesattezza rilevante. L’oggetto del giudizio, come definito in considerazione del contenuto della cartella esattoriale, attiene al disconoscimento di una riduzione dell’Irpef da versare richiesta dal contribuente per aver sostenuto oneri per la riqualificazione energetica, domandata mediante dichiarazione integrativa, e non per aver effettuato investimenti ambientali. 5. Altro tema centrale della controversia attiene ai limiti legali entro cui il contribuente ha la possibilità di correggere gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa. La CTR scrive “la detassazione per investimenti ambientali non può essere riconosciuta – secondo le disposizioni in vigore medio tempore all’epoca dei fatti in contestazione – attraverso la procedura degli errori contabili, ma solo mediante istanza di rimborso. Invero è da ritenersi che il contribuente non abbia commesso un errore meramente contabile – avendo indicato correttamente l’investimento nel bilancio – ma abbia fatto, invece, erroneo riferimento alla competenza fiscale, quindi non potendo usufruire della deduzione che avrebbe potuto invocare, nel caso, solo con istanza di rimborso, entro i termini di decadenza, al fine di un riequilibrio della base imponibile” (sent. CTR, p. 1). 5.1. Quella appena riportata è l’intera motivazione adottata dalla CTR, e non appare comprensibile. Non spiega, il giudice dell’appello, perché non ritenga applicabile, nel caso di specie, “la procedura degli errori contabili”, non essendo neppure chiaro se intenda operare riferimento alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa in rettifica. Non si comprende, osservato che il contribuente ha indicato correttamente il proprio investimento in bilancio, ma non nella dichiarazione dei redditi, perché non dovrebbe essere incorso in un errore. Non è chiaro il riferimento alla “competenza fiscale”. Non esplicita la CTR in qual senso ritiene che la presentazione di un’istanza di rimborso avrebbe consentito al contribuente di conseguire “un riequilibrio della base imponibile”. 5.2. Completezza suggerisce quindi di ricordare come questa Corte di legittimità abbia avuto modo di chiarire che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria”, Cass. SS.UU., 30.6.2016, n. 13378. La facoltà di emenda è pertanto riconosciuta al contribuente, anche se risulta sottoposta a termini. Sempre le SS.UU. nella sopracitata sentenza affermano che il contribuente “può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata, in coerenza con quanto già disposto in giudizi pendenti tra le stesse parti ed aventi analogo oggetto, cfr. Cass. sez. VI-V, 14.9.2022, n. 27056, e Cass. sez. VI-V, 13.2.2023, n. 4394, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa
Sentenza Cassazione n. 14874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris