CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 36231/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza Jel [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 22.01.2019 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 Legge Fallimentare, per avere - in qualità di amministratore unico della società fallita [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- omesso di consegnare alla curatela la documentazione contabile, in guisa da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e al fine di procurare a sé stessa un profitto ingiusto o comunque di recare pregiudizio ai creditori, in particolare, emergendo, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che la documentazione contabile mai prodotta, contrariamente a quanto affermato dall'imputata, era tenuta dalla società, seppure in maniera incompleta e confusionaria, e visionata dalla Agenzia delle Entrate. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale della ricorrente in evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, non potendosi non eccepire nuovamente la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso in data 15.12.2016 dal Gup del Tribunale di Cassino all'esito dell'udienza preliminare tenutasi nel detto giorno (e conseguentemente anche dell'intera fase dibattimentale, della sentenza del Tribunale di Cassino e della stessa sentenza della Corte di Appello di Roma, impugnata in questa sede), in assenza del difensore, legittimamente impedito a presenziare perché impegnato contemporaneamente dinanzi alla IV Sezione Penale della Suprema Corte; invero, inopinatamente, il Gup del Tribunale di Cassino disattendeva l'istanza di rinvio prodotta con congruo anticipo e, altrettanto inopinatamente, il medesimo Tribunale rigettava l'eccezione di nullità avanzata dalla difesa durante l'udienza dibattimentale, a ragione del fatto che l'udienza dinanzi alla S.C. fosse stata fissata posteriormente rispetto a quando era stata fissata l'udienza innanzi al GUP del Tribunale di Cassino, mancando però di tenere in considerazione che l'udienza dinanzi alla Quarta Sezione della S.C. afferiva a procedimento già iscritto a ruolo e rinviato per legittimo impedimento del difensore; la stessa Corte di Appello ha riconosciuto che il criterio della priorità temporale sia soltanto uno tra i tanti parametri, potendosi considerare prevalente un impegno successivamente assunto se vi sia interesse prioritario alla trattazione - evidente nel caso de quo, atteso che il dovere morale e professionale imponeva al difensore di sostenere il proprio assistito condannato alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 2.000,00 di multa; inoltre, nel merito la sentenza impugnata va censurata, laddove non ha considerato che, a fronte della mancanza della documentazione contabile, il Curatore mancava di provvedere a recuperare personalmente la documentazione trattenuta presso l'Agenzia delle Entrate, in ossequio ai propri doveri deontologici, e laddove ha erroneament, ricondotto il reato contestato alla fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta documentale, piuttosto che alla meno grave ipotesi di bancarotta semplice documentale;2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di concedere alla ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena, dando rilevanza a condanne precedenti, revocate alla luce di successivi interventi legislativi e manc4ndo piuttosto di valorizzare che la ricorrente risulti ad ogni effetto, invece, assolutamente incensurata. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata a mezzo PEC in data 30.6.2022, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G. illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e concludendo per l'accoglimento di essi. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al diniegd della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui reitera in questa sede l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio con conseguente nullità delle sentenze di merito è manifestamente infondato, non confrontandosi con le complessive ragioni di reiezione dell'eccezione da parte della Corte territoriale. Invero, la sentenza impugnata, dopo aver richiamato i principi della sentenza Sez. un., n. 4909 del 18.12.2014, Rv. 262912 (secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter co. 5 cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio) ha in sostanza condiviso le valutazioni del primo giudice circa il mancato rispetto dei parametri indicati dalle S.U. al fine di ritenere legittimo l'impedimento prospettato dal difensore. 1.1. Infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato che il difensore riceveva l'avviso dell'udienza preliminare il 19 settembre 2016 e solo successivamente l'avviso di udienza in Cassazione il 04/10/2016, prospettando l'impedimento al Gup solo in data 23/11/2016 e dunque non tempestivamente, ossia appena conosciuta la contemporaneità (in data 4.10.2016). La Corte territoriale ha, poi, specificamente considerato l'aspetto che l'impegno dinanzi alla Corte di Cessazione fosse comunque precedente rispetto a quello innanzi al Gup, in quanto l'udien. i del 15 dicembre 2016 di cui il difensore aveva avuto avviso il 04/10/2016 proveniva da un rinvio a nuovo ruolo determinato dal legittimo impedimento del difensore stesso a comparire all'udienza del 6 luglio 2016 innanzi alla Corte di Cassazione per motivi di salute. Tuttavia, all'uopo, ha evidenziato con motivazione immune da censure, che il criterio della priorità temporale costituisce solo uno dei parametri di valutazione della prevalenza dell'impegno e non è un parametro vincolante, tanto che un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente, ove vi siano altri interessi prioritari alla trattazione. In ogni caso la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto in definitiva, come l'istanza non fosse conforme ai plurimi e diversi criteri evidenziati dalla S.U. per il giudizio di prevalenza dell'impegno da parte del difensore, con una carenza di allegazione da parte dello stesso, che non ha permesso al Gup di formulare un bilanciamento degli opposti interessi alla trattazione da un lato e al rinvio all'altro, necessario per l'accoglimento dell'istanza. Tale conclusiva valutazione non merita censure, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente messo in risalto un preciso onere allegatorio del deducente l'impedimento, evidenziando altresì come, in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice debba, comunque, accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta, valutando nel merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. (Sez. 3, n.23764 del 22/11/2016, Rv. 270330). Tale obbligo va assolto anche attraverso l'allegazione delle ragioni per le quali il difensore ritenga di dare prevalenza all'un processo rispetto all'altro, .)nere questo non soddisfatto nella fattispecie in esame, non costituendo l'impegno nella giurisdizione superiore di per sé intrinseco criterio per la valutazione di prevalenza, oltre all'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale nell'uno o nell'altro processo. 2.Generica e, comunque, manifestamente infondata si presenta altresì la deduzione di cui al primo motivo di ricorso, reiterata in questa sede di legittimità circa la responsabilità della curatela per il mancato recupero della documentazione contabile della società presso l'Agenzia dell' Entrate e la mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice documentale. Tali doglianze, invero, non si confrontano affatto con il contenuto della sentenza impugnata, che non ha mancato di evidenziare come all'esito dell'escussione del Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Verdecchia, sia emerso che la documentazione contabile, seppur parziale, era stata visionata in sede di accertamento fiscale e restituita alla parte in data 23/07/2013 all'esito dell'attività di accertamento eseguita. In tale contesto- dal quale all'evidenza emerge che la contabilità era tenuta da parte della ricorrente in maniera confusa e parziale- del tutto corretta si presenta la qualificazione della fattispecie in esame quale bancarotta fraudolenta documentale per tenuta irregolare e non già quale bancarotta semplice. Invero, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217 co. 2 Legge Fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 Legge Fall. (Sez. 5, sent. n. 11390 del 09.12.2020 dep. 24.03.2021, Rv. 280729). 3. Fondato si presenta, invece, il secondo motivo di ricorso circa il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere il beneficio in questione sul presupposto della presenza di precedenti plurime condanne per reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, sebbene in ragione dei successivi interventi legislativi estinti, cosa questa che impedisce di formulare una prognosi positiva circa la futura astensione dell'imputata dal compimento di ulteriori reati. Orbene, tale laconica motivazione si traduce in una motivazione apparente, a fronte di uno specifico motivo di appello, al quale non è stata data risposta circa le concrete ragioni del diniego. Infatti, se è pur vero che questa Corte ha affermato il principio- secondo cui ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativu alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355), tuttavia tale valutazione deve dar conto, ai sensi dell'art. 164 c.p., delle ragioni della concreta incidenza delle condotte di cui ai reati estinti sulla previsione della mancata astensione dal commettere ulteriori reati. 4.La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo